Nel
2014 è deceduto il proprietario di un appartamento del mio condominio. Da quanto
è dato sapere, questo signore avrebbe degli eredi, che non hanno ancora deciso
se accettare o meno l’eredità. Intanto il debito condominiale intestato al de
cuius si accumula dall’esercizio
2013/2014, e ora la morosità è di circa 6mila euro. Quali sono le azioni
urgenti che l’amministratore dovrebbe intraprendere, e verso chi, per
recuperare la somma?
E se non venisse accettata l’eredità, a chi
bisogna rivolgersi? Dato che la questione tende a protrarsi, mi sembra
prudente, inoltre, non esporre il condominio a spese straordinarie non urgenti
(quali il rifacimento del manto del cortile), per non aggravare le posizioni
dei morosi, che, in caso di debiti consolidati e inesigibili (per prescrizione
o in capienza), rimarrebbero in capo a tutti i condòmini.
Chiedo
il parere dell’esperto.
E. F.– MILANO
R I S P O S T A
L’amministratore
deve preliminarmente accertare chi sono gli eredi. Dopodiché – in mancanza di
accettazione dell’eredità – può chiedere al giudice la fissazione di un termine
per l’accettazione, a norma dell’articolo 481 del Codice civile, per il quale
“chiunque vi ha interesse può chiedere che l’autorità giudiziaria fissi un
termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all’eredità.
Trascorso
questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il
diritto di accettare”.
Qualora
il chiamato non abbia accettato l’eredità e non sia in possesso di beni
ereditari, il tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, su
istanza delle persone interessate, o anche d’ufficio, nomina un curatore
dell’eredità giacente, a norma dell’articolo 528 del Codice civile.
Quest’ultimo
potrà provvedere al pagamento dei debiti ereditari e dei legati, previa
autorizzazione del tribunale (articolo 530 del Codice civile).
DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL
17 OTTOBRE 2016