venerdì, Maggio 3, 2024
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BFT: I dubbi sul rendimento del vecchio Buono postale

Sono
in possesso di un buono fruttifero postale, serie P/O, sottoscritto in data 12
gennaio 1985 del valore di 1.000.000 di lire. In calce alla tabella dei
rendimenti presenti sul buono, leggo: (dopo il 20° anno) più 355.480 per ogni
successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno successivo a
quello di emissione.

Gradirei
sapere se anche questo buono fa parte di quelli che si sono visti decurtare il
rendimento oppure no.

P.
F.
– VAL BREMBILLA

R
I S P O S T A

Il
Buono postale fruttifero in possesso del lettore appartiene alla serie P/O che
è stata regolamentata con il decreto del ministro del tesoro del 16 giugno 1984
(in Gu n.174 del 26 giugno 1984). In tale decreto, si legge all’articolo 5
che:”Sono a tutti gli effetti titoli della nuova serie ordinaria, oltre i buoni
postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “P” (…) i buoni postali della
precedente serie “O” emessi dagli uffici postali dal 1° luglio 1984 in poi. Su questi
ultimi, verranno apposti, a cura degli uffici postali, due bolli: uno sulla
parte anteriore, con la dicitura “Serie P7P”, l’altro sul retro, recante la
misura dei nuovi tassi”.

Dall’esame
della copia del buono questo adempimento risulta essere stato effettuato in
maniera corretta, tanto è vero che anche sul fronte del buono in oggetto è
stata apposta la misura dei nuovi tassi. Resta ora da vedere se al momento
dell’incasso del buono oggetto in esame il saggio degli interessi a cui
riferirsi sia quello apposto sul buono o sia differente. Ebbene, con decreto
del ministro del Tesoro del 13 giugno 1986 (in Gu n. 148 del 28 giugno 1986)
all’articolo 6 si è stabilito che sul montante dei buoni postali fruttiferi di
tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera “Q”
(istituita proprio con tale Dm) maturato alla data del 1° gennaio 1987 si
applicano a partire dalla stessa data i saggi di interessi fissati per i buoni
della serie “Q”.

Questo
è stato possibile in virtù di quanto stabilito dall’articolo 173 del Dpr
56/1973 (modificato con Dl 460/1974, convertito nella legge 588/1974) (codice
postale) ove era previsto che i tassi d’interesse sui buoni fruttiferi postali
potessero essere soggetti a variazioni sia in aumento che in diminuzione. Non
si lasci fuorviare, pertanto, il lettore dalla pronuncia n.13979 del 15 giugno
2007 della Corte di cassazione resa a Sezioni unite che ha esaminato il diverso
caso in cui l’ufficio postale aveva consegnato al risparmiatore un buono
postale dopo che un Dm aveva stabilito un diverso saggio di interesse,
utilizzando però un buono della precedente serie senza apporvi le dovute
correzioni che – nel caso del buono postale in possesso del lettore – appaiono
invece apposte correttamente.

Va
ricordato, infine, che il Tribunale di Cassino, con la recentissima sentenza
del 9 settembre 2016, ha
riconosciuto ad un portatore di Bfp serie “O” il rimborso dei titoli in
conformità alle condizioni riportate sul retro dei buoni postali, in quanto si
legge in sentenza – “dalla lettura del Dlgs n.284/199, le modalità di
applicazione ai rapporti già in essere consentono un disciplina più favorevole
ai risparmiatori e non condizioni peggiorative”.

Tale
prospettazione, però, non appare condivisibile in quanto il Dlgs citato prevede
l’abrogazione, “a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che
stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei
buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I,
libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n.156 e
relative norme di esecuzione”, specificando altresì che, i rapporti già in
essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere
regolati dalle norme anteriori. Conclude tale norma che –i cennati decreti
(nuovi) – “possono” (non devono) disciplinare le modalità di applicazione delle
nuove norme ai rapporti già in essere, al fine di consentire una disciplina dei
rapporti più favorevole ai risparmiatori.

DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL
14 NOVEMBRE 201

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