Un
contribuente, iscritto alla cassa di previdenza avvocati, in regola con i
versamenti previdenziali, è socio anche di una società commerciale. Attualmente
riveste la carica di amministratore unico della stessa società. E’ obbligato al
versamento dei contributi previdenziali Inps, dalla data di iscrizione come
socio, o dalla data di nomina ad amministratore unico della società?
Si
segnala che sia il reddito professionale che quello di impresa commerciale sono
così modesti da non coprire l’importo dei contributi previdenziali.
F.
A. L. – MELFI
R
I S P O S T A
La
legge 247/2012, che disciplina la professione forense, all’articolo 18, lettera
c, individua e circoscrive le ipotesi di incompatibilità tra professione
forense e cariche sociali. In particolare, la norma citata prevede che la
professione di avvocato è incompatibile “con la qualità di socio
illimitatamente responsabile o amministratore di società di persone, aventi
quale finalità l’esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque
forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere
delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la
qualità di presidente del consiglio di amministrazione con poteri individuali
di gestione…”.
Quindi,
sembrerebbe che il lettore rientri nel caso di incompatibilità citata. In ogni
caso, se effettivamente ricopre la carica di amministratore unico, si ritiene
che dovrà versare i contributi alla Gestione separata Inps per i compensi
percepiti per tale carica. Per quanto riguarda la carica di socio, l’iscrizione
ricorre quando ci si dedica in maniera abituale e prevalente all’attività della
società; se ciò non avviene, non vi sono i presupposti per l’iscrizione.
DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL
23 GENNAIO 2017