martedì, Maggio 7, 2024
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CASA POPOLARE:Come riscattarla?

Come riscattare una casa popolare?

 

Caia abita in una casa popolare a Frosinone. La vendita viene ritardata e quando si invia il documento con il prezzo cessione, Caia è già morta. Ora vi abita il figlio, diffidato al rilascio. Cosa fare?

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Nel rispondere alla richiesta è necessario premettere che la materia dell’assegnazione delle case popolari e del relativo riscatto si caratterizza per l’esistenza di una pluralità di leggi che si sono succedute nel tempo dando vita ad una disciplina frammentaria e complessa. In particolare, la legge che rappresenta il riferimento principale è la Legge del 24 dicembre 1993, n. 560 rubricata “Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”. Ancora più nel dettaglio la legge citata, individua la nozione di alloggio pubblico stabilendo che sono alloggi di edilizia residenziale pubblica quelli acquisiti, realizzati o recuperati a totale carico o con concorso o con contributo dello Stato, della regione o di enti pubblici territoriali, nonché con i fondi derivanti da contributi dei lavoratori, dallo Stato, da enti pubblici territoriali, nonché dagli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp) e dai loro consorzi comunque denominati e disciplinati con legge regionale. La stessa legge individua i soggetti che hanno titolo per acquistare gli alloggi dell’edilizia residenziale pubblica, precisando che sono tali gli assegnatari o i loro familiari conviventi purché ricorrano tre condizioni:

  1. occupino un alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio;
  2. non siano in mora con il pagamento dei canoni e delle spese all’atto della presentazione della domanda di acquisto;
  3. abbiano i requisiti di reddito previsti dalla legge.

Alla legge richiamata si affiancano una pluralità di leggi sia nazionali che regionali che integrano la disciplina della materia.

Al riguardo è necessario richiamare il Regolamento del Comune di Frosinone del 20 settembre 2000, n. 2 poiché l’immobile del lettore si trova a Frosinone. Il regolamento stabilisce che, per poter diventare assegnatari di un alloggio popolare, è necessario presentare apposita domanda contente le seguenti indicazioni:

1) il comune al quale si invia la domanda ed il bando di concorso al quale si partecipa;

2) i dati personali del richiedente e dei componenti del nucleo familiare;

3) eventuali condizioni di priorità individuate tra quelle previste dal bando.

Nel caso di decesso del richiedente subentrano nella domanda i componenti del nucleo familiare. Sempre il medesimo regolamento disciplina le condizioni che determinano la decadenza dal diritto all’assegnazione dell’immobile residenziale pubblico stabilendo che decade colui che non paghi il canone mensile o perda i requisiti previsti dalla legge salvo il requisito del minimo reddituale. Il contratto di locazione è risolto di diritto al momento dell’accertamento da parte dell’ente gestore di una delle seguenti condizioni:

  1. a) aver ceduto a terzi, in tutto o in parte, l’alloggio assegnatogli;
  2. b) non abitare stabilmente l’alloggio assegnatogli, salvo il caso in cui l’ente gestore non lo autorizzi per gravi motivi;
  3. c) aver mutato la destinazione d’uso dell’alloggio;
  4. d) svolgere nell’alloggio attività illecite, accertate sulla base delle risultanze dell’autorità giudiziaria competente;
  5. e) aver superato per due anni consecutivi il limite di reddito.

Quanto ai requisiti previsti per poter diventare assegnatari di un alloggio, sono i seguenti:

  • cittadinanza italiana o di uno stato aderente all’Unione europea o di altro stato non aderente all’Unione europea, sempre che, in tale ultimo caso, il cittadino straniero sia titolare di carta di soggiorno o regolarmente soggiornante ed iscritto nelle liste di collocamento od esercitante una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;
  • residenza anagrafica od attività lavorativa esclusiva o principale nel comune od in uno dei comuni compresi nell’ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio presso nuovi insediamenti produttivi compresi nel suddetto ambito o di lavoratori emigrati all’estero, per i quali ultimi è ammessa la partecipazione per un solo comune;
  • mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell’ambito territoriale del bando di concorso e nel comune di residenza, qualora diverso da quello in cui si svolge l’attività lavorativa e, comunque, nell’ambito del territorio nazionale, su beni patrimoniali;
  • assenza di precedente assegnazione in locazione ovvero in proprietà originaria o derivata, immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici e assenza di finanziamento agevolato in qualunque forma concesso dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l’alloggio non sia utilizzabile o sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno o sia stato espropriato per pubblica utilità;
  • reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa stabilito dalla Regione e vigente al momento della pubblicazione del bando di concorso;
  • non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l’alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice oppure non aver occupato senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato all’assistenza abitativa,. Nel nucleo familiare deve essere ricompreso il coniuge, i figli legittimi, quelli naturali, quelli riconosciuti, quelli adottivi nonché gli affiliati e gli affidatari (questi ultimi solo per il periodo di effettivo affidamento) purché conviventi con l’assegnatario. Rientrano, inoltre, nel nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti ed i collaterali fino al terzo grado purché la convivenza sia stabile e duri ininterrottamente da almeno due anni. Infine, rientrano nel nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela, purché la convivenza abbia carattere di stabilità, sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e sia stata instaurata da almeno quattro anni. Nel caso di decesso dell’assegnatario, i soggetti indicati subentrano – secondo l’ordine elencato – nell’assegnazione. In ultimo è bene ricordare che, nell’ipotesi di riscatto dell’immobilelegalmente occupato, il pagamento del prezzo deve essere effettuato entro quindici giorni dalla stipula del contratto di compravendita.

Nel caso del lettore, per poter fare una richiesta legittima, era necessario che la figlia di Caia fosse subentrata nel diritto della madre mediante comunicazione all’ente competente dell’avvenuto decesso nonché dimostrando di aver convissuto con l’assegnataria da almeno due anni. In altre parole, affinché la figlia potesse chiedere il riscatto a proprio nome doveva prima essere riconosciuta come la legittima assegnataria in quanto erede della madre deceduta. Lo stesso discorso vale per il figlio che può subentrare nell’assegnazione soltanto qualora il legittimo assegnatario non faccia più parte del nucleo familiare e purché sia titolare del requisito della convivenza biennale e di quello reddituale. Qualora ricorrano queste condizioni e qualora nella lettera di rilascio dell’immobile non siano indicate le ragioni che giustificano la diffida, si consiglia di scrivere una lettera tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all’ente competente indicando in modo specifico il provvedimento amministrativo che sancisce il subentro della figlia di Caia nell’assegnazione della casa, la richiesta di riscatto nonché il provvedimento che legittima il suo subentro al posto figlia di Caia. Nel caso di esito negativo, si potrà agire innanzi al tribunale avviando una causa ordinaria al fine di far accertare il suo diritto all’assegnazione della casa popolare nonché al riscatto della stessa.

Fonte: LLpT

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