martedì, Maggio 7, 2024
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PUBBLICO IMPIEGO: Periodi in “comunità” con certificato di malattia

Un insegnate di
ruolo si accinge a entrare in una “comunità” per fini terapeutici. E’ in
possesso di certificazione del medico di famiglia e dello psichiatra,
rispecchiante il suo stato di malattia e la sua necessità di trascorrere un
periodo nella struttura.

Può
beneficiare di tale certificazione per il tempo stabilito (tre mesi e forse
più) senza chiedere l’aspettativa per motivi di salute e/o personali, oppure un
tale certificato decade ed è, quindi, necessario chiedere l’aspettativa?

V. M.– ROMA

R I S P O S T A

Occorre
premettere che l’articolo 17 del Ccnl (contratto collettivo nazionale di
lavoro) del comparto scuola non considera il ricovero in comunità, in quanto
tale, come una “malattia”. Il periodo trascorso in comunità per fini
terapeutici può comunque essere “coperto” da uno o più certificati medici di
malattia: appare opportuno che il certificato medico sia rilasciato da una
struttura pubblica (il competente servizio dell’asl), al fine di assicurarsi
che il periodo richiesto sia confermato dalla “visita fiscale”.

In
merito alla visita fiscale, appare invece superabile il problema del luogo di
reperibilità, poiché il citato articolo 17, al comma 13, prevede che, per
particolari motivi, il dipendente possa dimorare in luogo diverso da quello di
residenza e che sia sufficiente darne immediata comunicazione
all’amministrazione, precisando, l’indirizzo in cui può essere reperito.

In
ogni caso, l’articolo 124 del Dpr 309 del 1990 attribuisce al personale di
ruolo – che intende accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione – il
diritto alla conservazione del posto fino a un massimo di tre anni, anche se,
in tal caso, ai fini normativi, economici e previdenziali, l’assenza è
considerata come aspettativa senza assegni.

DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 16MAGGIO 2016

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