giovedì, Maggio 2, 2024
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CONDOMINIO: E’ annullabile il voto se ci sono troppe deleghe

Mi
trovo in un condominio con “regolamento contrattuale”; alle assemblee,
ultimamente, si sta deliberando con delegati che presentano anche 4 e 5
deleghe, oltre il massimo di 3 deleghe, limitazione prevista dal regolamento.
Tutto ciò è normale, oppure no? Alla mia osservazione l’amministratore ha
risposto che tutto ciò è dovuto alla riforma del condominio, ovvero all’articolo
1136 del codice civile.

M. M.– L’AQUILA

R I S P O S T A

Se
abbiamo ben compreso il quesito, il regolamento condominiale contrattuale deve
essere rispettato. Sul punto, l’articolo 14 della legge di riforma del
condominio, legge 220 del 2012,
in tema di assemblee, nulla ha modificato.


ci pare che possa escludere l’applicazione del regolamento di condominio, il
novellato articolo 67, comma 1, delle disposizioni di attuazione al Codice
civile, per il quale, “ogni condomino può intervenire all’assemblea anche a
mezzo di rappresentante, munito di delega scritta. Se i condomini sono più di
venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del
valore proporzionale”.

Ed
infatti – anche a seguito della legge di riforma del condominio – a nostro
giudizio resta valido l’orientamento giurisprudenziale, per il quale, la norma
del regolamento di condominio che limiti “il potere dei condomini stessi di
farsi rappresentare nelle assemblee, riducendolo a non più di due deleghe…per
ogni assemblea, non incide sulla facoltà di ciascun condomino di intervenire in
questa a mezzo di rappresentante (articolo 67, comma 1 delle disposizioni
attuative al Codice civile), ma regola l’esercizio di quel diritto,
inderogabile (secondo quanto si evince dal successivo articolo 72) a
presidio della superiore esigenza di
garantire l’effettività del dibattito e la concreta collegialità delle
assemblee, nell’interesse comune dei partecipanti alla comunione singolarmente
e nel loro complesso considerati” (per tutte, si veda Cassazione 29 maggio
1998, numero 5315).

In
tale contesto – ove il comportamento illegittimo persista – il condomino può
impugnare le delibere assembleari nel termine di trenta giorni, a norma
dell’articolo 1137 del Codice civile, stante la giurisprudenza secondo cui, “la
partecipazione all’assemblea condominiale di un condomino fornito di un numero
di deleghe superiore a quello consentito dal regolamento di condominio,
comportando un vizio nel procedimento di formazione della relativa delibera,
non dà luogo a un’ipotesi di nullità assoluta della delibera stessa, rilevabile
d’ufficio ai sensi dell’articolo 1421 del Codice civile, bensì a un’ipotesi di
annullabilità 1137 del Cc” (si veda: Cassazione 12 dicembre 1986, numero 7402).

DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL22 AGOSTO 2016

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