Intercettazioni: legittimo spiare anche in casa
Sì della Cassazione alle intercettazioni
tramite “trojan” su pc, tablet e smartphone, ma solo per criminalità
organizzata, terrorismo e associazione a delinquere
Nell\’informazione provvisoria delle Sezioni Unite Penali (qui sotto allegata), i giudici hanno fornito risposta ad una questione particolarmente controversa, ossia se anche nei luoghi di privata dimora ex art. 614 c.p.,
anche non singolarmente individuati e anche se non vi si stia svolgendo
l\’attività criminosa, sia consentita l\’intercettazione di conversazioni
o comunicazioni tra presenti, mediante l\’installazione di un captatore informatico in dispositivi elettronici portatili (ad esempio personal computer, tablet, smartphone, ecc.).
anche non singolarmente individuati e anche se non vi si stia svolgendo
l\’attività criminosa, sia consentita l\’intercettazione di conversazioni
o comunicazioni tra presenti, mediante l\’installazione di un captatore informatico in dispositivi elettronici portatili (ad esempio personal computer, tablet, smartphone, ecc.).
Si
tratta di una materia spinosa, poichè il rischio di una simile
operazione è quello di coinvolgere nelle intercettazioni persone e
informazioni estranee al reato, con il rischio di ledere i principi stabiliti dalla Costituzione e dalla CEDU. La pervasività del virus sui dispositivi mobile, infatti, pone a rischio il rispetto della privacy.
tratta di una materia spinosa, poichè il rischio di una simile
operazione è quello di coinvolgere nelle intercettazioni persone e
informazioni estranee al reato, con il rischio di ledere i principi stabiliti dalla Costituzione e dalla CEDU. La pervasività del virus sui dispositivi mobile, infatti, pone a rischio il rispetto della privacy.
Per tali ragioni, la soluzione affermativa adottata dalle Sezioni Unite non ha valore assoluto: quanto stabilito vale unicamente per i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata, anche terroristica (a
norma dell\’art. 13 d.l. n. 152 del 1991), intendendosi per tali quelli
elencati nell\’art. 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.c., nonché quelli
comunque facenti capo a un\’associazione per delinquere, con esclusione del mero concorso di persone nel reato.
norma dell\’art. 13 d.l. n. 152 del 1991), intendendosi per tali quelli
elencati nell\’art. 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.c., nonché quelli
comunque facenti capo a un\’associazione per delinquere, con esclusione del mero concorso di persone nel reato.
Smartphone, tablet e computer si trasformano, pertanto, in vere e proprie “cimici” ambulanti nei procedimenti indicati, un arresto che smentisce quanto stabilito in passato dalla stessa Cassazione che aveva escluso che le captazioni mediante Trojan potessero
essere utilizzate come prove senza che il giudice non avesse
preventivamente indicato i giudici in cui le intercettazioni erano
consentite.
essere utilizzate come prove senza che il giudice non avesse
preventivamente indicato i giudici in cui le intercettazioni erano
consentite.
Unica eccezione i reati in tema di mafia e terrorismo, in cui la gravità dell\’illecito giustifica la deroga, come stabilito dall\’art. 13 del decreto “antimafia” n. 152 del 1991.
Sezioni Unite, informazione provvisoria, 15/2016
Fonte: Intercettazioni: legittimo spiare anche in casa
(www.StudioCataldi.it)