mercoledì, Maggio 8, 2024
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SICUREZZA SUL LAVORO: La valutazione dei rischi per l’autista di linea

La
nostra azienda è affidataria di pubblici servizi di linea. Un conducente di
autobus, assunto nel 2006 con il Ccnl autoferrotranvieri, assoggettato alle
norme del Rd 148/1931, ha trasferito stabilmente la propria residenza
anagrafica a 170 Km
dal deposito autobus dove deve assumere servizio.

La
residenza di assunzione era molto più vicina al luogo di lavoro. Il direttore
di esercizio (gestore dei trasporti ex regolamento (Ce) n.1071/2009. articolo
4) ha reso noto all’autista interessato che non può assumersi la responsabilità
di affidare un servizio così delicato, ai fini della sicurezza, ad un
dipendente che soltanto per raggiungere il posto di lavoro e ritornare a casa
debba percorrere la distanza di 340
Km, per poi percorrerne 150 alla guida dell’autobus.
Agli inizi di maggio scorso, proprio in uno di questi tragitti, l’autista è
uscito di strada con la sua vettura privata alle ore 5; l’Inail gli ha
riconosciuto 2,5 mesi di “infortunio in itinere”.

Che
cosa ci consigliate di fare?

G. V.– TORINO

R I S P O S T A

L’articolo
18, comma 1, lettera c) del Dlgs n. 81/2008 dispone espressamente che il datore
di lavoro, nell’affidare i compiti ai lavoratori, deve “tenere conto delle
capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla
sicurezza”.

A
questo riguardo, non vi è dubbio che, nel caso di specie, la condizione
psicofisica del lavoratore all’inizio del turno di lavoro appare
significativamente “critica”, segnatamente avendo riguardo al tipo di mansioni
cui è funzionalmente destinato.

Il
datore di lavoro, all’esito di una valutazione del rischio “individualizzata”
(come consente anche l’articolo 2087 del Codice civile), ha certamente il
potere di variare le mansioni del lavoratore, ai sensi e nel rispetto di quanto
stabilito dall’articolo 2103 del Codice civile, anche a prescindere dalla
sottoposizione dello stesso a controllo sanitario.

DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL
3 OTTOBRE 2016

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