Nel
caso in cui un cliente sottoscriva un contratto di fornitura elettrica che
preveda delle penalità, in deroga a quanto stabilito dall’autorità per
l’energia elettrica, che stabilisce per le basse tensioni un tempo recesso in
tre mesi, si può inviare una raccomandata contestando l’applicazione delle
penali, anche se nel contratto fossero contemplate?
G. M. – SALERNO
R I S P O S T A
La delibera n.144/207
all’articolo 4 prevede il diritto di recedere da un contratto di fornitura
senza l’applicazione di penali a carico del cliente, qualora sia rispettato il
termine previsto per far valere il recesso. L’Autorità garante per l’energia e
il gas ha stabilito che questo termine di preavviso non debba essere superiore
a 3 mesi per i clienti finali non domestici alimentati in bassa tensione ed 1
mese per i clienti finali domestici.
La
contrattazione privata può però portare alla previsione di clausole diverse,
sempre che le stesse non siano vessatorie. Nei casi dei cosiddetti “contratti
per adesione”, ovverosia quei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di
moduli standard, spetta a chi li predispone provare che le singole clausole non
siano vessatorie perché frutto di un’apposita trattativa (articolo 34 Codice di
Consumo).
In
occasione di contestazioni, qualora il reclamo inviato all’operatore non abbia
sortito alcun effetto positivo, ci si potrà rivolgere all’autorità Garante
affinché intervenga essa stessa sulla questione per verificare se ci sia stata
o meno una violazione.
DAL”IL SOLE 24 ORE” DELL’11 LUGLIO2016