Il
mio quesito riguarda una mediazione immobiliare con la quale io ho messo in
contatto il venditore e il compratore di una proprietà, presentandomi come
procacciatore d’affari occasionale e facendo presente che il mio compenso
sarebbe stato dichiarato con ritenuta d’acconto sulla prestazione.
Vorrei
sapere se ho diritto al compenso, dato che i due attori non vogliono
riconoscermelo.
S. E.– CARINI
R I S P O S T A
Il
quesito riguarda la più volte dibattuta questione del diritto alla provvigione
a favore di un mediatore, ovvero di colui che mette in contatto due o più
persone per la conclusione di un affare (articolo 1754 del Codice civile).
Diritto che, secondo quanto chiarito dal successivo articolo 1755, matura nel
momento in cui le parti concludono l’affare per effetto dell’intervento del
mediatore: è quindi necessario un nesso causale tra l’attività del mediatore e
la conclusione dell’affare, anche se l’attività del mediatore si è limitata al
ritrovamento e all’indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente
dall’intervento nelle varie fasi delle trattative.
Ai
fini del diritto alla provvigione, le trattative, avviate dall’intervento del
mediatore, devono poi concretizzarsi nella “conclusione dell’affare”, che in
caso di compravendita immobiliare la giurisprudenza ritiene coincidere con la
stipula del contratto preliminare (Cassazione, 190luglio 2002,n.10553).
Tuttavia,
colui che ha esercitato l’attività di mediatore, per avere diritto al compenso,
dev’essere iscritto nell’albo professionale dei mediatori, secondo quanto
previsto dall’articolo 6 della legge 3 febbraio 1989, n.39 (tribunale di Monza,
sezione II, 16 settembre 2011; Cassazione, 8 luglio 2010, n.16147).
DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL
28 NOVEMBRE 2016