domenica, Maggio 5, 2024
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L’ABUSO EDILIZIO: Prescrizione, confisca e ordine di demolizione

Fattispecie
e caratteri distintivi dell\’abusivismo edilizio

L\’abuso
edilizio è una fattispecie delittuosa che si concretizza nel momento in cui un
soggetto realizza un\’opera in assenza di autorizzazione amministrativa o in
mancanza di dichiarazione dell\’inizio di attività o, ancora, su suolo non
edificabile. Ai sensi
dell\’art. 29 comma 1 del D.P.R. 380/2001
Il
titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore sono
responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente
capo, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni
di piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso e
alle modalità esecutive stabilite dal medesimo. Essi sono, altresì, tenuti al
pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l\’esecuzione
in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che
dimostrino di non essere responsabili dell\’abuso
“. Dalla citata
disposizione normativa ne emergono i soggetti che sono responsabili delle
violazioni della normativa urbanistica, ovvero il committente ed il costruttore
nonché il direttore dei lavori che è responsabile unitamente ai soggetti stessi
per le violazioni del permesso e delle sue modalità esecutive.

Le sanzioni

Le
sanzioni irrogate in ipotesi di reati in materia edilizia sono di carattere sia
amministrativo che penale. Per espressa previsione normativa non si dà luogo
alle sanzioni penali se non prima dell\’esaurimento dell\’iter amministrativo.
Questo principio è contenuto nel già citato D.P.R. 380/2001 (d\’ora in poi T.U. Edilizia)
all\’art. 45 rubricato “norme relative all\’azione penale” il cui comma
1 così prevede “L\’azione penale relativa alle violazioni edilizie
rimane sospesa finché non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di
sanatoria di cui all\’art.36
“. Posta questa doverosa premessa possiamo
ora procedere con la disamina delle sanzioni penali connesse con il già citato
reato. La norma alla quale fare riferimento è l\’art. 44 del T.U. dell\’edilizia
il quale così dispone: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato
e ferme le sanzioni amministrative, si applica: a) l\’ammenda fino a 10.329 euro
per l\’inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal
presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli
strumenti urbanistici e dal permesso di costruire;
b) l\’arresto fino a due anni e l\’ammenda da 5.164 a 51.645 euro nei casi di
esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di
prosecuzione degli stessi nonostante l\’ordine di sospensione; c) l\’arresto fino
a due anni e l\’ammenda da 15.493 a 51.645 euro nel caso di lottizzazione
abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell\’
articolo 30. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi
edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico,
paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in
assenza del permesso
“.

La confisca

Il
comma due dell\’articolo 44 T.U. Edlizia prescrive la confisca dei terreni nelle
ipotesi di lottizzazione abusiva accertata con sentenza definitiva riconoscendo
che i predetti beni vengono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio
del comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione. La sentenza
definitiva cui si è fatto cenno nel comma 2 è titolo per la immediata
trascrizione nei registri immobiliari. Di particolare interesse per quanto
concerne la confisca è la pronuncia della Corte Costituzionale che con sentenza
n. 49/2015 ha rilevato che “È inammissibile, per erronea individuazione
del presupposto interpretativo e dell\’efficacia del principio di diritto
espresso dalla Corte Edu, la questione di legittimità costituzionale dell\’art.
44 comma 2, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, nella parte in cui consente che la
confisca urbanistica dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere
abusivamente costruite venga disposta anche attraverso una sentenza che
dichiari estinto il reato per intervenuta prescrizione, in relazione all\’art. 7
Cedu, in riferimento all\’art. 117, comma 1, cost
“. Dalla predetta
sentenza si evince come sia ormai consolidato l\’orientamento teso ad ammettere
che la confisca è una sanzione amministrativa reale e
il giudice penale deve disporla anche quando rilevi che il reato di
prescrizione abusiva è prescritto, essendo sufficiente la sola materialità
dell\’illecito. Si prenda, quale utile parametro di riferimento, la sentenza già
resa nota dalla Corte di Cassazione tesa ad ammettere che la demolizione del
manufatto abusivo ha natura di sanzione amministrativa, che assolve ad
un\’autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso e configura un
obbligo di fare, imposto per ragioni di tutela del territorio. Non ha comunque
finalità punitive e ha carattere reale (Cassazione
penale sez. III 20 gennaio 2016 n. 9949
).

La prescrizione

Questo
genere di reato è una contravvenzione e si prescrive in 4  anni dal
compimento dell\’illecito se, da tale momento, non ci sono stati atti
interruttivi della prescrizione o in 5 anni dal compimento dell\’illecito se
c\’è stato un atto interruttivo come potrebbe essere il decreto di citazione a
giudizio. Il termine da cui decorre la prescrizione è quello dell\’accertamento
o dell\’avvenuto sequestro ma, se detti interventi dovessero mancare si
tratterebbe di reato permanente e dunque la prescrizione sopravviene decorsi
cinque anni dalla sentenza di primo grado.

Ordine di
demolizione

L\’ordine di demolizione non è una sanzione
penale. Giova precisare questo aspetto soprattutto per enfatizzare il fatto che
finalità di detta sanzione (di natura amministrativa) non è punire il reo al
fine di rieducarlo quanto piuttosto ripristinare lo stato dei luoghi e
proteggere il territorio da opere non autorizzate e dunque abusive.
Non
si prescrive mai stante la sua natura amministrativa.

 

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