venerdì, Maggio 3, 2024
spot_img

EREDITA’: Non si può escludere un figlio dall’eredità

Eredi
legittimari e quota di legittima. Il testamento e la divisione
ereditaria. Cos’è la quota disponibile e perché impugnare un testamento.

Alla morte di una persona, si apre la successione ereditaria. Infatti, per la nostra legge e come è logico che sia, il patrimonio del defunto non può restare senza un titolare.

Chi sono gli eredi legittimari?

In particolare, nella successione ereditaria, il nostro sistema
normativo privilegia i parenti più prossimi del defunto e, per la
precisione, il coniuge (se è ancora vivente) ed i figli. Questi eredi
sono tecnicamente definiti eredi legittimari ed hanno
prevalenza e diritti che superano quelli dei parenti più lontani. Per la
verità, sono eredi legittimari anche gli ascendenti, cioè i genitori
del defunto, ma i loro diritti sorgono solo in assenza di figli della
persona deceduta.

Come si divide l’eredità?

È la legge [1] che stabilisce le quote di ripartizione dell’eredità:

– in presenza del coniuge e di un figlio, il patrimonio ereditario sarà diviso tra i due in parti uguali;

– in presenza del coniuge e di due o più figli, al primo andrà 1/3
del patrimonio ereditario, mentre i figli si divideranno in parti uguali
i restanti 2/3;

– in presenza di due o più figli, il patrimonio ereditario sarà ovviamente diviso in parti uguali.

Che cos’è la comunione ereditaria?

Quando muore una persona e non ha lasciato testamento, abbiamo visto
che il patrimonio ereditario è destinato ai parenti più prossimi. Dopo
che gli eredi hanno accettato l’eredità, i beni del defunto diventano di proprietà dei medesimi, nel rispetto delle quote di legge.

Facendo un esempio pratico, se il genitore ha lasciato due figli, una
casa in città, una al mare e un terreno in campagna, gli eredi
diventeranno proprietari, pro quota, di tutti questi beni. In altre
parole, entrambi i figli saranno comproprietari, al 50%, di tutti gli
immobili rimasti.

Questa situazione descritta si definisce comunione ereditaria,
che si può sciogliere soltanto attraverso un accordo amichevole tra gli
eredi oppure facendo una causa diretta alla divisione del patrimonio
ereditario.

Posso dividere il mio patrimonio con un testamento?

Assolutamente si. Uno degli effetti principali prodotti da un testamento è proprio quello di dividere il proprio patrimonio, per evitare quindi,
inutili condivisioni di beni, che potrebbero provocare dissapori e
contrasti tra gli eredi.

Lo scopo anzi detto, però spesso si scontra con la realtà delle cose.
Se, infatti, si lasciano due figli e due appartamenti in città di pari
valore, la divisione sarà inevitabilmente facile e di pronta soluzione,
mentre i problemi nasceranno quando i beni rimasti saranno di valore e
natura diversa e quando gli eredi saranno di più.

Ad esempio, se si lasciano un coniuge, due figli, l’abitazione
familiare ed un piccolo terreno in campagna, sarà difficile realizzare,
tramite testamento, una divisione equa e nel rispetto della legge.

Dovete, infatti, sempre ricordare che gli eredi legittimari (coniuge
superstite e figli) sono destinatari di una quota minima di patrimonio
ereditario che non può assolutamente essere toccata, neanche con il
testamento. Tale quota si definisce quota di legittima.

Posso lasciare tutta l’eredità a un solo figlio?

Assolutamente no. Se avete due o più figli, di regola, l’eredità deve essere divisa in parti uguali tra gli stessi. L’unica possibilità
che avete, è quella di destinare, per testamento, una parte del patrimonio a favore dell’uno piuttosto che dell’altro. In questo caso si parla di “quota disponibile”,
cioè quella parte di patrimonio che possiamo liberamente lasciare a
chiunque vogliamo (un figlio, un parente più lontano, un amico,
l’amante, ecc).

Ebbene, tenendo conto degli eredi legittimari e della cosiddetta quota di legittima minima a loro riservata, secondo la legge, la quota disponibile anzi detta è:

– in presenza del coniuge e di un solo figlio, la quota disponibile è pari ad 1/3 del patrimonio;

– in presenza del coniuge e di due o più figli, la quota disponibile è pari ad 1/4 [2];

– se invece, non c’è il coniuge, in presenza di un solo figlio, la quota disponibile è pari alla metà del patrimonio;

– se non c’è il coniuge, in presenza di due o più figli, la quota disponibile è pari a 1/3 [3].

Ricapitolando con la quota disponibile, il genitore, ad esempio tramite testamento, può lasciare qualcosa in più ad un solo figlio e contemporaneamente dividere senza grossi problemi, un patrimonio ereditario disomogeneo, cioè composto da beni di diversa natura e valore.

Poniamo, quindi, il caso di un patrimonio ereditario composto
dall’appartamento familiare (valore 250.000 euro) e una casa al mare
(valore 50.000 euro) e di due figli, Luca e Carlo, come eredi rimasti.
Ebbene, abbiamo un eredità del valore complessivo di
300.000 euro e quindi, teoricamente la quota spettante a ciascun figlio
sarebbe di 150.000 euro: è possibile lasciare l’appartamento ad
entrambi, cioè 50% all’uno e 50% all’altro, e la casa al mare al solo
Luca?

Assolutamente si. Infatti, con questa ripartizione testamentaria è stata destinata una quota ereditaria,
pari a 1/6 del patrimonio, al solo Luca. Tale ammontare rientra
ampiamente nella quota disponibile massima destinabile, che, in questo
caso, abbiamo visto ammonta ad 1/3. Il testamento e la divisione
realizzata sono assolutamente impeccabili.

Ma cosa succede se il genitore lascia tutto l’appartamento familiare a
Luca e la casa al mare a Carlo? Questi come può fare per salvaguardare
la propria quota di eredità, in tal caso maltrattata?

Posso impugnare un testamento?

Assolutamente si. Se il vostro genitore vi ha lasciato per testamento meno di quanto vi era dovuto secondo la legge (per le quote si rimanda a
quanto sopra scritto), avete tutto il diritto d’impugnarlo.

Valutate quindi, il valore complessivo del patrimonio ereditario ( beni immobili, conti corrente, titoli, ecc), verificate la quota di
legge a voi spettante e se i conti non tornano, potete impugnare il
testamento con l’azione di riduzione, ottenendo quanto vi è dovuto.

Ricordatevi che l’azione di riduzione si prescrive in dieci anni decorrenti dalla data di accettazione dell’eredità [4].


[1] Art. 581 cod. civ.

[2] Art. 542 cod. civ.

[3] Art. 537 cod. civ.

[4] Cass. civ. sent. n. 20644/2004.

FONTE: laleggepertutti.it

Ti potrebbero interessare anche

ULTIMI ARTICOLI

Non sei ancora iscritto?

Prova la nostra demo

CATEGORIE

ATTUALITA'

Russia: Dominare il mondo

Non solo Ucraina, ecco come la Russia trama per sovvertire l’ordine globale

Non solo Ucraina, ecco come la Russia trama per sovvertire l’ordine globale Secondo un documento riservato, la Russia sta elaborando piani per sfruttare la guerra in Ucraina così da creare un ordine globale libero da...
La corruzione: Una nuova stagione della politica

Tangentopoli forever? Quando si processa anche l’establishment intellettual-giornalistico?

Tangentopoli forever? Quando si processa anche l’establishment intellettual-giornalistico? Se dopo 30 anni spunta una Tangentopoli al giorno, bisogna farsi delle domande. Il corsivo di Francesco Cundari 20 Aprile 2024 07:38 Fonte: Startmag.it   I giornali offrono anche oggi un’ampia...