venerdì, Maggio 17, 2024
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BANCA & CLIENTE: I diritti dell’investitore della banca

Come
molti altri piccoli risparmiatori, sono stato coinvolto nel dissesto di Banca
delle Marche Spa. Ho acquistato, nel tempo, alcune azioni della banca con
l’intento di tenerle in portafoglio per un periodo abbastanza lungo, senza
alcuno spirito speculativo.

Non
essendo il titolo quotato, ho basato la mia scelta sui bilanci aziendali e
sulle indicazioni, in particolare, della società di revisione contabile
incaricata. Anche in occasione degli aumenti di capitale (l’ultimo del 2012) ho
letto i documenti in cui la società di revisione non rilevava alcuna anomalia.
E’ pur vero che l’investimento azionario è di per sé rischioso, ma chiedo come
può la società di revisione non aver evidenziato nulla di irregolare dato che
poi, nel 2015, la banca è andata in default. E’ possibile avviare un’azione di
risarcimento contro la società di revisione contabile?

E. P.– ANCONA

R I S P O S T A

La
fonte della responsabilità della società di revisione si può rinvenire nel Dlgs
39/2010 relativo all’attuazione della direttiva comunitaria 2006/43/CE,
inerente le revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati.
L’articolo 15 prevede che i revisori legali e le società di revisione legale
rispondono in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della
società che ha conferito l’incarico di revisione legale, dei suoi soci e “dei
terzi” per i danni derivanti dall’inadempimento ai loro doveri.

Preme
sottolineare che l’azione di risarcimento si prescrive – come si legge nella
norma citata – nel termine di cinque anni dalla data della relazione di
revisione sul bilancio. Secondo il Tribunale di Roma (sentenza 8 maggio 2013)
la responsabilità extracontrattuale non avrebbe luogo, però, ove il documento
revisionale non sia stato reso pubblico, e se ne sia fatto uso esclusivamente
interno.

DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL
14 NOVEMBRE 2016

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