lunedì, Aprile 29, 2024
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CONDOMINIO: I costi a norma dei garage interrati

Possiedo
un appartamento in un condominio che ha ottenuto l’agibilità nel 1992, sulla base
della dichiarazione del costruttore secondo la quale, nel piano interrato,
(2.000 mq) avrebbero parcheggiato al massimo 47 veicoli.

Nel
2008, in
seguito ad un piccolo incendio sviluppatosi al piano interrato (in un locale
con destinazione garage ma adibito, dal proprietario di un pub, a cucina), è
emerso che il condominio era senza certificato di prevenzione incendi e che le
planimetrie depositate al comando dei vigili del fuoco e in comune erano
difformi da quelle reali. Dopo vari amministratori, sostituiti per inerzia, si
cerca ora di mettere a norma la situazione.

Leggendo
le risposte dell’Esperto risponde, la spesa per la messa a norma sarebbe da
ripartire tra i soli condomini proprietari di locali nel piano interrato. A mio
parere (e di stimati legali) dovrebbe essere ripartita sulla base della tabella
millesimale globale. E’ possibile un chiarimento?

A. P.VENEZIA

R I S P O S T A

Quando
le opere riguardino tutto l’edificio (ad esempio, installazione di idranti,
estintori, eccetera), le relative spese dovranno essere ripartite a carico di
tutti i condomini in base alla tabella millesimale di proprietà.

Invece,
quando le autorimesse e i box risultano essere di proprietà di alcuni
condomini, è bene precisare che le relative spese saranno ripartite tra i soli
condomini proprietari dei posti macchina o garage, secondo quanto previsto dal
comma 2 dell’articolo 1123 del Codice civile.

Al
riguardo, si segnala la sentenza della Suprema corte, la n.7077/95, che ha
statuito che “in tema di condominio di edifici, il principio di proporzionalità
tra spese ed uso di cui al comma 2 dell’articolo 1123 del Codice civile,
secondo cui (salva contraria convenzione) le spese per la conservazione ed il
godimento delle parti comuni dell’edificio sono ripartite, qualora si tratti di
cose destinate a servire i condomini in misura diversa, in proporzione dell’uso
che ciascuno può farne, esclude che le spese relative alla cosa che in alcun
modo, per ragioni strutturali o attinenti alla sua destinazione, può servire ad
uno o più condomini possano essere poste anche a carico di questi ultimi”.
Nella specie, si trattava di installazione delle porte tagliafuoco dell’atrio
comune nel quale si aprivano le porte di alcune autorimesse in proprietà
esclusiva di singoli condomini.

DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL20 GIUGNO 2016

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