martedì, Maggio 14, 2024
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R.C.A.: Incidente stradale prima del pagamento dell’assicurazione

Incidente stradale prima del
pagamento dell’assicurazione

L’assicurazione
paga il risarcimento nel caso in cui faccio un incidente dopo la conclusione
del contratto ma prima del pagamento della prima rata?

Chi può pagare una spesa
all’ultimo minuto, certamente lo farà: il caso emblematico è l’assicurazione
sulle auto
(cosiddetta Rca, responsabilità civile
automobilistica) che, ad esempio, consente una forbice di tempo di 15 giorni
per rinnovare il contratto dopo la scadenza di quello dell’anno precedente:
periodo durante il quale il conducente non viene comunque multato esibendo il
certificato e il contrassegno scaduti. Ma che succede se, durante questo
periodo, l’automobilista fa un incidente stradale?
Chi risarcisce?

Ci sono due tesi a riguardo.
Quella più rigorosa e sfavorevole all’automobilista, è sostenuta dalla
Cassazione.

Secondo un primo orientamento, se
l’incidente si verifica dopo la firma del contratto di assicurazione, ma prima
che venga pagata la prima rata di premio, l’assicurazione non
risarcisce il danno.
Questo significa che:

  • se la responsabilità dell’incidente è
    dell’altro automobilista, il conducente con l’assicurazione scaduta sarà
    ugualmente risarcito da quest’ultima, ma non potrà inoltrare la richiesta
    per il tramite della propria compagnia (attesa l’assenza di un contratto
    valido), bensì dovrà rivolgersi alla società con cui il responsabile ha
    stipulato il contratto;
  • se la responsabilità dell’incidente è
    dell’automobilista con la polizza scaduta, l’altro
    conducente potrà solo richiedere i soldi al Fondo di Garanzia Vittime
    della Strada, ma il Fondo, dopo aver pagato, può rivalersi contro
    l’automobilista non assicurato, chiedendogli la restituzione dei soldi
    versati al danneggiato. Il proprietario del veicolo è responsabile in
    solido con il conducente.

Per i premi successivi al primo,
invece, la Compagnia è obbligata al risarcimento, purché il sinistro si
verifichi entro le ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza senza che il
pagamento sia stato effettuato: è, questo, il cosiddetto periodo di
grazia
, previsto dal secondo comma dell’articolo 1901 del codice
civile.

Il secondo orientamento – che
come si diceva è più rigoroso – è stato sostenuto da una sentenza della
Cassazione del 2002 [1] e contraddice questa soluzione.
Secondo la Suprema corte, nell’arco dei 15 giorni di grazia, l’automobilista
che circoli con l’auto senza aver rinnovato la polizza ha, come unico
beneficio, quello di non rischiare la multa da parte della
polizia. Tuttavia, se fa un incidente l’assicurazione non è tenuta a
risarcirlo. La compagnia, al contrario, è obbligata solo a indennizzare l’altro
conducente, qualora la responsabilità del sinistro sia stata del proprio
assicurato.

In pratica, secondo la sentenza
in commento, in tema di assicurazione obbligatoria della r.c. auto, allorché il
certificato assicurativo sia stato emesso dall’assicuratore senza l’avvenuto
pagamento del premio, oppure con l’indicazione della copertura, di un momento
anteriore al pagamento del premio, occorre distinguere due ordini di rapporti:

  • quello nei confronti del terzo
    danneggiato
    : l’assicuratore è obbligato comunque al pagamento,
    in quanto il fatto costitutivo della pretesa del terzo nei confronti
    dell’assicuratore è che il sinistro si sia verificato entro il periodo di
    copertura indicato nel certificato assicurativo;
  • quello nei confronti dell’assicurato:
    in tal caso, al contrario, l’assicuratore non è tenuto ad alcuna
    prestazione, e può quindi chiedere la restituzione di quanto eventualmente
    versato al terzo.

In ogni caso, gli smemorati
possono stare tranquilli: l’assicurazione è obbligata a ricordare al proprio
cliente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, di pagare il
premio.

La sentenza

Cass. sent. n. 9554 del 1.07.2002

Fatto

Svolgimento del processo

Il 10.11.1987 la autovettura VW
Golf, condotta da D’Ambrosio Elia Bruno, utilizzatore del mezzo in forza di
contratto di leasing, venne a collisione con l’autovettura FIAT Croma condotta
dal proprietario Lazzari Adriano ed assicurata da La Fiduciaria Assicurazioni
spa. In conseguenza dello scontro il D’Ambrosio subì lesioni personali con
postumi e la sua vettura rimase danneggiata. Il D’Ambrosio convenne, quindi,
dinanzi al Tribunale di Lecco il Lazzari e la Fiduciaria per esserne risarcito.
Il Lazzari resistette alla domanda e la Fiduciaria negò d’essere tenuta al
pagamento dell’indennizzo, sostenendo che al momento del sinistro la copertura
assicurativa non era operativa, non avendo il Lazzari pagato il relativo
premio. In corso di istruttoria venne assunta una prova testimoniale ed il
Lazzari produsse un certificato di assicurazione riferito al periodo 16.10.1987
-16.4.1988. Con sentenza del 28.12.1994 il Tribunale rigettò la domanda
proposta nei confronti della Fiduciaria e condannò il Lazzari al risarcimento
dei danni in favore del D’Ambrosio, su appello del Lazzari la Corte di Milano,
con sentenza del 23.3.1999, ha confermato la decisione del Tribunale,
osservando:

1) che il sinistro si era
verificato per colpa esclusiva del Lazzari;

2) che la fiduciaria non era
obbligata al pagamento dell’indennizzo assicurativo perché il Lazzari aveva
pagato il premio soltanto dopo il sinistro, ancorché a fronte del pagamento gli
fosse stato rilasciato dalla società assicuratrice un certificato di
assicurazione recante una data di decorrenza della copertura assicurativa
anteriore al sinistro;

3) che il D’Ambrosio, quantunque
utilizzatore e non proprietario della Golf doveva considerarsi l’effettivo
danneggiato dal sinistro, essendo tenuto nei confronti della società di leasing
proprietaria del mezzo;

4) che nella determinazione del
risarcimento non poteva tenersi conto della somma di L. 2.182.000 erogata al
D’Ambrosio da una società di assicurazioni che (con polizza Kasko) aveva
assicurato contro i danni il veicolo da lui condotto. Ricorre il Lazzari con
quattro motivi, illustrati anche da memoria. Resistono il D’Ambrosio e la
Fiduciaria Assicurazioni con distinti controricorsi.

Diritto

Motivi della decisione

Col terzo motivo della
impugnazione, che per antecedenza logica va previamente esaminato, il
ricorrente lamenta che con motivazione contraddittoria o quanto meno insufficiente
la Corte di merito, confermando la sentenza del Tribunale, gli abbia attribuito
la responsabilità esclusiva del sinistro in luogo di affermare la colpa
concorrente del D’Ambrosio. La doglianza non ha fondamento. La Corte
territoriale ha osservato che le emergenze istruttorie ed, in particolare, i
rilievi della polizia stradale e la deposizione di un teste, imponevano di
ritenere che lo scontro tra i due veicoli fosse avvenuto nella semicarreggiata
di spettanza del D’Ambrosio e fosse riferibile al fatto che il Lazzari, che
proveniva dall’opposto senso di marcia, aveva effettuato ad elevata velocità
l’irregolare sorpasso di un altro veicolo che lo precedeva. Ha, pertanto,
affermato che nessun addebito poteva esser mosso al D’Ambrosio e che,
conseguentemente, il sinistro andava addebitato in via esclusiva alla incauta
condotta di guida del Lazzari. A fronte di questa motivazione, esauriente ed
immune da vizi logici e giuridici, il ricorrente Lazzari svolge argomentazioni
che non possono assumersi in esame perché sono volte ad ottenere una nuova
valutazione delle acquisizioni processuali, non consentita, nel giudizio di
legittimità.

Con una prima censura contenuta
nel quarto motivo, che per consequenzialità logica va a questo punto esaminato,
il ricorrente lamenta che la legittimazione ad agire per il risarcimento del
danno subito dalla vettura condotta dal D’Ambrosio sia stata riconosciuta dalla
Corte milanese allo stesso D’Ambrosio, utilizzatore in leasing di detta vettura,
anziché alla società di leasing che, essendo proprietaria del veicolo, avrebbe
– a suo avviso – dovuto considerarsi l’unico soggetto danneggiato e, come tale,
legittimato ad agire. La doglianza è priva di fondamento, giacché la Corte
territoriale ha correttamente affermato che la posizione di danneggiato dal
sinistro competeva all’utilizzatore D’Ambrosio in quanto obbligato, in forza
del contratto di leasing e nonostante il grave danneggiamento della vettura da
lui condotta, al pagamento dei canoni di leasing ed al ripristino del bene in favore
della società concedente.

Col primo motivo il ricorrente
lamenta che con motivazione contraddittoria o quanto meno insufficiente la
Corte di merito abbia escluso che egli avesse pagato il premio assicurativo
prima del sinistro, sebbene il pagamento del premio prima del sinistro
risultasse dal fatto che egli era in possesso di un certificato assicurativo
attestante la decorrenza della copertura assicurativa da data anteriore a
quella del sinistro. La doglianza è infondata, giacché la Corte distrettuale ha
esaurientemente motivato il proprio convincimento con la considerazione che al
Lazzari la polizia stradale aveva contestato la infrazione di cui all’art. 32
co. I della legge 24.12.1969 n. 990 (mancanza di copertura assicurativa) e con
l’ulteriore rilievo che l’assegno utilizzato dal Lazzari per il pagamento del
premio recava una data successiva a quella del sinistro.

Col secondo motivo il ricorrente
denunzia violazione degli artt.

1901 cod. civ. e 18 legge n. 990
del 1969. Lamenta che la Corte territoriale abbia escluso l’obbligo della La
Fiduciaria di indennizzare il danneggiato, quantunque a tanto la società si
fosse espressamente obbligata, avendo emesso il predetto certificato
assicurativo comportante la esistenza della copertura al momento del sinistro.
La doglianza non ha fondamento. Vero è, bensì, che per consolidato orientamento
della giurisprudenza di legittimità, in tema di assicurazione obbligatoria
della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e
dei natanti, il rilascio del certificato assicurativo, completo di tutte le
indicazioni e gli elementi prescritti dalla legge (art. 7 legge 24.12.1969 n.
990 e 12 d.p.r. 24.11.1970 n. 973) impegna inderogabilmente l’assicuratore nei
confronti del terzo danneggiato, per il periodo di assicurazione riportato nel
certificato stesso, indipendentemente dal fatto che per tale periodo sia stato
o meno pagato il premio (Cass. 27.10.1992 n. 11694; Cass. 5.5.1980 n. 2939).

Questo principio, tuttavia, occorre
sottolinearlo, vale soltanto nel rapporto tra l’assicuratore e il terzo
danneggiato, nei cui confronti, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 990 del
1969, la garanzia assicurativa è comunque operativa se attestata dal
certificato di assicurazione, che riveste natura di fatto costitutivo del
diritto risarcitorio del danneggiato nei confronti diretti dell’assicuratore
(Cass. 1.12.1994 n. 10266). Lo stesso principio non può trovare applicazione,
invece, nel rapporto tra l’assicurato e l’assicuratore, che è regolato
esclusivamente dal contratto di assicurazione, onde sotto questo diverso
profilo, a termini dell’art.

1901 cod. civ., l’assicurazione
resta sospesa se il contraente assicurato non abbia pagato il premio o la rata
di premio alla scadenza convenuta. Nella specie il Tribunale rigettò la domanda
di condanna, proposta nei confronti dell’assicuratore dal terzo danneggiato,
sul rilievo che la assicurazione era rimasta sospesa perché l’assicurato non
aveva pagato alla scadenza la rata di premio, ancorché l’assicuratore avesse
rilasciato il certificato attestante l’esistenza della copertura assicurativa
al momento del sinistro. Ma questa pronunzia non è stata impugnata dal terzo
danneggiato D’Ambrosio, che in proprio favore avrebbe potuto invocare il principio
di incontestabilità del certificato assicurativo dianzi richiamato, bensì dal
danneggiante assicurato, che, non potendo far valerele ragioni del terzo
danneggiato, ostandovi il disposto dell’art. 81 cod. proc. civ., e dovendo,
conseguentemente, fondare la propria impugnazione esclusivamente sul contratto
di assicurazione, si è visto rigettare legittimamente la impugnazione con la
esatta considerazione che, non essendo stato pagato il premio assicurativo,
l’assicurazione al momento del sinistro non era operativa perché era rimasta
sospesa. Senza che dall’accettazione del pagamento tardivo, che ha quale unico
effetto ex lege di far cessare la sospensione dell’assicurazione, e dalla
anteriore decorrenza del periodo assicurativo, risultante dal tagliando possa
desumersi una rinuncia dell’assicuratore agli effetti della sospensione,
essendo necessaria per questa una specifica espressione di rinuncia, così non
riscontrabile (v. Cass. 22.3.1990 n. 2383; Cass. 25.10.1982 n. 5572).

Con un’ulteriore censura, contenuta
nel quarto motivo, il ricorrente lamenta che dalla somma liquidata dal
Tribunale in favore del D’Ambrosio a titolo di risarcimento la Corte di merito
non abbia detratto l’importo di L. 2.182.000, erogato al D’Ambrosio
dall’assicuratore che (in forza di polizza Kasko) lo aveva assicurato contro i
danni che l’autovettura da lui utilizzata avrebbe potuto subire. La doglianza è
priva di fondamento, giacché – come hacorrettamente osservato la Corte di
merito – il pagamento dell’indennizzo in favore del D’Ambrosio da parte del suo
assicuratore è avvenuto in base ad un titolo che si poneva come del tutto
autonomo rispetto a quello vantato dal D’Ambrosio nei confronti
dell’assicuratore del danneggiante Lazzari e che aveva comportato la
corresponsione di un premio da parte dell’assicurato.

Il ricorso va, dunque, rigettato.
Stimasi di compensare le spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte di Cassazione rigetta il
ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.

Roma, 15.1.2002.

[1] Cass. sent. n. 9554 del 1.07.2002. “Il principio
in forza del quale, in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il
rilascio del certificato assicurativo, completo di tutte le indicazioni e gli
elementi prescritti dalla legge, impegna inderogabilmente l’assicuratore per il
periodo di assicurazione riportato dal certificato stesso, indipendentemente
dal fatto che per tale periodo sia stato o meno pagato il premio, trova applicazione
solo nei confronti del danneggiato, non dell’assicurato, per cui se questi non
ha pagato il premio o la rata di premio alla scadenza convenuta,
l’assicurazione rimane sospesa e l’assicurato stesso non ha titolo per
pretendere dall’assicuratore il pagamento dell’indennizzo, ancorché per
qualsiasi motivo sia stato rilasciato il certificato di assicurazione;
certificato del quale può avvalersi, ai fini dell’azione diretta di
risarcimento del danno nei confronti dell’assicuratore, esclusivamente il danneggiato”

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