martedì, Aprile 30, 2024
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VOUCHER: Obbligo di inviare la mail prima di ogni prestazione

Fonte: laleggepertutti.it

L’Ispettorato nazionale del lavoro chiarisce le modalità per inviare la comunicazione d’inizio della prestazione di lavoro occasionale accessorio.

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Nessun sms, ma una mail alla propria sede territoriale dell’Ispettorato del lavoro: è questa la modalità per effettuare la nuova comunicazione obbligatoria, prima dell’inizio di ogni prestazione di lavoro occasionale accessorio, ossia retribuito con i voucher. È quanto chiarito dall’Ispettorato nazionale del lavoro, con la sua prima circolare [1].

Vediamo, in questo breve vademecum, come adempiere al nuovo obbligo di comunicazione preventiva.

 

 

Comunicazione preventiva voucher: chi è obbligato a farla

Innanzitutto, va chiarito che non tutti i committenti che utilizzano i voucher per retribuire una prestazione lavorativa sono assoggettati all’obbligo di comunicazione preventiva, ma soltanto i professionistie gli imprenditori non agricoli. Nessun obbligo, dunque, per i privati (ad esempio per chi utilizza i voucher per pagare chi effettua piccoli lavori domestici, baby sitter e ripetizioni), né per gli imprenditori agricoli, soggetti, questi ultimi, a disposizioni diverse.

 

 

Comunicazione preventiva voucher: come si fa

I committenti professionisti o imprenditori non agricoli che utilizzano i voucher, dopo la registrazione propria e del lavoratore e l’attivazione del rapporto di lavoro nel sito dell’Inps, devono, entro 60 minuti prima di ogni singola prestazione, inviare una mail alla propria sede territoriale dell’Ispettorato del lavoro.

Gli indirizzi delle direzioni competenti per territorio sono quelli allegati alla circolare dell’Ispettorato nazionale del lavoro [1]; i recapiti, comunque, sono tutti costruiti secondo il seguente schema: voucher.provincia@ispettorato.gov.it.

Mancano, però, gli indirizzi delle direzioni delle Province autonome di Trento e Bolzano e della Sicilia, in quanto questi territori hanno particolari forme di autonomia amministrativa; pertanto, i committenti appartenenti a queste direzioni dovranno attendere ulteriori indicazioni per comunicare le prestazioni di lavoro occasionale accessorio.

La mail da inviare alla propria direzione territoriale deve:

  • avere come oggetto il codice fiscale e la ragione sociale del committente;
  • riportare nel testo del messaggio:
    • i dati del committente;
    • i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
    • il luogo della prestazione;
    • il giorno di inizio della prestazione;
    • l’ora di inizio e di fine della prestazione.

La mail deve essere inoltrata tramite un indirizzo ordinario (ma si ritiene che il messaggio possa essere inviato anche tramite posta elettronica certificata) e non deve riportare allegati.

Se il committente ha necessità di integrare le informazioni già trasmesse, deve effettuare una nuova comunicazione utilizzando le stesse modalità.

 

Comunicazione preventiva voucher per più lavoratori

L’Ispettorato non vieta l’invio di mail che comunichino l’avvio della prestazione con i voucher per più lavoratori, ma si limita a ricordare, nella circolare, che la comunicazione è obbligatoria per ogni singolo lavoratore retribuito tramite voucher.

Appare quindi fattibile l’invio di unacomunicazione unica, con i dati relativi a ciascun lavoratore ed a ciascuna prestazione.

 

 

Comunicazione preventiva voucher: le sanzioni

Se ci si dimentica di inviare la comunicazione preventiva, le sanzioni sono piuttosto pesanti e vanno da 400 2.400 euro, per ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.

È invece applicata la maxi sanzione per il lavoro nero se, oltre alla comunicazione preventiva, ci si dimentica di inviare la dichiarazione di inizio attività all’Inps.

L’Ispettorato, infine, in merito al periodo compreso tra l’8 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del decreto [2] che prevede l’obbligo di comunicazione preventiva) e l’emanazione della circolare contenente le istruzioni, invita gli ispettori a non adottare sanzioni nei confronti di chi non ha inoltrato la comunicazione d’inizio attività.

Gli ispettori potrebbero comunque applicare sanzioni relativamente al periodo transitorio, nei casi in cui emerga un chiaro intento fraudolento.

[1]Isp. Nazionale del lavoro, circ. n. 1/2016.

[2]Dlgs n.185/2016.

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