giovedì, Maggio 2, 2024
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CANE CHE ABBAIA IN CONDOMINIO: Cosa si rischia?

Il cane è amico del condominio… ma non sempre! Se abbaia incessantemente, disturba la quiete pubblica e il padrone dell’animale rischia una condanna penale. Vediamo quando.

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Cane abbaia in condominio: che succede?

Disturbo della quiete e delle occupazioni delle persone [1]: è questa l’accusa che verrà mossa nei confronti dei padroni del cane che, lasciato da solo o incustodito, abbaia incessantemente, dando fastidio ai vicini di casa e agli altri condomini[2]. Non rileva che l’animale sia ben tenuto e perfettamente educato. In particolare, saranno proprio le testimonianze dei condomini a essere determinanti, se riescono a mettere in evidenza l’inerzia del padrone che in nessun modo si cura di trovare una soluzione al problema.

 

Occorre distinguere, però due ipotesi:

  1. se il cane disturba, con il suo latrato, un numero indeterminato di persone, si ricade nell’ipotesi di cui si è appena detto: perché si verifichi una lesione o messa in pericolo della pubblica tranquillità, infatti, occorre che i rumori molesti abbiano una diffusività tale che l’evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere percepito da un numero illimitato di soggetti;
  2. se il latrato disturba solo uno o pochi condomini vicini, perfettamente individuabili, il codice civile prevede la possibilità di chiedere un risarcimento: in tal caso, infatti, vengono in gioco solo i rapporti di vicinato tra immobili confinanti[3].

 

 

Condominio: vietato tenere cani?

Ferme queste regole, non esiste alcun divieto giuridico di tenere cani in condominio, indipendentemente dalla taglia dell’animale[4]: se il regolamento condominiale contiene una norma di senso contrario, questa deve essere considerata limitativa del diritto di proprietà e, quindi, giuridicamente nulla. Fido, quindi, può liberamente usufruire di scale ed ascensore nel caso i suoi padroni abitino ad un piano sopraelevato rispetto a quello d’ingresso. Ovviamente, questi ultimi devono controllare che l’animale non faccia i suoi bisogni sul balcone ma sempre all’esterno del recinto condominiale. In questo modo si può convivere tranquillamente senza rischiare condanne o litigi inutili che possano inasprire i rapporti (già spesso complicati) fra vicini di casa.

[1]Art. 659 cod. pen.

[2]Cass. sent. n. 23944 del 04.06.2015.

[3]Cass. sent. n. 26107 del 26.08.2006.

[4]L. n. 220 dell’11.12.2012.

Fonte: laleggepertutti.it

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