giovedì, Maggio 9, 2024
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PREVIDENZA: I criteri di licenziamento del cameriere a chiamata

Un
piccolo ristorante ha effettuato nel 2011 un’assunzione con contratto
intermittente, senza obbligo di risposta. Fino al 2014 sono state effettuate
delle chiamate. Successivamente, il giovane non sempre era disponibile alla
chiamata e di conseguenza la ditta non a voluto più chiamarlo ma è rimasto in
forza fino a oggi.

Il
dipendente non vuole presentare le dimissioni: la ditta con quale motivo lo
licenzia?

A. P.
ASCOLI PICENO

R I S P O S T A

La
normativa vigente in materia di contratto di lavoro intermittente non prevede
regole ad hoc per la risoluzione di un contratto di lavoro intermittente a
tempo indeterminato.

Ne
deriva che tale ipotesi è soggetta alle regole ordinarie, e quindi – salvo
sussistenza dei motivi per procedere a un recesso disciplinare (ipotesi da
escludere nel vostro caso, in quanto la mancata risposta alla chiamata, salvo
che sia stata erogata l’indennità di disponibilità, non costituisce illecito
disciplinare, che peraltro richiederebbe la preventiva contestazione degli
addebiti – occorre procedere a un recesso per giustificato motivo oggettivo,
nel rispetto del periodo di preavviso.

DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL
24 OTTOBRE 2016

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