martedì, Aprile 30, 2024
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CADUTA DALLE SCALE CONDOMINIALI: Chi risponde del risarcimento danni?

La caduta sul pavimento o sulle scale del condominio, risultate scivolose perché la ditta di pulizia ha appena passato la cera, può costituire causa di risarcimento danni.

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Immaginiamo di uscire di casa la mattina presto quando, pochi minuti prima, la ditta delle pulizie ha passato la cera sulle scale, sui pianerottoli e sull’androne del condominio; non ce ne accorgiamo e cadiamo facendoci molto male. Chi ci paga per i danni fisici che abbiamo riportato? La questione potrebbe sembrare, a prima vista, banale: la ditta delle pulizie e il condominio sono responsabili per non aver segnalato la situazione di pericolo: l’incidente sarebbe stato evitato se l’addetto alla manutenzione avesse posto uno di quei cartelli di plastica amovibili con su scritto “attenzione, pavimento scivoloso”. Ma non tutto è così semplice come appare: quando si parla di leggi e giurisprudenza, a incidere sulla soluzione sono spesso i dettagli del caso. Ecco perché, nel caso di cera sul pavimento del condominio, per stabilire chi risarcisce per la caduta, bisogna valutare attentamente la situazione concreta. Vediamo come.

 

In astratto, per tutte le cadute avvenute su scale, atrio, giardino e altre parti di proprietà del condominio, è responsabile sempre quest’ultimo, anche quando la caduta è stata causata da un oggetto lasciato da un terzo o da un condomino. Come infatti ricorda il Tribunale di Modena[1], il condominio è custode delle parti comuni e della loro tenuta. Il che significa che, se le scale sono scivolose per via della cera fresca lasciata dalla ditta delle pulizie, la richiesta di risarcimento va comunque inoltrata all’amministratore di condominio. Sebbene l’indennizzo debba essere pagato subito con i soldi del condominio, sarà quest’ultimo, poi, a potersi eventualmente rivalere contro chi stava svolgendo il lavaggio che, non adempiendo in modo corretto ai propri doveri di diligenza (come il mandato impone), non ha segnalato la scivolosità del pavimento.

 

Questa regola, però, subisce delle eccezioni che possono essere peraltro particolarmente frequenti: non spetta, infatti, il risarcimento tutte le volte in cui la situazione di pericolo era facilmente visibile o intuibile, anche senza l’adozione di misure di precauzioni. Ad esempio, la presenza di un palo di scopa, degli strofinacci e di un secchio con l’acqua sporca può ben far intuire che le mattonelle sono state appena lavate e sono ancora umide. Quindi, spetta al passante attivare tutte le dovute cautele comportamentali per non cadere. Insomma, va bene che il custode di un bene debba risarcire i danni procurati dal bene stesso[2], ma è anche vero che non si può camminare con la testa tra le nuvole, completamente distratti. Questo è l’orientamento sposato più volte dalla giurisprudenza e, proprio con riferimento alla cera sul pavimento del condominio, anche dalla Cassazione [3].

 

Il risarcimento del danno dovuto dal proprietario di un bene che ha generato un danno ad altri – nel caso di specie, il condominio per le scale scivolose– è escluso lo solo se la caduta è stata dovuta a un «caso fortuito», cioè imprevisto e inevitabile. E tale «caso fortuito» viene ravvisato quando il passante non si accorge dell’evidente pericolo nonostante, in condizioni di normale visibilità (e, quindi, ad esempio, in pieno giorno), il pavimento appaia chiaramente scivoloso.

 

Si segnala infine un recente orientamento della Cassazione secondo cui, in caso di caduta dalle scale, ad essere corresponsabile insieme al condomino è anche l’amministratore, per la mancata custodia della parte comune dell’edificio che su di lui incombe. Egli, quindi, sarà tenuto in solido al pagamento del risarcimento.

LA SENTENZA

Cass. sent. n. 16607/2008

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 18.4.96 T.A.M., premesso che era scivolata nell’atrio dell’edificio sito in (OMISSIS), via (OMISSIS), a causa della cera applicata dal custode dello stabile, combinata con l’acqua piovana trasportata dal passaggio degli inquilini, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano il Condominio di via (OMISSIS) per sentirlo condannare al risarcimento dei danni da essa patiti ai sensi dell’art. 2051 c.c., quale custode delle parti comuni dell’edificio o, in subordine, ai sensi dell’art. 2043 c.c..

Il Condominio si costituiva chiedendo il rigetto dell’avversa domanda.

Con sentenza n. 3172/00 il Tribunale adito rigettava le domande e, dopo la proposizione da parte della T. dell’appello, resistito dall’appellato, che a sua volta spiegava appello incidentale relativamente alla disposta compensazione delle spese del primo grado di giudizio, la Corte di appello di Milano, con sentenza depositata il 23.5.03, rigettava entrambi gli appelli, con la condanna dell’appellante alle spese del secondo grado di giudizio.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la T., con quattro motivi e depositando anche una memoria, mentre il Condominio ha resistito con

controricorso.

 

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2051 c.c. ed omessa motivazione su un punto decisivo, in quanto i giudici di appello hanno fornito una motivazione incongrua ed affetta da vizi logico-giuridici per escludere l’applicabilità della presunzione di cui all’art. 2051 c.c..

Con il secondo motivo denuncia contraddittoria motivazione su un punto decisivo, laddove la Corte di merito ha escluso l’applicabilità dell’anzidetta presunzione sul presupposto che essa ricorrente non aveva usato la normale diligenza in una situazione di percepibile possibile scivolosità del pavimento.

Con il terzo motivo deduce l’erronea applicazione dell’art. 1227 c.c., per non aver la Corte d’appello preso in considerazione la doglianza che nel caso di specie fosse comunque configurabile un concorso di colpa del condominio ai sensi dell’art. 1227 c.c..

Con il quarto motivo deduce infine omessa e contraddittoria motivazione, non avendo la Corte territoriale individuato alcun suo specifico comportamento che possa qualificarsi come condotta colposa.

1.I primi due motivi, che possono esaminarsi congiuntamente per la loro stretta ed obiettiva connessione, non sono fondati.

Premesso, infatti, che questa Corte ha più volteaffermato il principio che “La responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. è esclusa soltanto quando il danno sia eziologicamente riconducibile non alla cosa, ma al fortuito senza che rilevi che questo sia costituito da un comportamento umano, nel fatto cioè dello stesso danneggiato o di un terzo” (Cass. 13.5.1999, n. 4757; v. anche Cass. 26.3.2002, n. 4308), si rileva che la sentenza impugnata, facendo proprio il suddetto orientamento giurisprudenziale, ha evidenziato – con motivazione assolutamente logica e congrua – la sussistenza di un comportamento colposo della vittima che, in base alla sua stessa prospettazione dei fatti (la Tizzoni aveva, infatti, dichiarato in primo grado che, prima di assicurare la presa ai corrimani delle scale, aveva alzato il piede sinistro sul primo gradino, rendendo così più instabile il proprio equilibrio e rovinando a terra), pur potendo verificare in condizioni di normale visibilità che il pavimento appariva in condizioni di percepibile scivolosità, non aveva prestato la normale diligenza e la dovuta particolare attenzione alla situazione anomala dei luoghi.

Siamo, quindi, in presenza di un accertamento in punto di fatto, che, sorretto com’è da congrua e coerente motivazione, deve ritenersi sottratto ad ogni sindacato sul piano di legittimità.

Nè può sostenersi che i giudici di merito sisiano sottratti all’onere di motivazione sul punto decisivo che l’accertata condotta negligente e disattenta della ricorrente sia stata l’esclusiva causa della sua scivolata sul pavimento, atteso che le argomentate considerazioni su detto comportamento, sopra richiamate, hanno correttamente evidenziato che l’evento dannoso era stato cagionato esclusivamente da caso fortuito (nella specie rappresentato da un fatto imputabile alla stessa persona danneggiata), che per sua intrinseca natura risulta idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno (v. Cass. 17.1.2001, n. 584).

Si rileva anche che nessuna censura può muoversi, sotto il profilo della contraddittorietà della motivazione, al passo della sentenza impugnata (v, pag. 3) nel quale viene esclusa l’invocabilità nella specie della stessa responsabilità presunta del condominio ai sensi dell’art. 2051 c.c..

Infatti, una volta che sia stato accertato, in via di fatto, che l’evento lesivo sia stato cagionato esclusivamente dal comportamento della danneggiata, giustamente la Corte di merito ha escluso che possa trovare applicazione la rresponsabilità oggettiva del custode ex art. 2051 c.c., che presuppone invece la diversa ipotesi dei danni cagionati dalla cosa in custodia per la sua intrinseca natura ovvero per l’insorgenza in essa di fattoridannosi.

Ed .invero, la scivolosità del pavimento è stata congruamente valutata dai giudici di merito, che hanno però motivatamente ritenuto che la conseguente scivolata della ricorrente sia dipesa esclusivamente dalla condotta negligente della medesima, con inevitabile interruzione del nesso causale tra la cosa custodita ed il danno patito.

2.Il terzo motivo non è fondato.

Infatti, la Corte di merito ha spiegato, con motivazione immune da vizi logici ed errori giuridici, le ragioni per le quali ha disatteso il secondo motivo d’appello dell’odierna ricorrente, incentrato sulla doglianza che nella fattispecie fosse comunque configurabile un concorso di colpa del condominio ex art. 1227 c.c., facendo riferimento, in primo luogo, alla circostanza che, non essendo stato impugnato il capo della sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda – proposta in via subordinata – di risarcimento danni ai sensi dell’art. 2043 c.c., tale capo doveva considerarsi passato in cosa giudicata.

Giustamente, perciò, la sentenza impugnata ha escluso nella fattispecie la possibilità di applicazione dell’art. 1227 c.c., comma 1, che, presupponendo l’individuazione di un fatto colposo ascrivibile – in termini di responsabilità aquiliana – al creditore, non può applicarsi nel caso in esame, nel quale condecisione ormai passata in giudicato è stata esclusa la responsabilità extracontrattuale del condominio, e dunque la relativa responsabilità.

3.Anche il quarto motivo non presenta alcun fondamento.

Ed invero, come abbiamo già rilevato al punto 1, la Corte di merito ha specificamente individuato il comportamento ascritto alla T. a titolo di colpa che abbia cagionato in via esclusiva il danno dalla medesima patito, precisando che il mancato uso, da parte della danneggiata, della normale diligenza era consistito nell’avere alzato il piede sinistro sul primo gradino prima ancora di assicurarsi la presa al corrimani delle scale.

E’ evidente, quindi, che la Corte di merito ha attribuito alla T. un preciso comportamento, valutato come colposo nel contesto delle accertate condizioni di fatto del momento (pavimento che presentava una situazione di percepibile possibile scivolosità) ed idoneo a cagionare in via esclusiva il danno lamentato, e che tale comportamento non può certamente risolversi in un mero “atteggiamento mentale” della T. medesima, come quest’ultima pretenderebbe.

Sul punto in questione, perciò, si riscontra una valida ed insindacabile motivazione, che ha adeguatamente spiegato quale avrebbe dovuto essere lo specifico comportamento che la ricorrente avrebbe dovuto tenere per evitare il danno, e cioè quellodi sorreggersi al corrimani delle scale prima di iniziarne la salita.

Il ricorso va, pertanto, rigettato, mentre concorrono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 2 aprile 2008.

Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2008

 

 

 

Trib. Modena, sent. n. 1528/2011

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Come in atti ed a verbale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

l.La domanda attorea si basa sulla sussistenza di una condizione di luoghi tale da costituire una situazione di insidia, o cosiddetto “trabocchetto”, per effetto della presenza, sul pavimento della banca, di una condizioni di particolare ed anomala scivolosità, tale da costituire un pericolo non visibile e non presegnalato in alcun modo.

Sul punto è in atti pacifico, perché non contrastato, il fatto storico, nelle sue circostanze di tempo, luogo e persone. Non viene, infatti, posto in dubbio che l’attrice sia caduta sul pavimento della banca procurandosi lesioni. Nella comparsa di risposta viene soltanto attribuito l’evento ad alla non dimostrata presenza di una carta di caramella. Questa circostanza di fatto viene,infatti, addotta per escludere la sussistenza di un’insidia. Aggiunge, inoltre, parte convenuta, che i requisiti dell’insidia non sussistono essendo la situazione dei luoghi ben nota all’attrice che si recava frequentemente in banca come cliente. In fatto, parte convenuta nega, inoltre, che il pavimento avesse subito un trattamento particolare, tale da rendere pericolosa la deambulazione, circostanza tra l’altro contrastante con la gestione di un luogo aperto al pubblico.

2.L’istruttoria svolta ha, invece, dimostrato che, erano appena stati svolti lavori di pulizia dei locali consistenti in una lucidatura profonda del pavimento, trattamento di lucidatura del linoleum con cera colorata, che viene fatto non di frequente, ma solo ogni due o tre anni (teste C.), o al massimo un paio di volte l’anno (teste G. e D.). La lucidatura con inceratura era stata fatta il giorno precedente l’incidente, o al massimo due giorni prima (teste D. e teste G.). Inoltre, nel punto dove l’attrice è scivolata, il pavimento era “abbastanza consumato” (teste G.), e “senz’altro più scivoloso di un pavimento consumato dall’usura” (teste D.). Nessuna segnalazione di avvertimento alla clientela, nessun cartello era presente sul luogo; su questo concordano le testimonianze.

3.Dall’insieme delle esposterisultanze, può dirsi raggiunta la prova della sussistenza di una situazione insidiosa al momento dell’infortunio, che si individua come invisibilità del pericolo (elemento oggettivo) ed imprevedibilità del pericolo (elemento soggettivo).

In primo luogo, come già rilevato, sulla base di quanto sopra esposto non può essere messa seriamente in discussione la materialità dell’evento, essendo provato che l’attrice è caduta, nelle circostanze di tempo e luogo indicate, sul pavimento dell’istituto bancario.

Quanto all’insidia, come è noto, il concetto di trabocchetto è istituto di creazione giurisprudenziale, frutto di ampia elaborazione delle Corti di merito e di legittimità. La definizione della nozione muove dalla generale considerazione che l’illiceità della condotta, quale fonte generatrice di danno risarcibile, esige, oltre ad un rapporto di causalità materiale, anche l’imputabilità psicologica della condotta al danneggiale; il principio predetto viene poi coordinato (ad esempio in materia di manutenzione delle strade pubbliche, che ha dato le maggiori occasioni di elaborazione), con il precetto del “neminem laedere”, che impone al responsabile di tenere la cosa in condizioni tali che non si presenti agli utenti, che fanno affidamento sullo stato apparentemente regolare della stessa, una situazioneconcreta diversa da quella apparente, tale da costituire un pericolo occulto (cfr. ad es. Corte di cassazione III, 18/3/70, n° 737 in materia di transitabilità stradale). L’istituto pretorio in questione ha poi trovato definizione, per concorde ed uniforme orientamento, in una situazione di pericolo obbiettivo caratterizzato da un duplice requisito: il carattere obbiettivo della non visibilità del pericolo e quello soggettivo della non prevedibilità (Corte di cassazione III, 26/7/63, n° 2075; Corte di cassazione III, 22/6668, n° 2100; Corte di cassazione n° 737/70, cit.; Corte di cassazione III, 30/10886, n° 6388; Corte di cassazione III, 28/1/91, n° 803).

Per quanto riguarda in particolare la mancata segnalazione di un potenziale pericolo, va premesso in primo luogo che, come chiarito dalla Corte di cassazione, una condotta omissiva può essere fonte di responsabilità per danni solo in quanto sussista un preciso e concreto dovere giuridico del soggetto di tenere un determinato comportamento, cioè quando vi sia un vero e proprio obbligo giuridico di impedire l’evento dannoso (cfr. Corte di cassazione III, 30/10/80, n° 5856); in secondo luogo che, in generale, non sussiste un obbligo (nell’elaborazione corrente: della Pubblica Amministrazione) di provvedere a segnalare ogni potenziale pericolo, o di adottare tutte le misure cautelaripossibili (Corte di cassazione III, n° 6388/86, cit.), con il limite, tuttavia, del già ricordato divieto di “neminem laedere”.

Per quanto, infine, riguarda la responsabilità per cadute su pavimenti scivolosi, si tratta di fattispecie che in passato venivano generalmente ricondotte non tanto alla responsabilità da cose in custodia (art. 2051 C.c.), quanto alla regola generale di cui all’art. 2043 C.c., trattandosi di cose che non sono intrinsecamente pericolose ma divengono nocive in conseguenza di elementi esterni, di solito dell’attività dell’uomo, configurante comportamenti dolosi o colposi (cfr., ad es., Cass. III, 24/11/79, n. 6148; Trib. Milano I, 19/1/89, n. 357). L’evoluzione della giurisprudenza ha, tuttavia, superato anche la predetta distinzione, in quanto più di recente perviene ad un’interpretazione della responsabilità da cose in custodia conforme all’effettivo precetto di esercitare una sorveglianza sulla cosa stessa a scopo preventivo, per evidenti ragioni di certezza nell’attribuzione dei rischi comunque ad essa inerenti. Si afferma, quindi, che la responsabilità per danni alle cose in custodia è presumibile “juris tantum”‘ in capo al custode senza che possa distinguersi fra cose intrinsecamente pericolose e cose suscettibili di divenire tali in forza di altri fattoricausali (cfr. Cass. III, 15/11/96, n. 10015, in tema di cliente scivolato in un supermercato per occasionale versamento di liquidi), e che anche in caso di intervento di elementi esterni il custode deve dimostrare, a fini liberatori, il caso fortuito, ivi compreso il fatto del terzo e la colpa del danneggiato (cfr. Cass. III, 8/4/97, n. 3041, in tema cliente di un negozio scivolato su una foglia di insalata).

4.Alla stregua degli principi che regolano l’istituto pretorio in esame, come già accennato é da ritenere che nel caso di specie sussiste una situazione di pericolo occulto qualificabile come insidia, essendo riscontrabile sia l’aspetto oggettivo del pericolo occulto che il carattere soggettivo dell’imprevedibilità.

Il giudizio, in particolare, deve tenere conto del fatto che, in tema di traffico pedonale, ed a maggior ragione in tema di deambulazione in luoghi privati chiusi, in cui le aspettative sono di maggiore sicurezza complessiva, si deve avere riguardo alle condizioni delle persone di più deboli capacità percettive e reattive (come ad esempio gli anziani o gli infermi), sicché deve escludersi che la situazione di pericolo sia visibile quando essa, pur percepibile secondo un criterio di diligenza media o medio alta, potesse sfuggire ad una persona che, in relazione all’età ed alle condizioni psicofisiche, impiegasse tuttol’impegno e l’attenzione da essa esigibile.

5.Infatti, nel caso di specie risulta che il pavimento è stato trattato con un particolare tipo di cera, diversa da quella solitamente utilizzata per le quotidiane pulizie; un prodotto che viene applicato solo raramente, il che, evidentemente, inerisce alla sua particolare efficacia e la lucidatura della superficie. La lucidatura e inceratura avevano, tra l’altro, interessato anche una zona usurata del pavimento, dove il linoleum era piuttosto consunto. Inoltre, è certo che non era stato apposto (né viene solitamente apposto in tali casi) alcun segnale di avviso.

La considerazione complessiva delle circostanze di tempo e luogo dell’evento di cui è causa conduce, quindi, ad affermare che costituisce insidia imprevedibile la presenza di condizioni di particolare scivolosità d, un pavimento di un luogo aperto al pubblico, come una filiale bancaria, attribuibile ad attività di pulizia diversa dall’ordinario, con applicazione di un trattamento a cera da effettuarsi saltuariamente, senza che simile condizione venga segnalata né in alcun modo resa avvistarle da elementi idonei a segnalare il pericolo o la necessità di particolare attenzione nella deambulazione.

6.Nel caso in esame va, poi, rilevato che la distinzione tra la regola dell’art. 2043 C.c. e quella dell’art.2051 C.c., ai fini dell’attribuzione di responsabilità, è irrilevante, in quanto ricorrono i presupposti concreti di entrambe le fattispecie.

Infatti, ai fini dell’art. 2051 C.c., è evidente che parte convenuta non ha fornito la prova liberatoria del caso fortuito.

Ricorrono anche, tuttavia, i presupposti dell’art. 2043 C.c., avendo il danneggiato fornito la prova positiva del fattore causale (utilizzo di cera con trattamento particolare e fuori dall’ordinario) e del comportamento colposo del danneggiale, consistente nell’omissione di cautele idonee ad evitare l’evento, in base ad una norma di comune prudenza che impone di prevenire le potenziali e prevedibili conseguenze dannose di una precedente attività propria (quanto meno con idonea segnalazione, se non è possibile la chiusura della zona interessata). Norma di comune prudenza che, avuto riguardo alla particolarità del luogo (aperto a tutti ed anche ad anziani) ave si svolge l’attività in oggetto, riveste particolare pregnanza e deve essere intesa con un certo rigore. L’omissione dei predetti doveri, sorgenti dalla stessa attività posta in essere dal convenuto, risulta non soltanto in modo induttivo per effetto dell’avvenuto infortunio, ma anche, in modo positivo ed esplicito, dalle risultanze testimoniali. Con ciò è integrato l’elementosoggettivo colposo, rilevante ai fini dell’art. 2043 C.c..

Il nesso causale tra l’omissione e l’evento non è in discussione) essendo palese ed incontestato che l’infortunio è avvenuto perché l’attrice è scivolata sul pavimento insidioso.

7.Accertata la responsabilità di parte convenuta, occorre soffermarsi sulla liquidazione del richiesto danno alla persona, da qualificarsi senz’altro come ingiusto ai sensi degli artt. 32 Cast. e 2043 C.c., perché lesivo del diritto alla salute ed alla integrità psicofisica.

In base alle considerazioni sopra esposte, ed alla luce dei principi fissati in materia dalla Corte costituzionale, deve ritenersi che il danno sia liquidabile secondo parametri equitativi che tengono conto oltre che dell’età, del sesso e di ogni altro indice sociale, culturale ed estetico che consente di adeguare in concreto il risarcimento al fatto. Per la valutazione equitativa del danno alla salute ai sensi dell’art. 2056 C.c., preso atto dell’orientamento ormai consolidato della Corte di cassazione secondo cui non può essere utilizzato come parametro di riferimento il criterio del triplo della pensione sociale minima (cfr. ad es. Cass. 8/1/99, n. 101), può farsi riferimento alla tabella elaborata dal Tribunale di Milano, ampiamente utilizzata sul territorio nazionale, e sicuramenteutilizzabile in un contesto – non solo dal punto di vista geografico ma anche da quello socio-economico – per molti aspetti non dissimile da quello milanese, come la provincia di Modena (quanto a costo della vita, durata media della stessa, livello di occupazione). Detta tabella, com’è noto, espone valori unitari in base al punto di invalidità (di carattere indicativo) differenziati a seconda dell’età del leso e della percentuale di invalidità accertata con criteri medico-legali e suscettibili, in ogni caso, di essere adeguati al caso concreto – secondo l’insegnamento della Corte di cassazione – con l’utilizzo di altri parametri equitativi. Il danno non patrimoniale Cd. morale, in questo sistema liquidatorio è valutabile come voce ulteriore, nella specie applicabile al calcolo, in una percentuale stimabile equitativamente in un terzo della voce non patrimoniale connessa alla lesione della salute.

Le somme liquidate (crediti di valore) vanno rivalutate dalle date in cui sono state monetariamente determinate fino alla data della loro liquidazione definitiva. La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici ufficiali del ed. costo della vita. Nella liquidazione del danno va riconosciuto anche il danno da ritardo nella prestazione e tale importo viene liquidato in via sostanzialmente equitativa attraversoil riconoscimento al danneggiato di una ulteriore voce che correntemente viene definita come interessi compensativi, calcolati in base alla normativa vigente, sulla base della somma via via rivalutata con periodicità annuale, e non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie, come affermato nella nota sentenza Sezioni Unite del 17.2.1995, n. 1712). Dall’ammontare complessivo del danno vanno detratte le somme corrisposte a titolo di acconto. Trattandosi di risarcimento del danno extracontrattuale non trova applicazione l’art. 1194 C.c.. che presuppone l’esistenza di un debito pecuniario. I versamenti effettuati a titolo di acconto vanno imputati al capitale e parallelamente rivalutati, poiché, riducendo l’ammontare del danno, elidono il fenomeno della svalutazione rispetto ad una parte del danno medesimo.

8.Sulla base delle risultanze della espletata consulenza tecnica medico-legale, i danni che vanno liquidati (e, poi, in quanto crediti di valore, rivalutati con attribuzione anche degli interessi c.d. compensativi), sono quindi i seguenti:

Danno alla salute da invalidità permanente: euro 17.042,00 (in base alle tabelle del danno biologico Tribunale Milano e Modena). Poiché l’evento lesivo è precedente alla data in cui è stata redatta la tabella, occorre procedere alladevalutazione dell’importo liquidato a titolo di danno biologico, al fine di avere valori omogenei (rispetto alle altre voci di danno) sui quali, poi, calcolare la rivalutazione e gli interessi (ed. compensativi) fino alla data della liquidazione.

Il danno alla salute da invalidità temporanea è stato calcolato (vedi sopra) nella misura di euro 5.269,95. Tale importo va riportato in valori monetari alla data di verificazione del fatto dannoso e, conseguentemente, la liquidazione va determinata in base ai medesimi criteri di cui sopra, nella misura di euro4.590,59.

Nel caso in esame va liquidata un’ulteriore voce di danno non patrimoniale a favore del danneggiato. Il danno non patrimoniale (c.d. morale), quale personalizzazione ulteriore rispetto alla liquidazione tabellare può essere parametrato, in una prospettiva equitativa, con riferimento ad una percentuale dell’importo determinato a titolo di danno alla salute; nella specie, è valutabile nella misura di euro 7.437,32; in base ai medesimi criteri sopra esposti tale danno va riportato, in termini monetari, alla data del fatto lesivo e va, dunque, liquidato nella misura di euro 6.478,56.

Le somme liquidate (crediti di valore) vanno rivalutate dalle date in cui sono state monetariamente determinate fino alla data della loro liquidazione definitiva. La rivalutazione va effettuataapplicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell’Istituto Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita.

Nella liquidazione del danno va riconosciuto il danno da ritardo nella prestazione e tale importo viene liquidato attraverso il riconoscimento al danneggiato di una ulteriore voce a titolo di interessi compensativi, calcolati dalla data del momento generativo della obbligazione risarcitoria sino al momento della liquidazione. Gli interessi vanno liquidati al tasso nella misura legale secondo i criteri sopra indicati.

In base agli esposti criteri di calcolo, la somma dovuta, complessivamente, ammonta ad euro 36.953,69 (di cui: Capitale = 26.041,22 – Rivalutazione = 3.774,54 – Interessi = 7.137,93).

9.Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Quanto alle spese di causa va anche considerato che parte convenuta ha reso impossibile ogni tentativo di conciliazione, non presentandosi all’udienza appositamente fissata dal giudice istruttore, alla quale si è invece presentata parte attrice.

Anche le spese di consulenza tecnica d’ufficio vanno definitivamente poste a carico di chi le ha anticipate.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversaistanza respinta

dichiara tenuta e condanna la società Banca di Roma S.p.a. a corrispondere a B. M., a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, comprensivo di rivalutazione e danno ritardato, la somms di euro 36.953,69;

dichiara tenuta e condanna altresì la società Banca di Roma Spa a rifondere a B. M. le spese della consulenza tecnica d’ufficio e le spese processuali le quali ultime liquida nella somma complessiva di euro 4.531.065, di cui euro 483.065 per spese, e 2.270.000 per competenze e 1.410.000 per onorari ed euro 368.000 per spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Modena, il giorno 4/10/2011, con lettura in udienza e contestuale deposito in Cancelleria.

Il Giudice

(Dr. G. Pagliani)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA il 04/10/2011

 

 

 

 

Fatto

Con atto di citazione del 4 maggio 2001 N.N. esponeva di aver subito danni fisici scivolando, mente usciva dalla propria abitazione, sulle scale condominiali bagnate perchè oggetto di pulizia. Premesso di non conoscere l’impresa delle pulizie, domandava il risarcimento all’amministratore di condominio, BA.CE Consult s.a.s., nella sua qualità di custode, e al condominio ex art. 2043 c.c..

Si costituivano i convenuti e l’impresa di pulizie, Lavanda, oltre allacompagnia assicuratrice del condominio, SAI, chiamate in causa dai primi, tutti contestando le pretese avversarie.

Il tribunale di Padova rigettava le domande, rilevando che custode era il condominio e non il suo amministratore in proprio, e che, nel resto, difettava la dimostrazione del nesso causale relativamente alla domanda spiegata a titolo aquiliano generale, con conseguenti oneri probatori.

La corte di appello riformava la decisione di prime cure, affermando la responsabilità ex art. 2051 c.c., sia dell’amministratore che del condominio, previa riqualificazione a tale titolo della domanda, sull’assunto conclusivo della pericolosità della cosa custodita anche se innescata da un agente esterno. Al contempo dichiarava inammissibile la domanda di manleva e garanzia, verso l’impresa di pulizie e la compagnia assicuratrice, in quanto non riproposte con appello incidentale ma solo con un generico e appunto tardivo richiamo, in sede di precisazione delle conclusioni, a quelle formulate in primo grado.

Il condominio e la già socia accomandataria della BA.CE Consult, cancellata dal registro delle imprese, proponevano ricorso per cassazione affidato a sei motivi.

Resiste con controricorso l’impresa delle pulizie, Lavanda.

Diritto

MOTIVI

  • Con il primo motivo è dedotta, ex art. 360 c.p.c., n. 3, laviolazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c., in relazione alla “mancata verifica del nesso di causalità tra danno e cosa presuntamente pericolosa”. In sintesi, il ruolo causale autonomo dell’agente esterno, nel caso in parola l’acqua sulle scale, non riferibile al condominio, sarebbe stato degradato erroneamente all’irrilevanza.
  • Con il secondo motivo si deduce, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c., sotto il profilo della mancata considerazione quale fortuito della presenza dell’acqua sulle scale, e, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame dei motivi della presenza della suddetta acqua, che avrebbero dovuto indurre a ritenerla estranea alla custodia posta a base della responsabilità.

    Con il terzo motivo, ex art. 360 c.p.c., n. 4, si deduce la nullità della sentenza avendo violato l’art. 112 c.p.c., sostituendo alla domanda formulata ex art. 2043 c.c., l’autonoma figura di responsabilità ex art. 2051 c.c., e, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2051 c.c., per i medesimi motivi.

    Con il quarto motivo si deduce, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 132, c.p.c., ovvero la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione agli artt.132 e 156 c.p.c., per non avere, la sentenza della corte di merito, riportato le conclusioni di primo grado richiamate in appello.

    Con il quinto motivo si deduce, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 346 c.p.c., per essere stato ritenuto necessario l’appello incidentale riguardo alle domande di manleva e garanzia pertanto dichiarate inammissibili.

    Con il sesto motivo si deduce ex art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame delle domande di manleva e garanzia affermandone senza motivazione la tardività nonostante fossero state riproposte nelle conclusioni richiamando quelle di prime cure.

    Nel controricorso l’impresa di pulizie sottolinea, in particolare, come le domande di manleva e garanzia risultino invece esaminate dalla corte di merito, ritenendo necessario sollevarle con il mancato appello incidentale, ferma la tardività derivante dalla riproposizione ex art. 346 c.p.c., successivamente alla comparsa di costituzione e risposta in appello.

  • Il primo, secondo e terzo motivo, da esaminare congiuntamente per connessione, sono infondati.
  • La qualificazione della domanda, in seconde cure, ex art. 2051 c.c., è da ritenere corretta poichè quando la parte agisce prospettando condotte astrattamente compatibili con la fattispecie prevista dall’art. 2051 c.c., anche la loro riconduzione, operata dal giudicedi primo grado, all’art. 2043 c.c., non vincola il giudice d’appello nel potere, suo proprio, di riqualificazione giuridica dei fatti costitutivi della pretesa azionata (Sez. 3, n. 11805 del 2016, Rv. 640195), così come quindi non lo vincola, logicamente, il riferimento formale, della parte, all’art. 2043 c.c..

    Quanto al resto va rilevato, ai fini dello scrutinio ex art. 360 c.p.c., n. 3, che secondo la giurisprudenza di questa Corte, cui si intende dare seguito, il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. può rinvenirsi anche nella condotta del terzo quando essa, rivelandosi come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, risulti dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell’evento lesivo (Sez. 3, n. 18317 del 2015, Rv. 636857). Nel caso, la decisione della corte territoriale è corretta in quanto non risulta provato dal soggetto onerato, nelle sedi di merito, un ruolo causale dell’acqua sulle scale qualificabile quale imprevedibile, inevitabile ed esclusivo, ossia eccezionalmente assorbente e avulso dal normale utilizzo della cosa in custodia.

  • Anche il quarto, quinto e sesto motivo sono da esaminare congiuntamente per connessione. Pur essendo fondato il quinto motivo, l’infondatezza degli altri due risulta dirimente.
  • La carenza nella compiutaindicazione delle conclusioni, ad opera della sentenza qui gravata, risulta irrilevante quando queste siano state prese in considerazione come emerge dall’esame della parte motiva.

    Quanto al resto, sono intervenute, di recente, le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U., n. 7700 del 2016, Rv. 639281) chiarendo come in caso di rigetto della domanda principale e conseguente omessa pronuncia sulla domanda di garanzia condizionata all’accoglimento, la devoluzione di quest’ultima al giudice investito dell’appello sulla domanda principale non richiede – come invece ritenuto dalla corte territoriale – la proposizione di appello incidentale (cui la parte totalmente vittoriosa in prime cure non può avere interesse), essendo sufficiente (quindi) la riproposizione della domanda ex art. 346 c.p.c..

    Ciò in quanto sulle domande in questione (riportate nel ricorso, a pag. 7, con indicazione delle originarie sedi processuali) non risulta essere stata richiesta, nè dal garantito nè dal garante, autonoma pronuncia, ma solo una statuizione subordinata all’accoglimento, che mancò in prime cure, della domanda risarcitoria principale (cfr. pag. 36-37 della decisione delle Sez. U. citata).

    Ciò posto, va rilevato che le domande in parola sono state riproposte, mediante specifico richiamo a quelle di primo grado, in sede diprecisazioni delle conclusioni e non di comparsa di costituzione in appello. Da ciò consegue la preclusione a mente del richiamo, per il giudizio di appello, alle scansioni decadenziali di prime cure enucleabile dall’art. 359 c.p.c., sicchè pure in secondo grado opera la regola generale per cui il tema da decidere viene delineato negli atti introduttivi, al netto delle possibilità di emenda laddove previste come, nell’articolazione istruttoria del primo grado, nell’ipotesi di cui all’art. 183 c.p.c..

    Il ricorso pertanto dev’essere respinto.

    Le spese seguono la soccombenza.

    PQM

    La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti in solido al rimborso delle spese di lite liquidate in Euro 2.500,00 oltre Euro 200,00 per esborsi ed oltre accessori come per legge.

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

    Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 ottobre 2016.

    Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2016

    chiudi

    [1]Trib. Modena, sent. n. 1528/2011: « Costituisce insidia imprevedibile la presenza di condizioni di particolare scivolosità in un pavimento di un luogo aperto al pubblico (nella specie, una filiale bancaria), attribuibile ad attività di pulizia diversa dall’ordinario, con applicazione di un trattamento acerada effettuarsi saltuariamente, senza che simile condizione venga segnalata né in alcun modo resa avvistabile da elementi idonei a segnalare il pericolo o la necessità di particolare attenzione nella deambulazione».

    [2]Art. 2051 cod. civ.

    [3]Cass. sent. n. 16607/2008: «Deve essere esclusa la responsabilità oggettiva del custode, ex art. 2051 c.c., quando il danno è riconducibile non alla cosa, ma al caso fortuito: senza che rilevi che questo sia costituito da un comportamento umano, ascrivibile a un terzo, oppure allo stesso danneggiato (in applicazione del suesposto principio, la Corte ha respinto il ricorso di una donna caduta mentre saliva le scale di un condominio, a causa dellaceraapplicata dal custode dello stabile e dell’acqua piovana trasportata dal passaggio degli inquilini; per la Corte, infatti, l’evento pregiudizievole era stato causato esclusivamente da un caso fortuito rappresentato da un fatto imputabile alla stessa danneggiata: la signora non aveva utilizzato la normale diligenza dovuta nell’attraversare l’atrio, laddove in condizioni di normale visibilità il pavimento appariva percebibilmente scivoloso)».

    [4]Cass. sent. n.23727/2016.

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