giovedì, Maggio 2, 2024
spot_img

CONDOMINIO: All’assemblea solo una persona per alloggio

Il
marito di una condomina, unica proprietaria dell’alloggio facente parte del
condominio, può partecipare all’assemblea insieme con la consorte?

M. B.– BERGAMO

R I S P O S T A

La
qualità di coniuge del condominio non abilita di per sé alla partecipazione
all’assemblea, tantomeno se si pretende di prendere parte ai lavori insieme con
il condomino. Moglie e marito non possono partecipare insieme all’assemblea di
condominio, nemmeno se sono comproprietari della stessa unità immobiliare. Come
tutti i comproprietari, infatti, essi hanno diritto a un solo rappresentante in
assemblea (articolo 67, secondo comma, delle disposizioni di attuazione del
Codice civile).

Resta
ferma la possibilità che il coniuge del condomino sia da questi delegato alla
partecipazione all’assemblea in luogo del condomino stesso.

DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL6 GIUGNO 2016

Ti potrebbero interessare anche

ULTIMI ARTICOLI

Non sei ancora iscritto?

Prova la nostra demo

CATEGORIE

ATTUALITA'

UE: Mali di stagione

Banca d’Italia: I mali di stagione della nostra generazione!

Banca d'Italia: I mali di stagione della nostra generazione!   1 Il futuro dell'economia europea tra rischi geopolitici e frammentazione globale https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-governatore/integov2024/Panetta_lectio_magistralis_23042024.pdf
Banca d'Italia: Centrale Rischi

Banca d’Italia: Raccolta dati Centrale Rischi

Banca d'Italia: Raccolta dati Centrale Rischi 1 Nuova Centrale dei rischi, workshop 22 aprile 2024 https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/centrale-rischi/doc-tecnica-cr/Novita_Centrale_dei_rischi_22_aprile_2024.pdf