Ai
fini della pubblica sicurezza, per quanto attiene all’anagrafe condominiale, è
obbligo del proprietario comunicare all’amministratore tutti i nominativi degli
occupanti l’abitazione concessa in locazione?
G.
L. – COMO
R
I S P O S T A
Nel
registro anagrafico, previsto dal n.6 dell’articolo 1130 del Codice civile,
l’amministratore deve inserire anche le generalità dei conduttori, comprensive
del codice fiscale e di residenza e domicilio. Nulla si dice degli altri
eventuali occupanti l’unità immobiliare.
Infatti,
non si ritiene che la norma rilevi ai fini delle norme sulla sicurezza
pubblica, bensì per la disciplina condominiale, ove è importante conoscere chi
siano i conduttori, tenuti anche loro al rispetto del regolamento condominiale
e autorizzati a partecipare all’assemblea per la discussione delle spese a loro
carico, ex articolo 10 della legge 392/1978.
DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL
9 GENNAIO 2017