martedì, Aprile 30, 2024
spot_img

PREVIDENZA: Calcolo misto con i sistemi retributivo e contributivo

Sono
nata dal 1955. dal 1975 sono impiegata in un ente pubblico locale non
territoriale. Nel 1996 ho trasformato il mio rapporto di lavoro da full time a
part time verticale al 50 per cento. Scegliendo di andare in pensione
anticipata nel 2017 con 41 anni e 10 mesi di anzianità, come verrà calcolata la
mia pensione? Rivolgendomi ad alcuni patronati, mi è stato riferito che la mia pensione
subirà una grossa penalizzazione, facendo riferimento, per il calcolo, agli
ultimi 10 anni a stipendio ridotto del 50 per cento. Ma, così facendo, i miei
primi 20 anni lavorati a tempo pieno verrebbero vanificati.

Io
credevo che la pensione sarebbe stata calcolata con la media degli ultimi
stipendi interi sul tempo effettivamente lavorato (circa 31 anni). Chiedo
all’esperto di aiutarmi a individuare la logica per il giusto calcolo.

L. B.– TERNI

R I S P O S T A

Si ritiene che,
ai fini della base di calcolo della pensione della lettrice, lo stipendio da
prendere in considerazione, per le anzianità contributive fino al 31 dicembre
2011 (sistema retributivo), sia quello
corrispondente alla posizione di lavoro a tempo pieno, mentre, per le
anzianità contributive dal 1° gennaio 2012 in poi (sistema contributivo), si debba
prendere in considerazione quello effettivamente percepito. Infatti, la
normativa che regola il calcolo della pensione, in caso di servizio prestato a
tempo pieno e a tempo ridotto (articolo 8 della legge 554/1988), stabilisce (al
comma 4) che, “per la base di calcolo del trattamento di pensione e di fine
rapporto si assumono gli assegni previsti per la corrispondente posizione di
lavoro a tempo pieno”.

Dunque,
per il calcolo della pensione relativa al periodo di servizio 1975-2011
(sistema retributivo), si farà riferimento alla media degli ultimi stipendi
(quota A: ultimo anno; quota B: ultimi 10 anni), come se la lettrice avesse
lavorato a tempo pieno; mentre, per il calcolo della pensione dal 1° gennaio
2012 (sistema contributivo), si applica la reale retribuzione percepita, in
quanto il sistema contributivo si fonda sulla trasformazione, mediante
l’utilizzo di coefficienti, di un montante, in rapporto alla reale retribuzione
percepita.

Per
quanto riguarda, invece, la misura del trattamento di quiescenza, il comma 7
stabilisce che, per i dipendenti che abbiano svolto servizio a orario intero e
a orario ridotto, gli anni di servizio utili per determinare il trattamento di
pensione e di fine rapporto risulteranno dalla somma dei diversi periodi resi
omogenei, moltiplicando gli stessi per il coefficiente risultante dal rapporto
tra orario settimanale di servizio ridotto e orario di servizio a tempo pieno.

DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 4 APRILE 2016

Ti potrebbero interessare anche

ULTIMI ARTICOLI

Non sei ancora iscritto?

Prova la nostra demo

CATEGORIE

ATTUALITA'

Banca d'Italia: Centrale Rischi

Banca d’Italia: Raccolta dati Centrale Rischi

Banca d'Italia: Raccolta dati Centrale Rischi 1 Nuova Centrale dei rischi, workshop 22 aprile 2024 https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/centrale-rischi/doc-tecnica-cr/Novita_Centrale_dei_rischi_22_aprile_2024.pdf
Frode fiscale: Arrestato

Gira con una Lamborghini e froda il fisco, arrestato

Gira con una Lamborghini e froda il fisco, arrestato Fonte: Ansa.it (ANSA) - MILANO, 26 APR - C'è anche una Lamborghini Aventador - che nuova costa più di 300mila euro - tra i beni sequestrati dalla...