mercoledì, Maggio 8, 2024
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LEGGE 104/92: Per assistere il disabile spettano tre giorni al mese

Vorrei
un chiarimento sulle modalità di fruizione dei permessi ex articolo 33, della
legge 104/1992. Si fa riferimento alla circolare Inps n.128 dell’11 luglio
2003, che stabiliva il diritto ai 3 giorni di permessi a condizione di
assistere per 30 giorni (e di notte) il disabile; a una delle ultime sentenze
di Cassazione, la n.8784/2015, nella quale è stato ritenuto illegittimo il
licenziamento di un lavoratore che ha utilizzato parte della giornata di
permesso per cose personali.

Su
questa premessa si chiede: oggi spettano i permessi ogni qual volta si dimostri
che c’è una necessità legata all’assistenza del disabile? Quindi, più di 3
giorni al mese?

Potendo
essere anche 4, 5 p 6 secondo le necessità, da dimostrare?

D. B.– DOMICELLA

R I S P O S T A

L’articolo
33 della legge 5 febbraio 1992, n.104, al comma 3, dispone (tra l’altro) che, a
condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il
lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in
situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il 2° grado, ovvero
entro il 3° grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in
situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure
siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti,
ha diritto a fruire di 3 giorni di permesso mensile retribuito coperto da
contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa.

La
Corte Costituzionale, con la recentissima sentenza 23 settembre 2016, n.213, ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale disposizione nella parte in
cui non include il convivente tra i soggetti legittimati a fruire del permesso
mensile retribuito per l’assistenza alla persona con handicap in situazione di
gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine antro il 2° grado.

Ciò
detto, i permessi spettano nella misura di 3 giorni al mese e devono essere
utilizzati per l’assistenza al soggetto disabile-rispetto al quale deve essere
prodotta la prevista certificazione medico legale – e non per altri scopi.

DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL
24 OTTOBRE 2016

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