sabato, Maggio 18, 2024
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DETRAZIONE SPESE PER DISABILI: Elenco

Detrazione spese per disabili: elenco

 

Detraibili le spese sostenute per l’accompagnamento dei disabili e per tutti gli strumenti utili a facilitarne l’autosufficienza: ecco l’elenco.

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L’Agenzia delle Entrate ha chiarito con una recente circolare [1] quali sono le spese detraibili sostenute per persone con disabilità. Si tratta, in particolare, delle spese riguardanti i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione delle persone con disabilità. Essa è prevista nella misura del 19 per cento e spetta sull’intero importo della spesa sostenuta; può essere fruita anche dal familiare del disabile che ha sostenuto la spesa, a condizione che il disabile siafiscalmente a suo carico.

Sono considerate persone con disabilitàcoloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione e che per tali motivi hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica [2].

Elenco spese detraibili per persone con disabilità

Sono ammesse alla detrazione le spese sostenute per:

  • il trasporto in autoambulanza del disabile in quanto spesa di accompagnamento (le prestazioni specialistiche effettuate durante il trasporto rientrano, invece, tra le spese sanitarie e possono essere detratte solo per la parte eccedente l’importo di euro 129,11);
  • il trasporto del disabile effettuato dalla Onlus che ha rilasciato regolare fattura per il servizio di trasporto prestato;
  • l’acquisto di poltrone e carrozzelle per inabili e minorati non deambulanti;
  • l’acquisto di apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
  • l’acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
  • la costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni;
  • l’adattamento dell’ascensore per renderlo idoneo a contenere la carrozzella;
  • l’installazione e manutenzione della pedana di sollevamento installata nell’abitazione del soggetto con disabilità;
  • l’installazione della pedana sollevatrice su un veicolo acquistato con le agevolazioni spettanti alle persone con grave disabilità;
  • l’acquisto di telefonini per sordomuti;
  • l’acquisto di fax, modem, computer, telefono a viva voce,schermo a tocco, tastiera espansa e i costi di abbonamento al servizio di soccorso rapido telefonico;
  • l’acquisto di cucine, limitatamente alle componenti dotate di dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, preposte a facilitare il controllo dell’ambiente da parte dei soggetti disabili, specificamente descritte in fattura con l’indicazione di dette caratteristiche.

L’agevolazione può essere riconosciuta anche per l’acquisto di bicicletta elettrica a pedalata assistita, anche se non ricompresa tra gli ausili tecnici per la mobilità personale individuati dal nomenclatore tariffario delle protesi, da parte di soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti a condizione che il disabile produca, oltre alla certificazione di invalidità o di handicap rilasciata dalla commissione medica pubblica competente da cui risulti la menomazione funzionale permanente sofferta, la certificazione del medico specialista della Asl che attesti il collegamento funzionale tra la bicicletta con motore elettrico ausiliario e la menomazione.

Sono agevolabili anche le spese mediche relative all’acquisto di mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento delle persone con disabilità sostenute all’estero da soggetti fiscalmente residenti in Italia, che sono soggette allo stesso regime applicabile delle spese sostenute in Italia.

Documentazione necessaria per la detrazione spese disabili

L’Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni utili sulla documentazione da conservare per beneficiare della detrazione in questione.

1)Per l’acquisto, affitto e manutenzione di poltrone e carrozzelle, stampelle e altre attrezzature necessarie alla deambulazione, attrezzi necessari per il sollevamento di inabili e non deambulanti nonchè per la trasformazione dell’ascensore per adattarlo al contenimento della carrozzella e per il trasporto in autoambulanza della persona con disabilità; per l’acquisto di arti artificiali, apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale; per la costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne all’abitazione:

  • fattura/ricevuta fiscale relativa alla spesa sostenuta intestata alla persona con disabilità e/o al familiare, di cui il disabile risulta a carico fiscalmente, che ha sostenuto l’onere;
  • certificazione medica attestante la minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, rilasciata dalla Commissione di cui all’art. 4 della legge n.104 del 1992 o da Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra. Per i grandi invalidi di guerra di cui all’art. 14 del T.U. n. 915 del 1978, e per i soggetti ad essi equiparati, è sufficiente presentare il provvedimento definitivo (decreto) di concessione della pensione privilegiata.

2) Per l’acquisto di sussidi tecnici informatici (fax, modem, computer, telefonino, telefoni a viva voce, schermi a tocco, tastiere espanse e costi di abbonamento al servizio di soccorso rapido telefonico, componenti di cucine per facilitare il controllo dell’ambiente):

  • fattura/ricevuta fiscale relativa alla spesa sostenuta intestata alla persona con disabilità e/o al familiare, di cui il disabile risulta a carico fiscalmente, che ha sostenuto l’onere;
  • certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio serve per facilitare l’autosufficienza e la possibilità di integrazione della persona disabile o specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della azienda sanitaria locale di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico ed informatico e la menomazione di cui è affetto il soggetto, richiesta dal D.M. 14 marzo 1998 per l’aliquota Iva agevolata;
  • certificazione medica attestante la minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, rilasciata dalla Commissione di cui all’art. 4 della legge n.104 del 1992 o da Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra. Per i grandi invalidi di guerra e per i soggetti ad essi equiparati, è sufficiente presentare il provvedimento definitivo (decreto) di concessione della pensione privilegiata.

3)Per l’acquisto di bicicletta elettrica a pedalata assistita per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti:

  • fattura/ricevuta fiscale relativa alla spesa sostenuta intestata alla persona con disabilità e/o al familiare, di cui il disabile risulta a carico fiscalmente, che ha sostenuto l’onere;
  • certificazione relativa al riconoscimento della situazione di handicap o di invalidità da cui risultino le ridotte o impedite capacità motorie;
  • certificazione rilasciata dal medico specialista della azienda sanitaria locale di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la bicicletta e la menomazione di cui è affetto il soggetto.

E’ possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni personali di disabilità.

note

[1]Agenzia delle Entrate, circolare n. 7/E del 4.04.4017

[2]I grandi invalidi di guerra, di cui all’art. 14 del TU n. 915 del 1978, e le persone a essi equiparate, sono considerati portatori di handicap in situazione di gravità e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della legge n. 104 del 1992. In questo caso è sufficiente presentare il provvedimento definitivo (decreto) di concessione della pensione privilegiata (art. 38 della legge n. 448 del 1998).

Fonte: LLpT

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