Abito
in un condominio composto da otto appartamenti di uguale dimensione, disposti a
due per piano. Dovendo rifare la terrazza condominiale, che è di proprietà
condominiale indivisa. Alcuni proprietari sostengono che le spese per il suo
rifacimento debbano essere ripartite in parti uguali, essendo una sorta di
“cappello” per tutti.
Altri,
viceversa, dicono che le spese vanno ripartite in base ai millesimi. Nel
regolamento condominiale non è citata una modalità particolare di ripartizione
per le spese del tetto. In definitiva, essendo gli appartamenti di uguale
superficie, dobbiamo far riferimento alla tabella millesimale, che considera
l’altezza dei piani, o dobbiamo ripartire le spese in parti uguali?
A. Z.– CROTONE
R I S P O S T A
Proprio
perché la terrazza comune che si trova sulla
sommità dell’edificio è una sorta di “cappello” per tutti, le spese si
ripartiscono sulla base della tabella millesimale dei valori (cosiddetta
tabella generale, tabella-proprietà o, ancora, tabella A).
In
questa tabella si riportano i valori proporzionali, espressi in millesimi, di
ciascuna unità immobiliare rispetto alla somma dei valori di tutte, secondo
l’articolo 68 delle disposizioni di attuazione del Codice civile. Di certo,
l’estensione rappresenta la variabile di base nella determinazione del valore
proporzionale delle unità immobiliari condominiali. Alle superfici, tuttavia,
vanno applicati i coefficienti che consentono di tenere conto degli altri
fattori che maggiormente incidono sulla determinazione del valore. Si pensi
all’altezza interna, al piano, all’esposizione eccetera. Il valore
proporzionale, poi, fornisce la misura del diritto di ciascun condomino sulle
parti comuni e, per converso, la misura di partecipazione alle relative spese.
DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL
12 DICEMBRE 2016