giovedì, Maggio 16, 2024
spot_img

CONDOMINIO: Come comportarsi con un vicino rumoroso

Come comportarsi con un vicino rumoroso

 

Problemi di rumore con il vicino di casa: quando sporgere la denuncia ai carabinieri e quando invece inviare la lettera di diffida e chiedere i danni.

===================== 

A minare la tranquillità dei rapporti tra condomini è quasi sempre il rumore prodotto dal vicino di casa: problema questo che spesso si riversa in assemblea e crea rivalità, fronti opposti e contestazioni di tutti i tipi. Una persona che ha riposato è anche una persona più pacifica, mentre chi non dorme è più incline alla guerra, diceva Shakespeare nel suo «Giulio Cesare». Un insegnamento che ha assorbito la legge, stabilendo una serie di tutele e possibilità su come comportarsi con un vicino rumoroso. In verità, il tipo di difesa da adottare dipende proprio dall’entità dei rumori: è questa a determinare la distinzione tra azione penale(denuncia-querela ai carabinieri) o azione civile (volta solo ad ottenere il risarcimento del danno).

A chiarire come comportarsi con un vicino rumoroso è anche una recente sentenza della Corte di Appello di Cagliari [1] la quale ricorda la distinzione tra il semplice illecito civile e quello penale. In particolare, all’interno di un condominio, il reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle personescatta solo se i rumori siano tali da impedire il riposo degli occupanti di tutto l’edificio, o quanto meno della maggior parte di essi. Se, invece, il disturbo è arrecato o percepito ad uno solo dei condomini, si configura semplicemente un illecito civile.

Questo insegnamento risulta fondamentale se non si vuole sbagliare nel tipo di azione da intraprendere contro il vicino rumoroso e imboccare subito la via giusta:

  • dovrai procedere a chiamare i vigili urbani o i carabinieri sporgere denuncia-querela nel caso in cui i rumori siano di entità tale da essere percepiti non solo da te, ma da tutto il vicinato (il quartiere circostante o la maggior parte dei condomini dell’edificio);
  • dovrai invece incaricare il tuo avvocato di avviare una causa civile per il risarcimento del danno(eventualmente preceduta da un ricorso in via d’urgenza per ottenere l’immediata cessazione dei rumori) se le molestie acustiche danno fastidio solo a te o, al massimo a chi, come te, vive immediatamente accanto, sopra o sotto il vicino rumoroso.

Il reato di disturbo della “quiete pubblica”, insomma, si verifica solo quando il vicino rumoroso dà fastidio a un numero indeterminato o indeterminabile di persone, avendo gli schiamazzi la capacità di propagarsi tutto attorno all’abitazione e non solo da chi vi è confinante. L’accertamento del reato non pregiudica la possibilità di ottenere il risarcimento del danno: facoltà che può essere esercitata in due diversi modi:

  • costituendosi parte civile nel processo penale: in tal caso, con la sentenza di condanna, il giudice addebita sul responsabile una provvisionale, salvo poi una più precisa quantificazione con apposita causa di tipo civile
  • oppure avviando, all’esito del processo penale, una causa civile volta proprio ad ottenere il risarcimento del danno.

Se però non ci sono i presupposti del reato, si può direttamente agire in via civile. Anche in questo caso ci sono due possibilità:

  • con un ricorso in via d’urgenza (cosiddetto ricorso all’articolo 700) si può ottenere, in una prima battuta, l’ordine di cessazione dei rumori e/o l’eventuale insonorizzazione dell’appartamento, per poi chiedere in una causa ordinaria anche il risarcimento del danno (il risarcimento non può essere richiesto nel ricorso all’articolo 700);
  • con una causa ordinaria(molto più lunga del ricorso all’articolo 700) chiedere direttamente la cessazione dei rumori e il risarcimento del danno.

Se però ti stai chiedendo come comportarsi con un vicino rumoroso nell’immediatezza, per poter dormire la notte, è bene che tu sappia un paio di cose che, di norma, creano equivoci imbarazzanti nei condomini:

  • non esistono orari prestabiliti dalla legge durante i quali non fare assolutamente rumore. Il codice civile stabilisce solo il divieto di produrre rumori superiori alla normale tollerabilità: si tratta di un limite molto generico che però consente di valutarlo in base alle circostanze del caso. Così la soglia dell’intollerabilità del rumore è più alta durante le ore notturne che in quelle diurne, in un appartamento posto in un quartiere residenziale piuttosto che in un centro urbano (dove la soglia del rumore di fondo, generato dalle strade e dal traffico, impone di non cadere in eccessi di intransigenza), ecc. Così, ad esempio, fare le pulizie di casa alle 6 di mattina è sicuramente un comportamento intollerabile, mentre lo è chi utilizzi l’aspirapolvere alle 12 della mattina;
  • non è detto che il regolamento di condominio disciplini le ore di silenzio; ma qualora lo faccia, in tali frangenti l’obbligo del silenzio è sicuramente più rigoroso rispetto ai limiti fissati dal codice civile. In tal caso, quindi, bisognerà non solo rispettare la «normale tollerabilità», ma prestare ulteriore attenzione a non creare qualsiasi forma di rumore;
  • salvo nel caso in cui il regolamento di condominio non preveda specifici obblighi, è inutile chiamare l’amministratore di condominio, il quale non ha competenza nel gestire le liti tra i condomini, attenendo questi ai loro rapporti privati;
  • allo stesso modo è incompetente il sindaco o l’Asl. Quest’ultima viene spesso chiamata quando ci sono cani che abbaiano; il rumore degli animali, però, non è di competenza delle autorità sanitarie, le quali possono intervenire invece se le condizioni igieniche in cui versa l’animale possono creare pericolo per la salute pubblica (si pensi a un cortile pieno di escrementi che non viene mai lavato).

Ultimo capitolo su come comportarsi con un vicino rumoroso è la raccolta delle prove. Queste non devono necessariamente essere registrazioni o perizie fonografiche. Il giudice – sia nell’ambito della causa civile che penale – può basarsi anche sulle testimonianze dei vicini di casa che possono confermare l’intollerabilità della soglia dei rumori.

Se sei in affitto e non vuoi né affrontare discussioni con il molestatore, né tanto meno avviare cause, ma nello stesso tempo vuoi affrontare, nel più breve dei termini, il problema su come comportarsi con il vicino rumoroso devi comunicare al padrone di casa la disdetta del contratto. Secondo infatti la giurisprudenza si può recedere anticipatamente dalla locazione in presenza di rumori molesti.

note

[1]C. App. Cagliari, sent. n. 44/2017 del 9.02.2017.

Fonte: LLpT

 

Corte d’appello di CagliariSezione II penaleSentenza 9 febbraio 2017 n. 44

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI SECONDA SEZIONE PENALE

Composta dai Signori

1) Dott. CLAUDIO GATTI Presidente

2) Dott. GIOVANNI LAVENA Consigliere 3) Dott.ssa LUISANNA MELIS Consigliere ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa contro

Pu.An., nato (…)

Libero ‐ Non comparso

APPELLANTE

Contro la sentenza 22.9.2015 del Tribunale di Cagliari con la quale, all’esito di rito abbreviato, è stato condannato alla pena di 300,00 Euro di multa, unificati i reati ascrittigli dal vincolo della continuazione, concessa la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna; condannato altresì al risarcimento dei danni subiti dalle costituite parti civili, da liquidarsi in separato giudizio civile, oltre al pagamento della provvisionale quantificata in 1000,00 Euro in favore di Ra.Bo. e 500,00 Euro in favore di Ro.Se., e oltre alla rifusione delle spese processuali da questi sostenute.

PERCHÉ DICHIARATO COLPEVOLE

  1. A) Del reato di cui all’art. 659 c.p. perché, mediante schiamazzi e rumori (spostamenti di sedie, cadute di oggetti sul pavimento) e abusando di strumenti sonori (musica a volume elevato), e ciò anche in orario notturno, disturbava il riposo di Bo.Ra. e Se.Ro.
  2. B) Del reato di cui all’art. 81 comma 1, 594 e 612 c.p. dicendo a Bo.Ra. la frase “pazzo, bugiardo, coglione, pezzo di merda, un giorno o l’altro gli spacco la faccia”, offendeva l’onore e il decoro del Bo. e gli minacciava un danno ingiusto.

Udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. LA.; LA SENTENZA IMPUGNATA

La sentenza espone che Ra.Bo. sporse querela il giorno 12.2.2013 presso la Questura di Cagliari, e il giorno 21.2.2013 presso gli uffici della Procura della Repubblica di

Cagliari, lamentando che i giorni 16.1.2013 e 11.2.2013, dall’appartamento sovrastante il proprio, condotto in locazione dall’imputato, nello stabile di via (…) a Cagliari in cui Boi convive con la moglie Ro.Se., provenivano insopportabili rumori nelle ore notturne provocati da cadute di oggetti pesanti sul pavimento, spostamento di sedie, musica ad alto volume e schiamazzi.

Su richiesta di Bo., era intervenuta la Polizia di Stato che il giorno 11.2.2013 aveva identificato Pu. Nell’occasione quest’ultimo, mentre si trovava nelle scale condominiali, aveva urlato nei confronti di Bo. le parole: “Quello è un pazzo, si sta inventando tutto, è un bugiardo, un coglione, un pezzo di merda, un giorno o l’altro gli spacco la faccia”.

Il giudice ha ritenuto la responsabilità dell’imputato in ordine ai reati ascritti, sulla base delle dichiarazioni della persona offesa che sono apparse lineari, precise e coerenti.

Ha ritenuto sussistente il reato contravvenzionale di cui all’art. 659 c.p. in considerazione del tenore dei rumori prodotti da Pu., che sarebbero stati superiori alla normale tollerabilità tanto da indurre Bo. a richiedere l’intervento delle forze dell’ordine, e suscettibili di propagarsi in modo tale da essere idonei a disturbare una pluralità indeterminata di persone.

Ha altresì ritenuto sussistenti i reati di minaccia e ingiuria in considerazione dell’attitudine offensiva delle parole rivolte consapevolmente da Pu. nei confronti di Bo., e dell’idoneità intimidatrice delle espressioni proferite da Pu. che sarebbero state tali da incutere timore nella persona offesa.

Non ha riconosciuto la particolare tenuità dei fatti di cui all’art. 131 bis c.p. in ragione della reiterazione dei comportamenti da parte di Pu. e delle ingiurie e minacce proferite che avrebbero ulteriormente aggravato la sua condotta illecita.

Ha, infine, ritenuto i reati unificati dal vincolo della continuazione in quanto espressivi di un medesimo disegno criminoso.

Pertanto il giudice, all’esito di rito abbreviato, ha condannato An.Pu. alla pena di 300,00 Euro di multa (p.b. 350,00 Euro di multa, aumentata a 450,00 Euro per la continuazione e diminuita, per la scelta del rito, fino alla pena finale). Ha altresì condannato l’imputato al risarcimento dei danni subiti dalle parte civile, da liquidarsi in separato giudizio civile, oltre al pagamento della provvisionale quantificata in 1.000,00 Euro in favore di Bo. e 500,00 Euro in favore di Se., e alla rifusione delle spese di costituzione e difesa delle parti civili. Ha, infine, riconosciuto i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

MOTIVI DI IMPUGNAZIONE

Ha proposto appello tempestivo il difensore di An.Pu. con la richiesta, in via principale, di assolvere l’imputato dai reati a lui ascritti perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso, o con altra formula ritenuta di giustizia o, comunque, con formula dubitativa ex art. 530 comma 2 c.p.p.; in via subordinata, chiede che venga dichiarata la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p.; in via di ulteriore subordine, chiede una riduzione della pena, previo riconoscimento delle attenuanti generiche e di tutti i benefici di legge. In ogni caso, chiede che sia dichiarato non dovuto il risarcimento dei danni o che comunque ne sia ridotto l’importo al minimo e che, per l’effetto, sia revocata la provvisionale disposta.

La difesa sostiene che il giudice avrebbe dovuto sottoporre la persona offesa ad un rigoroso vaglio di attendibilità soprattutto tenuto conto della sua costituzione di parte civile mentre, al contrario, ha recepito acriticamente le sue dichiarazioni assumendole quale unica fonte di prova.

Rileva che l’unica documentazione presente agli atti è costituita dal verbale di denuncia presentata da Bo. presso gli uffici della Questura di Cagliari il 12.2.2013, che costituisce il seguito di altra denuncia che la persona offesa sostiene di aver presentato II 16.1.2013, mentre l’atto di querela redatto successivamente dal difensore delle persone offese depositato il 21.2.2013 ha ad oggetto gli stessi fatti ricostruiti in modo contraddittorio e con inverosimili elementi di novità.

Quanto al capo A dell’imputazione, oltre a denunciare l’eccessiva genericità della sua formulazione, nega la sussistenza del reato di cui all’art. 659 c.p. in quanto il disturbo non è stato arrecato ad una pluralità di persone: l’unico ad essersi lamentato è stato Bo., e la moglie ha solamente ratificato nell’atto di querela. Inoltre sarebbe giudizio del tutto arbitrario il fatto che i rumori fossero da ritenere superiori alla normale tollerabilità.

Dalla denuncia presentata dalla persona offesa si deduce che unico episodio in cui l’imputato e la Or. avrebbero provocato degli insopportabili rumori sarebbe quello verificatosi il giorno 11.2.2013, pertanto nessuna condotta fino ad allora può essere imputata con certezza a Pu., dal momento che Bo. non solo avrebbe accusato altri soggetti, non identificati, ma avrebbe altresì dichiarato che dal 16.1.2013 le cose sarebbero leggermente migliorate. Ad ogni modo, anche l’attribuzione a Pu. dei rumori provocati l’11.2.2013 sarebbe una mera intuizione della persona offesa, poiché egli non vide i ragazzi dell’appartamento soprastante compiere tali atti, e non sarebbe pertanto corretto individuare con certezza Pu. quale unico responsabile.

Sarebbero significative, invece, le rimostranze mostrate da Bo. anche nei confronti degli inquilini che precedentemente abitavano lo stesso appartamento, e il rancore mostrato dalla persona offesa nei confronti di Pu. e della Or. D’altronde Pu. ha dichiarato di non avere mai avuto problemi con nessun altro condomino, di alloggiare raramente nell’appartamento in quanto studente fuori sede, e che Bo. era solito lamentarsi per qualsiasi rumore.

Quanto al capo B dell’imputazione, la difesa rileva come nel seguito della denuncia resa da Bo. il 12.2.2013 non venga fatta alcuna menzione di frasi a contenuto minaccioso, mentre non sarebbe credibile che la frase “un giorno o l’altro gli spacco la faccia”, aggiunta nella denuncia del 21.2.2013, sia stata ricordata solo successivamente e non nell’immediatezza.

Non sarebbe credibile neppure che la notte dell’11.2.2013 siano intervenute le Forze di Polizia, in quanto nessuna annotazione o relazione di servizio redatta dagli agenti è presente agli atti.

La difesa, infine, nega la sussistenza del reato di minaccia poiché non si comprenderebbe a chi fosse riferita la presunta frase “prima o poi gli spacco la faccia”, né si comprenderebbe come la persona offesa possa essere venuta a conoscenza di tali parole che, peraltro, non sono mai state indicate al momento della denuncia.

In via di subordine, laddove fossero ritenuti integrati i reati contestati all’imputato, la difesa invoca l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p. in quanto l’offesa risulterebbe di particolare tenuità, considerate le modalità della condotta e l’esiguità del danno o pericolo. Sul punto, la difesa nega la reiterazione delle condotte di cui al capo A, non essendo ascrivibili a Pu. i fatti occorsi il 16.1.2013 e mancando qualsiasi prova in merito ai fatti successivi o, quantomeno, fino all’11.2.2013.

Con riferimento alla richiesta di risarcimento del danno avanzata dalle parti civili, la difesa la ritiene inammissibile in quanto non specifica per quale reato dei tre contestati a Pu. sia stata presentata.

In ogni caso, chiede che sia applicato il minimo della pena edittale e del risarcimento del danno, tenuto conto delle controverse modalità di svolgimento e della tenuità dei fatti, e delle disagiate condizioni economiche dell’imputato.

Sollecita, infine, il riconoscimento delle attenuanti generiche, anche considerati l’incensuratezza, il buon comportamento processuale e la giovane età dell’imputato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’appello è fondato.

Con riferimento al reato dell’art. 659 c.p. contestato al capo A dell’imputazione, non è sussistente l’elemento materiale che integra la fattispecie contravvenzionale. Per giurisprudenza costante, il disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone punibile ai sensi dell’art. 659 c.p. si realizza allorché sia presente e dimostrata in concreto l’idoneità dei rumori a disturbare una indeterminata pluralità di persone. In particolare, quando si tratti di rumori provocati in uno stabile condominiale è necessario che essi siano idonei a violare la quiete o impedire il riposo degli occupanti di tutto il condominio, o quantomeno della maggior parte di essi, ovvero che siano idonei a recare disturbo a persone residenti nelle vicinanze.

Appare arbitraria la valutazione del Tribunale in merito all’entità dei rumori che sarebbero stati suscettibili di propagarsi in modo tale da essere idonei a disturbare più persone. Nel caso di specie, solamente Ra.Bo. denunciò Pu. per la produzione di rumori, a suo dire insopportabili, nelle ore notturne; invece, nel contesto di un condominio in cui coabitano più persone, non risulta che altri abbiano avuto motivo di lamentare episodi di disturbo attribuibili a chi occupava l’appartamento condotto in locazione da Pu.

Pertanto, non essendo dimostrate la concreta idoneità dei rumori lamentati dal solo Bo. ad arrecare disturbo ad una pluralità di persone e nemmeno un’intensità superiore al limite della tollerabilità, la condotta dell’imputato va inquadrata in un mero illecito civile e Pu. deve essere assolto dal reato del capo A perché il fatto non sussiste.

Con riferimento al reato di minaccia contestato al capo B dell’imputazione, si rileva, in primo luogo, che le due versioni dei fatti provenienti dal querelante appaiono tra loro contraddittorie. Infatti è quantomeno insolito, se non sospetto, che proprio la frase a contenuto minaccioso, oltre a non essere stata percepita da nessun altro, sia stata riferita non nell’immediatezza, quando con assoluta precisione Bo. ha riferito le parole ingiuriose proferite al suo indirizzo, bensì solo in un secondo momento, nella denuncia presentata il giorno 21.2.2013. Il ritardo nello specificare la frase a contenuto minaccioso conduce ad una valutazione di non credibilità di Bo. e delle sue accuse. Egli ha evidentemente tentato di rafforzare ed aggravare l’accusa, che tuttavia non risulta neppure supportata da alcun riscontro.

Sotto un altro aspetto, non vi è traccia, agli atti, di alcun intervento effettuato quella sera da parte delle forze dell’ordine, né è presente alcuna relazione di servizio degli agenti di Polizia di Stato che secondo la persona offesa sarebbero intervenuti. Pare evidente che, se i poliziotti avessero assistito ad una simile vicenda, avrebbero attestato quanto accaduto e l’eventuale relazione di servizio sarebbe stata allegata alla querela di Bo.

Quanto, infine, al reato di cui all’art. 594 c.p. contestato al capo B dell’imputazione, l’intervento del d.lgs. 7/2016, che ha operato la depenalizzazione, tra altri reati, anche di quello di ingiurie, impone una pronuncia di assoluzione perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

P.Q.M.

Visto l’art. 599 c.p.p., in riforma della sentenza impugnata, assolve An.Pu. dal reato dei capo A e da quello di minaccia contestato al capo B perché il fatto non sussiste e dal delitto di ingiurie contestato al capo B perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Così deciso in Cagliari il 25 gennaio 2017. Depositata in Cancelleria il 9 febbraio 2017.

Ti potrebbero interessare anche

ULTIMI ARTICOLI

Non sei ancora iscritto?

Prova la nostra demo

CATEGORIE

ATTUALITA'

Banca d'Italia: Disposizioni di vigilanza sulle banche

Banca d’Italia: Informazioni Centrale Rischi

Banca d'Italia: Informazioni Centrale Rischi   1 Manuale per lo scambio delle informazioni con la Centrale dei rischi Centrale dei rischi - Documentazione tecnica versione 2.8 https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/centrale-rischi/doc-tecnica-cr/Manuale_per_lo_scambio_delle_informazioni_con_la_Centrale_dei_rischi.pdf
Banca d'Italia: Disposizioni di vigilanza sulle banche

Banca d’Italia: Disposizioni di vigilanza sulle banche

Banca d'Italia: Disposizioni di vigilanza sulle banche   1 Circolare n. 285/2013 - Disposizioni di vigilanza per le banche Modifiche riguardanti il trattamento del rischio di tasso di interesse del portafoglio bancario (IRRBB). Aperta fino al 4 giugno...