sabato, Maggio 18, 2024
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BANCHE & CLIENTI: Recupero senza interessi per il libretto in Lire

Ho
trovato un libretto di risparmio nominativo della banca di Roma. Nel 1958 sono
state versate 1.000 lire.

Posso
farci un quadretto o rivendicare la somma e gli interessi?

M. M.– LATINA

R I S P O S T A

Torniamo
volentieri ad occuparci dei “vecchi” libretti di deposito a risparmio, il cui
ritrovamento ha ingenerato nel possessore aspettative prive di fondamento. Va
premesso, innanzitutto, che a seguito della Sentenza della Corte di cassazione
n.788 del 20 gennaio 2012, il precedente orientamento giurisprudenziale ha
avuto un radicale cambiamento. La Corte ha stabilito che se le parti (banca e
depositante) non hanno previsto un termine di scadenza del contratto, la banca
è obbligata alla restituzione della somma a richiesta del depositante, con la
conseguenza che – in assenza di una manifestazione di volontà della banca di
recedere dal rapporto – la prescrizione del diritto di credito del depositante
non può iniziare a decorrere prima che questi avanzi la richiesta di
restituzione, ponendo in essere quel comportamento che rende il credito
esigibile e dal quale sorge il corrispondente obbligo della banca alla
restituzione. Ciò legittima, pertanto, il detentore del libretto a vedersi
restituito l’importo indicato sul libretto.

Ma
attenzione, tale importo avrà maturato gli interessi dalla data di apertura del libretto sino al
momento della richiesta di restituzione del capitale a suo tempo versato? La
somma originaria verrà rivalutata? Per rispondere alla prima domanda si
evidenzia che il debito per interessi costituirebbe un obbligo accessorio che –
in mancanza di prelievi – risulta strutturalmente autonomo rispetto all’obbligo di restituzione del
capitale; infatti le due obbligazioni (per capitale e per interessi) ai fini
prescrizionali sono distinte sebbene funzionalmente collegate nella causa del
contratto di deposito.

Il
diritto agli interessi, pertanto, dovrà ritenersi prescritto con esclusione di
quelli maturati negli ultimi cinque anni sul capitale originariamente versato.
La seconda domanda ha sicuramente una risposta negativa perché, trattandosi di
un debito di valuta, non si potrà ottenere la rivalutazione monetaria della
somma di denaro depositata sul libretto di risparmio.

In
conclusione: il possessore del libretto potrà richiedere la restituzione del
solo valore facciale del titolo (lire 1.000) – convertito nella corrente valuta
in euro (0,52 centesimi di euro) – oltre agli interessi maturati nel
quinquennio su tale somma.

Sebbene
questa sia l’unica strada percorribile, anch’essa ha un inciampo, costituito
dal fatto che – in più occasioni – l’Abf (Arbitro Bancario Finanziario; si
veda: Abf Collegio di Napoli, decisione n.3997 del 29 aprile 2016, e n.556 del
15 luglio 2015: Collegio di Milano, n.6634/2014) chiamato a decidere su tale
domanda ha ritenuto che “l’ordinamento non può assicurare protezione alle
pretese che hanno contenuto patrimoniale estremamente basso”. In conclusione –
come si legge nella decisione N.2458 del 17 marzo 2016 del Collegio di Milano –
“deve ravvisarsi un principio di non azionabilità in giudizio di pretese
economicamente irrisorie, delle quali non può pretendersi in buona fede una
tutela ed alla quale non si potrebbe parimenti in buona fede accordarla,
risolvendosi il ricorso al procedimento in una abuso del rimedio medesimo”.

DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL
14 NOVEMBRE 2016

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