Sono
proprietario di un terreno agricolo che ormai da oltre 10 anni si è trasformato
nell’alveo di un fiume. Ho letto che, indipendentemente dalle risultanze
catastali, il bene in parola appartiene “ipso iure et facto” al demanio idrico
necessario.
Se
ciò è vero: devo inserirlo nella dichiarazione dei redditi?
Devo
pagare l’Imu?
Devo
fare qualche variazione catastale?
M. M.– SOLOPACA
R I S P O S T A
Si
conferma che il terreno eroso ad una proprietà limitrofa, come nel caso del
lettore, da un fiume o un torrente è acquisito al demanio pubblico. Se la
modifica è consolidata ed irreversibile nel tempo, sembra opportuno far constatare
la perdita di superficie subita dal suo fondo, ai fini fiscali. In tali casi si
tratta di una variazione colturale in diminuzione del reddito (articolo 30,
comma 2, Dpr 22 dicembre 1986, n.917, Testo unico delle imposte sui redditi) i cui effetti fiscali
decorreranno dal 1° gennaio dell’anno
successivo a quello in cui si sono verificati i fatti se la presentazione della
relativa dichiarazione in catasto (modello 26, ovvero pratica Docte) avviene
entro il 31 gennaio dell’anno successivo. Per cui, fino a quando il lettore non
avrà presentato la dichiarazione di variazione, a meno che la stessa non sia
stata già recepita autonomamente dall’Ufficio catastale (per aggiornamenti
ordinari o straordinari) è dovuta la corresponsione delle imposte sulla base
dei redditi iscritti in catasto.
DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL15 AGOSTO 2016