domenica, Aprile 28, 2024
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DECRETO INGIUNTIVO AL CONDOMINO MOROSO: Opposizione e termine

Inutile
opporsi al decreto ingiuntivo se non si è contestata la delibera
dell’assemblea condominiale con cui veniva approvata la spesa e la
ripartizione della stessa tra i condomini.

Se il condòmino ritiene di avere motivi per non pagare una determinata spesa approvata
dall’assemblea, deve opporsi subito, contestando la decisione nel
momento in cui è stata assunta, ossia entro 30 giorni dalla data della
riunione (o, se assente, dalla data della notifica del verbale di
assemblea). Se rimane inerte a tale onere e gli viene notificato un decreto ingiuntivo da
parte dell’avvocato del condomino, non può più fare nulla e non gli
resterà che pagare. I termini, infatti, si considerano ormai scaduti. È
questo ci ricorda una recente sentenza emessa dal tribunale di Roma [1].

È quindi molto importante che ciascun condomino partecipi alle
riunioni dell’assemblea, specie quando si dibatte sull’approvazione di spese straordinarie e
si decide le relative modalità di riparto. È altrettanto importante non
far decorrere troppo tempo prima di sollevare una eventuale
contestazione formale a tali decisioni: una volta, infatti, decorso un
mese non c’è più modo di criticare le scelte dell’assemblea. Una volta
decaduto il termine, la delibera non può più essere impugnata ed è
valida ed efficace ed esplica i suoi effetti nei confronti di tutti i
condomini. Questo significa che, sebbene il codice di procedura civile
stabilisca che contro un decreto ingiuntivo ci si può
opporre entro 40 giorni, in tal caso l’eventuale opposizione sarà
rigettata. Non va quindi revocato il decreto ingiuntivo proposto nei
confronti di un condomino «poiché l’esistenza di una valida ed efficace
delibera è sufficiente per ritenere provati non solo la richiesta per
decreto ingiuntivo ma anche il credito contestato nel giudizio di
opposizione».

È bene ricordare che, prima di avviare il giudizio in tribunale
contro la delibera assembleare, il condomino ha l’obbligo di avviare il
procedimento di mediazione, previsto obbligatoriamente
per tutte le questioni condominiali. In particolare, chi impugna la
delibera deve presentare, entro il suddetto termine di decadenza dei 30
giorni, un’apposita domanda di mediazione obbligatoria presso un
organismo di mediazione.

Come già anticipato, il termine di 30 giorni decorre:

–per i dissenzienti e gli astenuti dalla data della delibera;

–per gli assenti, dalla data di comunicazione della delibera, cioè dal momento in cui ricevono il verbale.

In caso di fallimento del tentativo di mediazione, è possibile
avviare la causa di annullamento innanzi al giudice competente. Il
procedimento giudiziale si conclude con la pronuncia di una sentenza (di
annullamento o di rigetto dell’impugnazione), salvo che il condominio
provveda alla sostituzione della delibera impugnata con altra delibera
valida avente il medesimo contenuto.


[1] Trib. Roma sent. n. 11374/16.

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