lunedì, Aprile 29, 2024
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CLEMENZA DI STATO: Cosa sono amnistia e indulto

Cosa sono amnistia e indulto

 

In relazione ai processi penali sentiamo spesso parlare di amnistia e indulto: ecco cosa sono, da chi vengono concessi e per quale motivo.

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Secondo il nostro codice penale, amnistia e indulto sono rispettivamente cause di estinzione del reato e della pena. Sono concessi con un provvedimento legislativo deliberato da una maggioranza parlamentare molto ampia, data la delicatezza della materia. Entrambi sono espressione del potere di clemenza dello Stato che, in determinati momenti storici, rinuncia a punire determinati reati per varie ragioni. L’amnistia, infatti, è usata come strumento di pacificazione sociale, per sedare le tensioni che a volte nascono all’interno del Paese. L’indulto viene principalmente utilizzato per sfollare le carceri.

L’amnistia

L’amnistia è uno strumento utilizzato dallo Stato in casi straordinari ed eccezionali [1]. A volte, infatti, c’è necessità di ricomporre tensioni sociali sorte all’interno del Paese. Il Parlamento, quindi, interviene concedendo l’amnistia, espressione del potere di clemenza a fini di pacificazione sociale. Mediante l’amnistia, infatti, vengono estinti una serie di reati (individuati dal provvedimento di concessione) commessi da qualsiasi soggetto. In pratica colui che, prima della presentazione del disegno di legge di amnistia, ha commesso uno dei reati previsti dal provvedimento, non viene più punito e, se è stato già condannato, smette di scontare la pena.

Infatti, se per i reati amnistiati non c’è stata ancora condanna, l’amnistia estingue il reato e tutte le sue conseguenze (le pene principali e accessorie, la menzione di condanna sul casellario ecc.); se invece l’amnistia interviene dopo la condanna, estingue solo la pena (il condannato non deve scontare la pena ma va incontro a tutte le altre conseguenze penali che la condanna comporta). In ogni caso, l’amnistia non incide sugli obblighi civili nascenti dalla commissione dell’illecito, che rimangono in piedi e vanno quindi adempiuti (ad esempio il risarcimento del danno dovuto alla vittima o ai suoi parenti).

Chi è coinvolto nell’amnistia può sempre rinunciarvi e affrontare il processo penale (o la condanna inflitta)[2]. Non può beneficiare dell’amnistia (salvo che la legge di concessione disponga diversamente) chi è stato dichiarato delinquente abituale, professionale e per tendenza, né colui al quale è stata riconosciuta la recidiva reiterata o aggravata (si tratta di conseguenze penali dovute al fatto che un soggetto ha commesso più reati durante la sua vita).

Come viene concessa l’amnistia

L’amnistia viene concessa con legge del Parlamento. Tuttavia, l’approvazione del provvedimento richiede una maggioranza piuttosto elevata (il voto di due terzi dei componenti di Camera e Senato)[3]. Ciò avviene per coinvolgere anche le forze di opposizione nell’adozione di un provvedimento particolarmente delicato, che non può passare solamente col voto dalla maggioranza che siede al Governo. Questo sistema è in piedi dal 1992. In precedenza, infatti, l’amnistia veniva concessa con decreto del Presidente della Repubblica.

L’indulto

Mentre l’amnistia (se intervenuta prima della condanna) estingue completamente il reato e gli effetti penali dello stesso, l’indulto è una causa di estinzione della pena [4]. Anche l’indulto è espressione di un potere di clemenza dello Stato, utilizzato soprattutto come mezzo per sfollare le carceri. Con l’indulto il Parlamento condona in tutto o in parte la pena per determinati reati oppure la commuta in una pena di specie diversa (reclusione commutata in arresto o multa commutata in ammenda). L’indulto, in ogni caso, estingue le pene principali (reclusione, arresto, multa o ammenda) ma non quelle accessorie (ad esempio l’interdizione dai pubblici uffici). Inoltre non fa cessare gli altri effetti penali della condanna.

Il procedimento per la concessione dell’indulto è lo stesso esaminato per l’amnistia. Occorre una legge del Parlamento, deliberata a maggioranza di due terzi dei componenti di ciascuna camera. Anche l’indulto (salvo che la legge di concessione non disponga diversamente) non può essere concesso a chi è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ovvero in caso di recidiva reiterata o aggravata.

note

[1]Art. 151 cod. pen.

[2]Corte Cost, sent. n. 175/1971 del 14.07.1971.

[3]Art. 79 Cost.

[4]Art. 174 cod. pen.

Fonte: LLpT

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