Vorrei
sapere se la pensione di reversibilità spetta ai figli coniugati del de cuius,
anche non inabili, che, alla data di morte del lavoratore e/o pensionato,
risultano a carico dello stesso.
Inoltre,
vorrei anche sapere come una persona può essere dichiarata inabile al lavoro e
qual è l’iter da seguire (nel caso specifico, si tratterrebbe di una persona
che non ha mai lavorato).
G. G.– NAPOLI
R I S P O S T A
La
pensione di reversibilità è regolata dalla legge 153/1969 e dalla legge
335/1995, con numerose sentenze della Corte costituzionale in proposito. Tali
norme prevedono che fra gli aventi diritto vi sono, per quanto concerne i
figli:
–i minori del 18° anno
d’età;
–gli studenti di scuola
media superiore o professionale fino al 21° anno d’età;
–gli studenti
universitari in corso legale di studi e comunque non oltre il 26° anno d’età;
–i maggiorenni inabili a
carico del lavoratore defunto.
E
come figli si devono considerare anche quelli:
– adottivi e affiliati del lavoratore
deceduto;
– nati dal precedente matrimonio del
coniuge del lavoratore deceduto;
– naturali riconosciuti, o giudizialmente
dichiarati, dal coniuge del lavoratore
deceduto;
–naturali riconosciuti,
o giudizialmente dichiarati, dal coniuge del lavoratore
deceduto;
–postumi nati antro il
300° giorno dalla data di decesso del padre;
–figli, che avendo i
requisiti per il diritto, alla data di morte del genitore, erano coniugati (ciò
che chiede il lettore).
In
merito all’inabilità, viene considerato inabile il soggetto che – a causa di
infermità o difetto fisico o mentale – si trovi nell’assoluta e permanente
impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Tale situazione
dev’essere riconosciuta dai medici Inps.
Per
quanto concerne a carico, il superstite viene considerato a carico del defunto
se si trova nelle condizioni di non autosufficienza economica; in caso di figli
maggiorenni inabili superstiti, per i decessi intervenuti successivamente al 31
ottobre 2000, per l’accertamento del requisito di non autosufficienza economica
si fa riferimento al criterio stabilito per il riconoscimento del diritto a
pensione nei confronti degli invalidi civili totali, per i quali il limite di
reddito è quello stabilito dall’articolo 14 – seppie della legge 29 febbraio
1980, n.33, annualmente rivalutato.
DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL
28 NOVEMBRE 2016