E’
corretto che nel bilancio di un Comune vengano omessi dal consuntivo i
contributi frontalieri maturati nell’esercizio e negli anni precedenti,
riconosciuti dalla Svizzera per i lavoratori italiani occupati in territorio
elvetico?
P. C.– CASTELNUOVO BOZZENTE
R I S P O S T A
La
convenzione cui fare riferimento (ratificata con la legge 386/1975) si propone
di evitare la doppia imposizione. Pertanto, sulla scorta di tale criterio per i
lavoratori transfrontalieri, i tre Cantoni elvetici di confine sono chiamati a
riversare all’erario italiano parte della contribuzione imposta ai prestatori
transfrontalieri, in compensazione finanziaria dall’impegno sostenuto dai
Comuni a causa dei frontalieri.
La
norma individua pertanto la ratio dell’intervento e il soggetto finale
destinatario.
Aggiunge
l’articolo 5 della convenzione che “la compensazione finanziaria sarà versata
dagli organi finanziari dei Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese,
attraverso i normali canali, in un conto aperto presso la Tesoreria centrale
italiana, intestato al ministero del Tesoro e denominato: “Compensazioni
finanziarie per l’imposizione operata in Svizzera sulle remunerazioni dei
frontalieri italiani”.
Premesso
ciò, al momento del trasferimento dalla Tesoreria unica al Comune, queste somme
devono essere iscritte in bilancio.
DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL
9 GENNAIO 2017