lunedì, Aprile 29, 2024
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CONTRIBUZIONE PUBBLICO – PRIVATO: Dal pubblico al privato senza cambiare cassa

Sono un
dipendente comunale. L’amministrazione sta creando un’azienda speciale
inserendovi anche il settore cui appartengo. Sembra che al personale trasferito
dal comune all’azienda speciale venga applicato un contratto di lavoro di tipo
privatistico; i contributi per la pensione non verrebbero più versati
all’Inpdap, ma all’Inps.

Desidererei
sapere quali sono le conseguenze, ai fini pensionistici e quali le eventuali
soluzioni. Ho 39 anni di contributi versati all’Inpdap e 54 anni di età. Quando
potrei andare in pensione?

S. S. – VARESE

R I S P O S T A

Sulla base dei dati forniti
dalla lettrice, sembrerebbero essere applicati le disposizioni di cui
all’articolo 5 della legge 8 agosto 1991 n.274 dove si prevede che possono
optare per il mantenimento dell’iscrizione alle Casse pensioni degli istituti
di previdenza i dipendenti degli enti che perdono la natura giuridica pubblica
che consente l’iscrizione alle casse predette, nonché i dipendenti degli enti
pubblici e delle aziende municipalizzate o consortili che transitano a società
private per effetto di norme di legge, di regolamento o convenzione, che
attribuiscano alle stesse società le funzioni esercitate dai citati enti
pubblici ed aziende.

Pertanto,
occorre valutare cosa prevedono – a tal riguardo – gli atti che
l’Amministrazione sta predisponendo.

Il
cambio di contratto collettivo non necessariamente comporterà l’iscrizione al
Fondo pensione lavoratori dipendenti dell’Inps, essendo prevista la possibilità
di mantenere l’iscrizione Cpdel anche con contratti diversi da quelli previsti
per il pubblico impiego.

In caso
di cambio della cassa pensionistica, occorrerà far ricorso alla ricongiunzione
(sempreché non ne sia stata già fatta una in passato). In alternativa, potrebbe
farsi ricorso alla totalizzazione nazionale, ma ciò comporterebbe due quote di
pensione calcolate con le regole del sistema contributivo al raggiungimento di 40
anni e 7 mesi di contributi (oltre la speranza di vita futura) e un’attesa di
21 mesi legata alla finestra mobile che, nel caso in esame, continuerebbe
ancora a trovare applicazione. Il ricorso alla totalizzazione è ammesso a
condizione che non sia stata perfezionata una precedente domanda di
ricongiunzione entro il 2 marzo 2006. in merito alle date di uscite, le
lavoratrici nate nel 1962 accedono alla pensione di vecchiaia nel 2030, con 68
anni e 1 mese di età, a cui aggiungere gli adeguamenti futuri legati
all’aumento della speranza di vita. Con il solo requisito contributivo la
pensione sarà conseguibile con 41 anni e 10 mesi di contributi se perfezionati
entro il 31 dicembre 2018 in
caso contrario, occorrerà adeguare il requisito contributivo di +4/5 mesi per
il biennio 2019/2020.

DAL”IL SOLE 24 ORE” DELL’11 LUGLIO2016

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