Secondo
l’articolo 896 del Codice civile, il confinante può essere obbligato a tagliare
i rami sporgenti di un suo albero nel giardino del vicino. Poiché, dopo essere
stato sollecitato con raccomandata con avviso di ricevimento, il confinante non
adempie a questo obbligo, posso tagliare solo la parte sporgente dei rami, che
arrivano ormai a metà del mio giardino? Secondo la legge possono essere
tagliati le radici che invadono il terreno altrui: lo stesso vale anche per le
parti di rami che invadono la mia proprietà?
L. F.– MONTEVIALE
R I S P O S T A
L’articolo
896 del Codice civile legittima il vicino a recidere autonomamente le radici
dell’albero piantato sull’altrui proprietà, qualora esse si addentrino nel
proprio terreno, salvo quanto disposto da regolamenti e usi locali. Per quanto
riguarda, invece, i rami che invadono il giardino del confinante, costui potrà
in qualunque momento costringere il proprietario dell’albero a tagliarli, ma
non potrà farlo autonomamente. In caso di mancato spontaneo adempimento,
l’unica via per costringere il vicino al taglio sarà quella di rivolgersi al
tribunale affinché emani i provvedimenti d’urgenza necessari.
Si
segnala, per completezza, che un orientamento minoritario ammette l’ipotesi di
procedere da sé alla recisione dei rami che propendono sul proprio terreno, a
condizione che, per farlo, non si oltrepassi il confine della proprietà. La
regola, comunque, rimane quella civilistica.
DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL6 GIUGNO 2016