lunedì, Aprile 29, 2024
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CONDOMINIO: La documentazione negata giustifica la revoca

Nel
condominio dove abito, dai primi giorni del mese di febbraio ad oggi
l’amministratore, nonostante le ripetute richieste, non consegna la lista dei
movimenti bancari dal 1° dicembre 2015; la lista dei solleciti di pagamento
effettuati dall’8 dicembre 2015 ad oggi; copia della polizza assicurativa
condominiale; copia della documentazione relativa a possibili variazioni
catastali su parti condominiali. Inoltre, non consente di verificare: la
contabilità relativa ad un procedimento di pignoramento condominiale effettuato
nei confronti di un condominio; le fatture del legale che assiste il condominio
nei vari giudizi civili in corso; il ricorso effettuato dal condominio verso
Equitalia. Inoltre, non invia una comunicazione sui provvedimenti adottati nei
confronti di un appartamento occupato senza titolo. Infine, non comunica giorni
ed orari di ricevimento per poter prendere visione della documentazione. A
questo punto, da solo, posso chiedere al giudice la revoca dell’amministratore’

G. C.– BOLOGNA

R I S P O S T A

A nostro giudizio
e salvo esame della fattispecie in concreto, il comportamento
dell’amministratore è illegittimo e questo giustifica la sua revoca da parte
dell’autorità giudiziaria, a norma dell’articolo 1129 del codice civile. Va da
sé che, prima di rivolgersi all’autorità giudiziaria, il condomino deve aver
richiesto (preferibilmente per iscritto) all’amministratore la documentazione
condominiale (di cui al quesito). E’ anche opportuno che abbia richiesto la
convocazione di un’assemblea. E’ noto infatti che, per l’articolo 1129, comma
11, del Codice civile, “la revoca dell’amministratore può essere deliberata in
ogni tempo dall’assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure
con le modalità previste dal regolamento di condominio.

Può
altresì essere disposta dall’autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun
condomino, nel caso previsto dal quarto comma dell’articolo 1131, se non rende
il conto della gestione, ovvero in caso di gravi irregolarità”.

Nel
caso del lettore, il comportamento dell’amministratore, che nega la consegna
della documentazione condominiale (per tutte quella relativa alla contabilità),
viola precise disposizioni di legge e può provocare danni immediati al
condominio. Sul tema specifico, si veda, in giurisprudenza, Tribunale di
Messina del 22 gennaio 2013, secondo cui, “costituisce grave irregolarità, tale
da determinare la revoca dell’incarico, il comportamento dell’amministratore di
condominio che, richestone da uno dei condomini, ometta per un lungo tempo e
comunque al di là di un termine ragionevole di consegnare o di offrire in
visione i documenti o di comunicare dati relativi alla gestione condominiale”.

DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 25APRILE 2016

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