L’amministratore
riceve il pagamento, tramite bonifico bancario, da una coppia di fatto; il
bonifico effettuato con conto corrente bancario cointestato ad entrambi,
comproprietari al 50% dell’appartamento.
Come
imputare la spesa nella comunicazione da trasmettere all’agenzia delle entrate?
C. B.– ROMA
R I S P O S T A
Il
pieno riconoscimento della cosiddetta “coppia di fatto” è da attribuire alla
legge 20 maggio 20169, numero 176, il cui articolo 1, comma 36 dispone che “…si
intendono per conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da
legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non
vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da
un’unione civile”.
In
relazione alla trasmissione telematica all’agenzia delle Entrate dei dati
relativi ad interventi per il recupero del patrimonio edilizio, (di cui al
decreto del ministero delle Finanze 1 dicembre 2016), da parte di una coppia di
fatto, con bonifico effettuato da conto corrente cointestato ad ambedue i
condòmini comproprietari dell’unità immobiliare, l’amministratore indica
entrambi i nominativi e l’importo complessivo spettante.
In
ogni caso, anche se viene indicato il nome di uno solo dei due conviventi, e
l’importo complessivo, in sede di controllo e modifica della dichiarazione dei
redditi precompilata sarà possibile comunque suddividere pro quota l’importo
detraibile. Infatti, in tal caso, non rileva il bonifico fatto dai condomini ma
quello dell’amministratore.
DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL
27 MARZO 2017