mercoledì, Maggio 1, 2024
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ESTRATTO CONTO DEL CONDOMINIO: Se l’amministratore nega, si può chiedere alla banca

Per l\’Abf,
il condomino ha diritto di ottenere quanto domandato direttamente dall\’istituto
di credito

===================== 

Cosa
succede se l\’amministratore
nega al condomino la documentazione bancaria 
e, in primis, l\’estratto conto,
relativa alle spese sostenute dal condominio

Il condomino può rivolgersi direttamente alla banca.
Ma procediamo con ordine.

Come noto, a seguito
della legge di riforma del condominio (l.
n. 220/2012) tutti gli amministratori devono, obbligatoriamente, dotare il condominio che
amministrano di un conto corrente.

Non è infrequente che i condomini richiedano al proprio
amministratore di poter visionare l\’estratto conto bancario relativo alle spese
sostenute.

Una recente ed interessante pronuncia dell\’Arbitro Bancario e Finanziario(la n. 7960/2016, qui sotto allegata)
ha stabilito che, in caso di rifiuto dell\’esibizione dei documenti da parte
dell\’amministratore, il condomino richiedente può rivolgersi direttamente alla
banca.

La visione della
documentazione bancaria è un diritto del condomino ed è importante evidenziare
che l\’istituto di credito non può sottrarsi a tale richiesta accampando ragioni
di privacy, atteso che il conto corrente è – in definitiva – di proprietà dei
singoli condomini.

Diritto di accesso
alla documentazione bancaria del 
condominio: come si esercita in pratica?

E\’ possibile che si
verifichi la seguente ipotesi: il condomino chiede l\’estratto conto e la lista
movimenti (entrate – uscite) all\’amministratore il quale finge di dimenticare
tale richiesta facendo trascorrere molto tempo. Il condomino, anziché intentare
una causa decide di inoltrare la propria richiesta direttamente alla banca.
L\’impiegato addetto, tuttavia, nega la documentazione sostenendo che essa può
essere fornita solo su richiesta dell\’amministratore. Come risolvere questo
problema?

L\’Arbitro Bancario si pronuncia proprio sul punto: non è vero che l\’estratto
conto può essere richiesto alla banca solo e sempre dall\’amministratore, al
contrario: qualora il condomino dopo aver fatto richiesta all\’amministratore
tramite raccomandata a/r non riceva riscontro, egli può ben rivolgersi alla
banca la quale sarà tenuta ad esibire il tutto.

E\’ molto importante che la richiesta venga fatta
all\’amministratore per iscritto onde poter dimostrare l\’assenza di riscontro
nei confronti del condomino e giustificare, in tal modo, la successiva
richiesta all\’istituto di credito.

Si tratta, pertanto, di un vero e proprio diritto di accesso agli
atti in capo al condomino.

Grazie alla suddetta
pronuncia, quindi, la posizione del condomino risulta “alleggerita”
avendo egli, in ogni caso, diritto a visionare la documentazione bancaria
relativa al condominio.

Sentenza ABF: http://www.studiocataldi.it/allegati/news/allegato_24688_1.pdf

Fonte:Estratto conto del
condominio: se l\’amministratore nega, si può chiedere alla banca

(www.StudioCataldi.it)

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