giovedì, Maggio 2, 2024
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RECUPERO CREDITI: Contributo dottrinario

Acquisto di crediti da parte di imprese di recupero: norme e dubbi pratici

Fonte: dirittobancario.it


Premessa

Da circa 85 anni il recupero crediti è disciplinato dalla legge e
sottoposto al controllo dello Stato, tramite il Ministero degli Interni.
Per svolgere legittimamente il proprio non facile lavoro, le imprese
specializzate nell’attività di recupero stragiudiziale dei crediti,
definite con un termine ormai un po’ obsoleto “agenzie di recupero
crediti”, devono possedere la licenza prevista dall’art. 115 del R.D. 18
giugno 1931, n. 773, testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
(TULPS), che è rilasciata dal Questore e, da qualche anno, vale per
tutto il territorio nazionale. Queste ultime e chi opera per loro conto
sono sottoposti al controllo – preventivo e successivo – del Ministero
dell’Interno, che richiede un’attenta e minuziosa verifica dei requisiti
di onorabilità e professionalità degli amministratori e verifica
l’andamento dell’attività corrente[1]. La Circ. 288, tit. I, cap. 3,
sez. III della Banca d’Italia – “Disposizioni di vigilanza per gli
intermediari finanziari della Banca d’Italia”, come tale non diretta
alle imprese di recupero credito – prevede che, oltre all’attività
finanziaria, che sappiamo riservata e per lo svolgimento della quale
occorre la relativa abilitazione, gli iscritti all’Albo 106 TUB, vale a
dire le società finanziarie, possono esercitare attività strumentali o
connesse rispetto all’attività principale esercitata, che è quella
finanziaria (ciò vale, analogamente, anche per le banche). Fra le
connesse rientra il recupero crediti di terzi.

L’entrata in vigore di queste nuove disposizioni di vigilanza
dedicate alle società finanziarie, determinata dalle rilevanti modifiche
introdotte a seguito dell’aggiornamento del d.lgs. 1.9.1993 n.385,
testo unico banche (TUB) ha suscitato, negli ultimi tempi, una serie di
interrogativi circa la legittimazione dei soggetti tenuti a svolgere
talune forme di recupero crediti. In particolare, è stato, fra l’altro,
sostenuto che le banche e le finanziarie potrebbero affidare attività di
service solo a soggetti iscritti al nuovo Albo 106 TUB, e non alle
agenzie di recupero crediti di cui all’art. 115 TULPS.

Invero, l’esame dell’odierno ordinamento giuridico italiano non
evidenzia alcuna norma che preveda un qualche obbligo a carico delle
banche o degli intermediari finanziari di dover affidare l’attività di
service solo a soggetti iscritti al nuovo Albo ex art. 106 TUB. I veri
destinatari sarebbero, semmai, i soli soggetti ex art.115 TULPS (o,
quanto meno, in primis), in quanto i 106 TUB non possono svolgere in modo prevalente recupero crediti.

Il decreto del Ministero Economia e Finanze del 2.4.15 n.53
“Regolamento recante norme in materia di intermediari finanziari in
attuazione degli artt. 106, c.3, 112, c.3, e 114 del d.lgs. 1.9.1993,
n.385, nonché dell’art. 7-ter, c. 1-bis, della l. 30.4.1999 n.130”, che
ha dato attuazione alle regole del TUB, ha, infatti, schiuso nuove
interessanti prospettive di lavoro per i recuperatori di credito, e non
per le banche o le finanziarie.

In particolare l’art. 2 c.2 lett. b) del dm ha precisato che
l’acquisto, a titolo definitivo, di crediti – da parte delle imprese di
recupero crediti – al ricorrere di determinate condizioni, non
costituisce attività di concessione di finanziamenti. Questa forma di
acquisto di crediti non è, pertanto, “attività finanziaria”, non è
riservata e chi la pone in essere – segnatamente i soggetti 115 TULPS –
non deve iscriversi all’Albo 106 TUB.

Questo, in sintesi, il punto di arrivo: può essere di qualche
interesse soffermarsi su alcuni aspetti particolari della normativa, con
riserva di futuri approfondimenti.

Le fonti normative. Il problema e alcune iniziali valutazioni giuridiche e operative

L’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è
disciplinata dal titolo V (“Soggetti operanti nel settore finanziario”)
del TUB, il cui art. 106 (“Albo degli intermediari finanziari”), al c.1
prevede che “L’esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di
concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli
intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito Albo tenuto
dalla Banca d’Italia”.

La riforma attuata dal d.lgs. 141/10 e da altre norme successive nei
confronti del TUB, che sta ormai entrando in piena operatività, ha
ristretto il perimetro delle attività riservate agli intermediari
finanziari escludendo le attività di assunzione di partecipazioni e di
intermediazione in cambi. E’, pertanto, riservato agli intermediari
finanziari iscritti nell’Albo 106 l’esercizio nei confronti del pubblico
– vale a dire nei confronti di terzi con carattere di professionalità –
delle attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma
(art. 106 TUB, nuova stesura) e/o di servicing in operazioni di
cartolarizzazione dei crediti (art. 2 cc. 3, 6 e 6-bis l. 130/99). Nulla
si dice circa il recupero crediti, che non costituisce attività
finanziaria.

Prendiamo in considerazione, al riguardo, il decreto del Ministero
Economia e Finanze del 2.4.15 n.53 “Regolamento recante norme in materia
di intermediari finanziari in attuazione degli artt. 106, c.3, 112,
c.3, e 114 del d.lgs. 1.9.1993, n.385, nonché dell’art. 7-ter, c. 1-bis,
della l. 30.4.1999 n.130” (dm), che contiene le norme secondarie di
attuazione del TUB.

Soffermiamoci, in modo specifico, sull’art. 2 c.2 lett. b)[2], rilevante ai nostri fini.

La norma precisa che l’acquisto, a titolo definitivo, di crediti – da
parte di società titolari della licenza per l’attività di recupero
stragiudiziale di crediti ai sensi dell’art. 115 TULPS – al ricorrere di
determinate condizioni, non costituisce attività di concessione di
finanziamenti.

Ne discende che simile tipologia di acquisto di crediti non è
“attività finanziaria”, non è riservata e chi la pone in essere –
segnatamente i soggetti 115 TULPS – non solo non sono fuori legge, ma
non devono neppure iscriversi all’Albo 106 TUB
.

Le determinate condizioni da osservare, cui la norma di riferisce in modo dettagliato, sono le seguenti:

– i crediti devono essere acquistati a fini di recupero e provenire da alcune tipologie di soggetti, cioè da

  • banche o altri intermediari
    finanziari sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia – in breve, o
    appartenenti all’Albo ex art. 13 TUB o all’Albo ex art. 106 TUB e deve
    trattarsi di crediti classificati in sofferenza o da
  • soggetti diversi da banche o altri
    intermediari finanziari e deve trattarsi di crediti vantati nei
    confronti di debitori che versano in stato di insolvenza, anche non
    accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili,
    secondo quanto accertato dai competenti organi sociali; non rilevano
    eventuali garanzie reali o personali;

– i finanziamenti ceduti non devono eccedere l’ammontare complessivo del patrimonio netto di chi li compra;

– il recupero dei crediti così acquistati avviene senza la stipula di
nuovi contratti di finanziamento con i debitori ceduti, la novazione di
quelli in essere, la modifica delle condizioni contrattuali; non
rilevano a tali fini l’estinzione anticipata e la posticipazione dei
termini di pagamento.

Esclusione dell’obbligo di iscrizione all’Albo 106 TUB per le agenzie di recupero crediti

Per quanto concerne il profilo soggettivo della legittimazione
all’acquisto dei crediti in esame, appare di tutta evidenza che non
occorre il possesso – da parte dell’acquirente dei crediti che sia
un’agenzia di recupero ex art. 115 TULPS – di alcuna iscrizione all’Albo
106.

Diverso sarebbe se chi compra non fosse un’agenzia di recupero ex
art. 115 TULPS. In questo caso si delineerebbero (perlomeno) due
possibilità:

  1. chi compra è banca o intermediario finanziario, in questo caso gli acquirenti devono essere iscritti nell’Albo rispettivo
  2. chi compra non è un’agenzia di
    recupero crediti ex art. 115, né una banca, né un intermediario
    finanziario, in questo caso è da vagliare la liceità della condotta di
    chi acquista.

A rafforzare ciò, le “Disposizioni di vigilanza per gli intermediari
finanziari della Banca d’Italia” (Circ. n.288 del 3.4.2015, cit., in
vigore dal 11.7.15), concernenti i nuovi 106, che (come naturale) non
prevedono alcun obbligo di iscrizione all’Albo 106 per le agenzie di
recupero crediti ex art. 115 TULPS.

In sintesi:

  • non si rinvengono disposizioni normative circa il presunto obbligo
    delle banche e degli intermediari finanziari di dover affidare
    l’attività di service solo a soggetti iscritti al nuovo Albo ex art. 106
    TUB
  • il disposto dell’art. 2 c.2 lett. b)
    del dm pare proprio schiudere simile mercato alle agenzie di recupero
    crediti ex art. 115 del TULPS e non ad altri, per lo meno in via di
    principio
  • nulla vieta che un’agenzia di
    recupero crediti chieda ed ottenga, in presenza dei requisiti,
    l’abilitazione allo svolgimento dell’attività finanziaria, diventi cioè
    un soggetto ex art. 106 TUB, un intermediario finanziario, ma ciò
    comporterebbe il venir meno delle peculiarità originarie, in quanto
    dovrebbe cessare l’attività recuperatoria per dedicarsi esclusivamente a
    quella finanziaria (pur con le limitazioni, di cui infra)
  • è abbastanza strano – per non dire
    che potrebbe anche sembrare una stranezza (forse persino un’aberrazione)
    sotto il profilo giuridico e operativo – che un’agenzia di recupero
    diventi una finanziaria iscritta all’Albo 106 TUB e continui a svolgere
    la sua precedente attività.

Facoltà per le banche e le finanziarie di svolgere attività di acquisto dei crediti in esame

Resta da approfondire se – nei confronti degli iscritti nell’Albo 106
che svolgono attività di service prevalente e non accessoria – sussista
un impedimento ad acquistare detti crediti.

La Circ. 288, tit. I, cap. 3, sez. III prevede che, oltre
all’attività finanziaria, che sappiamo riservata e per lo svolgimento
della quale occorre la relativa abilitazione, gli iscritti all’Albo 106
possono esercitare attività strumentali o connesse rispetto alle attività finanziarie esercitate (analoga regola vale per le banche). In proposito, la normativa chiarisce che le attività strumentali hanno carattere ausiliario rispetto a quella principale esercitata dall’intermediario finanziario.
In via indicativa, rientrano fra queste lo studio, la ricerca e
l’analisi in materia economica e finanziaria, la gestione di immobili ad
uso funzionale o di immobili acquistati o detenuti per il recupero di
crediti in relazione al tempo strettamente necessario per effettuarne la
cessione, la gestione di servizi informatici o di elaborazione dati, la
formazione e l’addestramento del personale. E’, invece, connessa,
l’attività di natura commerciale o finanziaria, non soggetta a riserva,
che consente di sviluppare l’attività finanziaria esercitata ed è
svolta in via accessoria rispetto all’attività principale. In
quest’ambito, nell’elencazione della Banca d’Italia, rientrano attività
quali la prestazione di servizi di informazione commerciale, la
consulenza in materia di finanza di impresa, il leasing operativo ed il recupero crediti di terzi.

In sintesi: è consentito a banche e intermediari finanziari, che
l’abbiano prevista nell’oggetto sociale quale attività connessa, ma solo
come tale e non in via prevalente, né tantomeno esclusiva, svolgere
attività di recupero crediti di terzi.





[1] S’aggiunga l’attività di selezione in ingresso e di controllo una
volta iscritti, effettuata dall’associazione di categoria UNIREC, che
raggruppa un numero ormai altamente rappresentativo di operatori del
settore.

[2] L’art.2 c.1 del dm dispone che “Per attività di concessione di
finanziamenti sotto qualsiasi forma si intende la concessione di
crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e
di impegni di firma. Tale attività comprende, tra l’altro, ogni tipo di
finanziamento erogato nella forma di: a) locazione finanziaria; b)
acquisto di crediti a titolo oneroso; c) credito ai consumatori, così
come definito dall’art.121 TUB; d) credito ipotecario; e) prestito su
pegno; f) rilascio di fideiussioni, avallo, apertura di credito
documentaria, accettazione, girata, impegno a concedere credito, nonché
ogni altra forma di rilascio di garanzie e di impegni di firma”.

Per il successivo c.2, non costituiscono attività di concessione di finanziamenti (oltre ai casi di esclusione previsti dalla legge)

a) l’acquisto dei crediti di imposta sul valore aggiunto relativi a
cessioni di beni e servizi nei casi previsti dalla normativa vigente e

b) l’acquisto, a titolo definitivo, di crediti da parte di società
titolari della licenza per l’attività di recupero stragiudiziale di
crediti ai sensi dell’art. 115 del TULPS quando ricorrono le seguenti
condizioni:

1) i crediti sono acquistati a fini di recupero e sono ceduti da:

  1. banche o altri intermediari
    finanziari sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia, i quali li
    hanno classificati in sofferenza, ovvero
  2. soggetti diversi da quelli indicati
    al punto i), purché si tratti di crediti vantati nei confronti di
    debitori che versano in stato di insolvenza, anche non accertato
    giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, secondo
    quanto accertato dai competenti organi sociali; non rileva, a tal fine,
    l’esistenza di garanzie reali o personali;

2) i finanziamenti ricevuti da terzi dalla società acquirente non superano l’ammontare complessivo del patrimonio netto;

3) il recupero dei crediti acquistati avviene senza la stipula di
nuovi contratti di finanziamento con i debitori ceduti, la novazione di
quelli in essere, la modifica delle condizioni contrattuali; non
rilevano a tali fini l’estinzione anticipata e la posticipazione dei
termini di pagamento”.

L’art. 3 c.2 lett. b) dello stesso dm dispone che, fra le altre
forme, non configura operatività nei confronti del pubblico “l’acquisto
di crediti vantati da terzi nei confronti di società del gruppo di
appartenenza”.

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