Nelle
disposizioni transitorie per le unioni civili, l’articolo 3 riporta, fra
l’altro, che “…l’ufficiale che ha redatto il processo verbale lo trasmette
immediatamente al Comune di nascita di ciascuna delle parti…”.
Per
me, non ci sono problemi, ma essendo il mio compagno giapponese, a chi dovranno
trasmettere il processo verbale per lui? In Giappone? All’ambasciata giapponese
a Roma?
M. B.– FROSINONE
R I S P O S T A
Effettivamente,
l’articolo 3 del decreto del presidente del Consiglio dei ministri, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale il 28 luglio 2016 (recante “Disposizioni transitorie
per la tenuta dei registri nell’archivio dello Stato civile”, ed emanato a norma
dell’articolo 1, comma 34, della legge 76/2016), precisa al comma 3 che
l’unione civile è eseguita mediante iscrizione nel relativo registro
provvisorio; e che l’atto è altresì oggetto di annotazione nell’atto di nascita
di ciascuna delle parti; a tal fine l’ufficiale di stato civile che ha redatto
il verbale lo trasmette al Comune di nascita.
Le
disposizioni transitorie si occupano poi all’articolo 8 di trascrizioni e nulla
osta; in particolare , è prevista la trascrivibilità delle unioni conseguite
all’estero secondo la legge italiana davanti al capo dell’ufficio consolare
(comma 1).
Inoltre,
lo straniero che vuole conseguire un’unione civile in Italia, deve presentare
in sede di richiesta all’ufficiale di stato civile una dichiarazione
dell’autorità competente del proprio Paese “…dalla quale risulti che, giusta le
leggi cui è sottoposto, nulla osta all’unione civile…”.
Non
si ritiene dunque che, in base alle disposizioni transitorie, l’ufficiale di
stato civile abbia latri obblighi di trasmissione; restiamo in attesa dei
decreti delegati, che hanno il compito di adeguare alle previsioni della legge
76/2016 le disposizioni dell’ordinamento dello stato civile, riordinare le
norme di diritto internazionale privato e, più in generale, coordinare tutte le
disposizioni alla nuova legge.
DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL
26 SETTEMBRE 2016