venerdì, Maggio 3, 2024
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BUONI POSTALI COINTESTATI: Rimborsabili senza accordo tra gli eredi?

Bpf cointestati con clausola Pfr: alla morte di uno dei cointestatari le Poste non possono rifiutare il pagamento dei titoli solo perché manca la quietanza di tutti gli eredi.

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Alla morte di uno dei cointestatari di buoni postali fruttiferi con clausola Prf (facoltà di pari rimborso) le Poste non possono rifiutare la riscossione dei titoli al cointestatario superstite o agli eredi del defunto se manca il consenso di tutti.È quanto affermato dal Tribunale di Ascoli Piceno in una recente pronuncia[1].Una pronuncia significativa non solo perché fornisce degli importanti chiarimenti riguardo alle conseguenze che la presenza della clausola Prf (facoltà di pari rimborso) apposta sui titoli cointestati comporta sulla loro riscossione, ma soprattutto perla soluzione che fornisce riguardo al problema della riscossione dei buoni alla morte di uno dei cointestatari in presenza di contrasti tra gli aventi diritto. Situazione questa nella quale le Poste, se il rimborso non è richiesto e quietanzato da tutti gli eredi e aventi diritto, pongono di solito un blocco sui titoli, subordinando il pagamento all’emissione di un provvedimento di autorizzazione del giudice.

Vediamo, quindi, più in particolare il contento della pronuncia in questione.

 

 

Facoltà di pari rimborso sul buono postale: cosa comporta?

Il giudice ascolano ha innanzitutto chiarito che, in caso di buoni postali fruttiferi cointestati con la clausola Prf , ciascuno degli intestatari ha la piena facoltà di chiederne la riscossione dell’intero ammontare presso gli uffici postali. Ciò, si legge nel provvedimento, deriva anche dall’applicazione della norma del codice civile[2]secondo la quale «il possessore di un titolo nominativo è legittimato all’esercizio del diritto in esso menzionato per effetto dell’intestazione a suo favore contenuta nel titolo e nel registro dell’emittente».

Alla luce di tale chiara clausola convenuta tra le parti al momento dell’emissione del titolo non si può dubitare che il diritto al rimborso dello stesso possa essere esercitato per l’intero e in modo disgiunto, da ciascun contitolare e indipendentemente dall’esistenza in vita dell’altro. Ed anzi, è il caso di aggiungere, che le Poste non sono tenute neppure a chiedere al possessore del titolo alcun tipo di informazione in merito all’altro cointestatario, ma debbono procedere al rimborso del buono alla semplice richiesta del portatore.La clausola di pari facoltà di rimborso, infatti, «attribuisce a ciascuno dei contitolari in possesso del buono, il diritto di riscuotere il titolo per l’intero su sua semplice presentazione». Di tanto abbiamo parlato nell’articolo:Buoni postali fruttiferi cointestati: uso e abuso di Poste italiane.

 

 

Le Poste non possono rifiutare il pagamento al contitolare superstite

Il giudice ascolano ricorda che l’esistenza della clausola Pfr determina il cambiamento del regime di riscossione del titolo con la conseguenza di far assumere alle Poste, all’atto dell’emissione, una vera e propria obbligazione contrattuale alla quale esse non possono sottrarsi alla morte di uno dei cointestatari, restando esse estranee ai rapporti interni tra gli eredi.

Nel caso di cointestazione infatti «si realizza una solidarietà dal lato attivo dell’obbligazione che sopravvive alla morte di uno dei contitolari», sicché il superstite ha diritto di chiedere, anche dopo la morte dell’altro, l’adempimento dell’obbligazione assunta.

A fronte di ciò, chiarisce la stessa pronuncia, risulterebbe pertanto illegittimo il rifiuto al rimborso dei titoli nei confronti del cointestatario superstite, da parte di Poste Italiane, anche considerato che – come ormai sostenuto dalle molte sentenze [3]– «non esistono disposizioni di legge che impediscono a Poste Italiane il pagamento di buoni fruttiferi cartacei, cointestati e con clausola Prf».

 

 

Morte di un cointestatario: chi ha diritto a riscuotere i buoni?

La stessa pronuncia precisa, inoltre, che «la riscossione dei buoni da parte di uno dei suoi contitolari non incide sul criterio di ripartizione dei diritti tra i vari contitolari o loro aventi causa».

Ciò comporta, all’atto pratico –anche in considerazione della disciplina della circolazione mortis causa dei buoni postali fruttiferi con clausola Prf –che hanno facoltà di pari rimborso:

  • sia il cointestatario vivente,
  • sia gli eredi del cointestatario deceduto,

con l’ovvia conseguenza che Poste Italiane resta estranea ai rapporti interni tra gli eredi liberandosi della propria obbligazione con il pagamento ai richiedenti.

In altre parole, il pagamento suddetti soggetti non esclude che poi questi possano rivolgersi al giudice per far valere dei particolari diritti sui buoni (come ad esempio quello alla titolarità esclusiva). Ma da tale giudizio le Poste dovranno restare estranee avendo esse adempiuto correttamente la loro obbligazione attraverso il pagamento in capo a uno solo.

 

 

Riscossione di Bpf: che succede se tra gli eredi sorgono contrasti?

A quanto detto, la pronuncia in esame aggiunge una importante precisazione, in quanto chiarisce:

  • da un lato che le Poste, anche qualora sorga un contrasto tra gli eredi all’apertura della successione, non possono porre un blocco sulla riscossione del titolo da parte di coloro che ne facciano legittima richiesta (cointestatario o eredi del defunto), ma devono comunque provvedere al pagamento all’avente diritto senza subordinarlo al rilascio di quietanza da parte di tutti gli eredi (come di solito avviene per prassi degli uffici postali);
  • e dall’altro che tale pagamento va effettuato, mediante scorporo,sulla base delle quote di relativa spettanza; e ciò, anche se la richiesta di rimborso sia fatta solo alcuni eredi prima che il titolo abbia raggiunto il suo massimo valore di rendimento.

 

 

Ricossione di Bpf: un esempio di contrasto tra gli eredi

Per meglio capire la decisione del giudice ascolano può senz’altro giovare un riferimento alla vicenda concreta, relativa al caso di due anziani coniugi che avevano investito parte dei propri risparmi sottoscrivendo 6 buoni cointestati con facoltà di pari rimborso. Alla morte del marito la vedova (ultranovantenne) si recava alle Poste chiedendo, insieme ad una sola delle due figlie, la riscossione dei titoli; ciò anche per poter godere dei propri risparmi negli ultimi anni della sua vita.Le Poste invece respingevano la richiesta a causa dell’opposizione dell’altra figlia, la quale intendeva riscuotere i buoni solo alla scadenza trentennale, cioè quando essi avessero raggiunto la massima fruttuosità.

 

 

Le Poste devono pagare anche senza quietanza di tutti gli eredi

Il Tribunale ha ritenuto illegittimo il rifiuto di Poste Italiane, condannandole al rimborso dei titoli alle due eredi, previo scorporo da essi delle quote di relativa spettanza [4]. Secondo il giudice ascolano, infatti, il diniego di molti uffici postali al pagamento dei titoli, di solito opposto in tutti i casi in cui non sia possibile ottenere la quietanza di tutti gli eredi, è fondato su una prassi interna delle Poste che rimanda a una normativa ormai abrogata [5] e comunque riferibile a una disciplina generale non riguardante il caso dei buoni postali fruttiferi con clausola facoltà di pari rimborso.

IN PRATICA

Alla morte del cointestatario di un buono postale fruttifero con clausola Pfr, le Poste non possono rifiutare il rimborso al contitolare superstite o agli eredi del defunto, anche se manca il consenso di tutti alla riscossione, ma devono provvedere al pagamento scorporando le quote di relativa spettanza. Eventuali contrasti tra gli eredi potranno poi essere affrontati in un separato giudizio al quale le Poste dovranno rimanere estranee essendosi liberate della propria obbligazione a seguito del pagamento ai richiedenti.

[1]Trib. Ascoli Piceno, ord. del 25.02.2016.

[2]Art. 2021 cod. civ.

[3]Cfr. Trib. Roma, 18.07.2014; Trib. Lecco, 20.02.2015).

[4]In particolare il giudice ordinava il pagamento, tramite scorporo, alla vedova di 22.096,92 (in quanto proprietaria del 50% dei buoni emessi e di 1/3 della quota del del marito) e ad una delle due figlie l’importo di euro 5.524,23 (in quanto proprietaria di 1/3 della quota del padre).

[5]Art. 13 decr. del Ministero dell’Economia del 6 giugno 2002.

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