venerdì, Maggio 3, 2024
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SUCCEDE IN ITALIA: Credem si impegna a restituire il bonifico eseguito per errore

Il 4 febbraio 2015
disponevamo un bonifico a favore di un nostro fornitore per il saldo di una
loro fattura. Per errore indicavamo l’Iban di un’0altra società, dal nome simile,
Iban appartenente al Credem. Accortici dell’errore cercavamo in tutte le
maniere di farci riaccreditare il denaro sul nostro c/c. Il direttore della
filiale del Credem ci assicurava che sarebbe stato sufficiente far richiamare
il bonifico direttamente dalla nostra filiale disponente.

Pur avendo ottemperato
alla richiesta del Credem, non avevamo o alcun riscontro. La società, che aveva
ricevuto indebitamente il pagamento, autorizzava il Credem a stornare l’importo. Nonostante i ripetuti
solleciti, senza riuscire ad avere informazioni, mandavamo un formale reclamo
via Pec al Credem, dalla quale riceviamo finalmente la motivazione “l’importo
dell’errato bonifico è stato attratto dal maggior dare debitorio maturato dal
beneficiario del bonifico”. Premesso che siamo perfettamente consapevoli del
nostro grave errore sull’Iban, ciò che ci ha fatto maggiormente irritare è la
modalità con cui il Credem ha gestito la situazione, occultando e tergiversando
sulle reali ragioni che impedivano la restituzione del denaro.

Lettera firmata (via e-mail)

RISPONDE CREDEM

La
società reclamante ha indicato un Iban da bonificare e la sua banca ha
provveduto conformemente. La normativa vigente in particolare l’art.24, comma 1
del D.Lgs. 11/2010 stabilisce che “se un ordine di pagamento è eseguito
conformemente all’identificativo unico (Iban) si ritiene eseguito correttamente
per quanto concerne ilo beneficiario e/o il conto indicato dall’identificativo
unico”. Inoltre, in base al comma 5 dell’art.17 del D.Lgs. n.11/2010 “l’ordine
di pagamento può essere revocato solo con il mutuo consenso dell’utilizzatore e
del suo prestatore di servizi di pagamento” nonché “con il consenso del
beneficiario”. Il consenso allo storno da parte del beneficiario non può però
prescindere dal fatto che sul conto del medesimo esistano materialmente i fondi
per effettuare lo storno. Il Collegio di Milano dell’Abf su un caso analogo
(n.2994/2015) ha stabilito che l’assenso del beneficiario non può però
prescindere anche dalla sussistenza della provvista che il beneficiario,
confermando il proprio assenso allo storno, è tenuto a fornire. Conclude il
Collegio che una diversa lettura della norma consentirebbe di trasferire sulle
banche incolpevoli rispetto alla legittima e doverosa esecuzione degli ordini di
pagamento ricevuti, il rischio economico derivante dalla revoca dell’ordine
disposta dopo che la provvista, come nel caso in esame, è già stata messa nella
piena ed esclusiva disponibilità del beneficiario. Premesso quanto sopra a
conferma del corretto operato di Credem, questa intende comunque risolvere
bonariamente la situazione e pertanto invita la reclamante a mettere in
contatto con l’ufficio relazioni clientela della banca per risolvere
definitivamente la pendenza,

DAL “PLUS24”
DEL “IL SOLE 24 ORE” DEL
2 LUGLIO 2016

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