giovedì, Maggio 2, 2024
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USURA BANCARIA: Si può denunciare?

Usura banca, si può denunciare?

 

Conto corrente con interessi usurari: la denuncia all’amministratore delegato della banca è possibile solo se c’è malafede e consapevolezza.

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È possibile denunciare la banca per usura sul conto corrente, ma poiché si tratta di un reato è necessario identificare una persona fisica destinataria della denuncia medesima, persona che la Cassazione, con una sentenza di qualche settimana fa [1], ha identificato nel Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’istituto di credito. Ma ad una sola condizione, prosegue una recente ordinanza del Tribunale di Catania [2]: che questi fosse in malafede, ossia consapevole dell’esistenza, nel contratto, di una clausola nel contratto di finanziamento in forza della quale gli interessi possono raggiungere il tasso soglia dell’usura e, nonostante tale consapevolezza, l’abbia ugualmente voluta. Detto in termini giuridici, perché possa scattare di delitto di usura in capo al vertice della banca è necessario sempre il dolo.

Se il tuo mutuo, il finanziamento o il contratto di conto corrente con apertura di credito prevede degli interessi superiori all’usura, di certo puoi avviare una causa civile, per il riconoscimento dell’illegittimità di tali interessi, ottenendo non solo la liberazione dall’obbligo di versare quelli che di lì innanzi matureranno, ma anche la restituzione di quelli già versati. Oltre a ciò puoi intraprendere l’azione penale contro il Presidente del C.d.a. della banca erogatrice, ma il procedimento è principalmente volto alla punizione di quest’ultimo (sebbene, con la costituzione di parte civile, si può anche chiedere il risarimento del danno); pertanto, nel penale, è richiesta una doppia prova più rigorosa: non solo quella dell’usurarietà dei tassi di interessi, ma anche quella della malafede del Amministratore delegato dell’istituto di credito (il dolo). Pertanto, è da escludere che il superamento del tasso-soglia nei contratti bancari sia dovuto a dolo di amministratori e funzionari dell’istituto di credito se non è provata la coscienza e volontà di applicare interessi usurari.

La vicenda si riferisce alla denuncia presentata dall’amministratore di una Srl che lamentava interessi usurari sui conti intestati alla ditta. Il pm, tuttavia, aveva ritenuto che il procedimento penale dovesse essere archiviato per mancanza del dolo in capo al vertice della banca.

Il dolo deve essere provato: è sostanzialmente questa l’ultima parola fornita dai giudici sull’opposizione all’archiviazione presentata dalla società. Piuttosto, «pare assai più vicina alla realtà – si legge ancora nell’ordinanza – la conclusione per cui gli amministratori bancari, in un’ottica di massimizzazione dei profitti», abbiano portato gli interessi debitori ai massimi consentiti dalla legge (sino ai tassi-soglia), «confidando nelle loro capacità di calcolo e pianificazione per evitarne, ovviamente, il superamento».

Nel caso di specie ha tuttavia pesato il fatto che l’imprenditore avesse denunciato non già l’amministratore delegato dell’Istituto bancario ma i funzionari della filiale di competenza. I quali – chiarisce il tribunale siciliano in linea con la Cassazione citata – agiscono senza «un profitto o tornaconto diretto», trattandosi di personale dipendente ossia, «ancorché di tipo apicale, tuttavia con rapporto di lavoro subordinato». Tanto più che nelle unità periferiche i funzionari sono privi di potere decisionale sui tassi delle singole operazioni finanziarie.

Non resta, in questi casi, che intraprendere la causa civile per ottenere, quantomeno, la restituzione dei soldi illegittimamente versati a titolo di interessi.

Fonte: LLpT

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