sabato, Maggio 4, 2024
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STIPENDIO NON PAGATO: E’ pignorabile?

Stipendio non pagato: è pignorabile?

 

Il creditore del lavoratore dipendente può pignorare anche gli stipendi che questi non ha ancora percepito dal datore di lavoro per inadempimento di questi, anche a seguito di una sentenza di condanna del tribunale.

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La pronuncia di ieri dell’altro ieri della Cassazione, che ha ritenuto pignorabile il credito riconosciuto con sentenza, apre il fronte anche alla possibilità di pignorare gli stipendi non corrisposti dal datore di lavoro, sia che il dipendente abbia agito con un decreto ingiuntivo o una causa ordinaria, sia che, invece, non abbia mosso dito. In buona sostanza, la Corte ricorda che, attraverso il pignoramento presso terzi, si possono pignorare anche le somme di denaro che la controparte processuale deve versare a seguito di sentenza di condanna. Dunque, se il dipendente ha fatto causa all’azienda per ottenere stipendi maturati e non corrisposti, differenze retributive, straordinari, Tfr, indennità e ogni altro emolumento correlato al rapporto di lavoro, ed a seguito del giudizio il tribunale ha condannato l’azienda al versamento dei corrispondenti importi, detti importi possono essere oggetto di pignoramento da parte del creditore del lavoratore.

Trattandosi però di somme dovute a titolo distipendio o di Tfr (o, comunque, relative al rapporto di lavoro) esse potranno essere pignorate fino a massimo un quinto, benché derivanti da una sentenza. Non così è, invece, per l’eventuale condanna alle spese processuali che, di rigore, potrebbe essere pignorata integralmente. Pertanto, se al termine della causa il giudice ha condannato il datore di lavoro a rifondere, al dipendente, anche le spese sostenute per l’avvocato, tali somme sono pignorabili fino al 100%.

Non diverso è il caso in cui, a seguito del mancato pagamento dello stipendio, il dipendente non abbia agito, né intrapreso un’azione legale. Anche in tal caso, non cambia il rapporto tra azienda e lavoratore: avendo quest’ultimo diritto alla corresponsione degli arretrati non versati, matura un credito nei confronti del datore e detto credito sarà pignorabile (entro massimo un quinto) dai creditori del dipendente stesso.

In definitiva, lo stipendio non pagato è pignorabile fino a massimo un quinto, sia che il lavoratore abbia avviato un’azione giudiziale o un ricorso per decreto ingiuntivo contro l’azienda, sia che invece abbia preferito attendere e tentare una soluzione pacifica.

Ma come fa il creditore del dipendente a sapere che questi matura un credito verso il proprio datore di lavoro? In realtà non c’è nessuna necessità che lo sappia: accedendo all’Anagrafe tributaria, egli è in grado di sapere presso chi è assunto il suo debitore e chi gli versa mensilmente lo stipendio. Pertanto potrà agire a prescindere dal fatto che la busta paga venga puntualmente erogata o meno.

Fonte: LLpT

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