venerdì, Maggio 17, 2024
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BANCHE & CLIENTI: Il diritto dell’erede ad essere informato

In
qualità di erede, e ai fini di un’eventuale collazione, alla morte di mia madre
ho richiesto ad una banca informazioni su un titolo del deposito bancario a lei
intestato, divenuto irrintracciabile l’anno precedente il suo decesso. La banca
mi ha risposto che si tratta di “titolo giro contato su altra rubrica fondi non
intestata al de cuius”.

Come
posso procedere in quanto figlio ed erede per ottenere il nominativo della
persona intestataria della rubrica su cui è stato giro contato il titolo?

M. G.– SONDRIO

R I S P O S T A

Il
lettore potrà fare ricorso alla prescrizione normativa contenuta nell’articolo
119 del Tub (Testo unico legge bancaria – Dlgs 385/1993) che prevede
testualmente al 4° comma: “Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo
e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni, hanno diritto di
ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre
novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste
in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i
costi di produzione di tale documentazione”. Tenga inoltre presente il lettore
che la banca non potrà addurre motivi di privacy inerenti terze persone
estranee al fine di impedire l’accesso a quanto richiesto.

Infatti
l’Abf (Arbitro bancario finanziario) Collegio di Milano, con decisione n.10 del
10 gennaio 2011 ha
evidenziato che deve distinguersi la richiesta relativa all’informazione che
riguardi un mero dato personale da quella che riguardi informazioni di carattere patrimoniale, eventualmente accompagnata
dalla richiesta di copia della relativa documentazione.

Infatti,
come specificato anche dall’Autorità garante per la protezione dei dati
personali, è assolutamente necessario distinguere tra la normale procedura per
l’accesso alla documentazione bancaria regolamentato dal Testo unico bancario
(che consente al cliente di ottenere copia di atti interi e documenti bancari
contenenti o meno dati personali) ed il caso specifico del diritto all’accesso
ai dati personali.

L’Autorità
garante per la protezione dei dati personali, nel dettare le Linee guida in
materia di trattamento di dati personali della clientela in ambito bancario ha
chiaramente sottolineato che:”Il diritto di accedere ai dati personali previsto
dall’articolo 7 del Codice deve essere distinto dal diritto di accesso alla
documentazione bancaria previsto dall’articolo 119 del Tub.

Va
al riguardo considerato che quest’ultimo, a differenza di quanto previsto dagli
articoli 7 e seguenti del Codice in materia di protezione dei dati personali (Dlgs
196/2003), riconosce la cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo e a
chi subentra nell’amministrazione dei suoi beni, il diritto di ottenere copia
di atti o documenti bancari (sia che essi contengano dati personali relativi
all’interessato, sia nel caso in cui ciò non accada).

Tale
diritto non prevede limitazioni rispetto all’ostensibilità delle informazioni
contenute nella documentazione richiesta (ivi compresi dati personali relativi
a terzi che dovessero esservi contenuti), neanche nelle forme di parziale
oscuramento delle informazioni stesse […]”. Si rammenta, da ultimo, che il
termine decennale stabilito dall’articolo 119 del Tub per la richiesta alla
banca di copia della documentazione relativa a singole operazioni decorre, nel
caso di richiesta avanzata dagli eredi, dal tempo dell’apertura della
successione (Abf – Collegio di Napoli, decisione n.5399 del 26 agosto 2014).

DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL
12 DICEMBRE 2016

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