lunedì, Maggio 6, 2024
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BANCHE & CLIENTI: Raccomandata alla Banca che non esibisce le ricevute

Ho  pagato un mutuo decennale di 100.000 euro. Alla richiesta per un nuovo mutuo ho
scoperto di avere ancora un residuo. La banca non vuole rilasciarmi le copie
dei pagamenti per effettuare un controllo incrociato, anche se sono stati più
volte richiesti, e sono stata indicata dalla banca come “cattivo pagatore”.
Esiste, per legge, la possibilità di richiedere alla banca tali documenti?

A. B.– ROMA

R I S P O S T A

Indubbiamente,
appare singolare che la banca non intenda rilasciare al lettore la copia della
documentazione comprovante il pagamento delle rate del mutuo acceso a suo
tempo. La norma a cui fare riferimento è l’articolo 119, 4° comma, del Tub
(Testo Unico legge Bancaria – Dlgs 1 settembre 1993 n.385) che prevede che “Il
cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra
nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese,
entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della
documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci
anni. Al cliente possono essere addebitati solo
i costi di produzione di tale documentazione”.

La
richiesta dovrà essere fatta tramite raccomandata con avviso di ricevimento,
così da poter documentare in caso di mancato riscontro la data in cui la banca
ha ricevuto la richiesta stessa. La banca dovrà fornire tale documentazione
entro il termine massimo di 90 giorni come previsto dalla norma.

Si
tenga anche presente che – secondo quanto stabilito dall’arbitro Bancario
Finanziario (Abf, Collegio di Roma, Decisione n.15/2015 – l’intermediario deve
essere ristorato dai costi sostenuti per la produzione della documentazione,
costi evidentemente variabili in funzione del tipo e della struttura dei
documenti, della loro data di formazione e, più in generale, delle attività
necessarie per reperirli e riprodurli, e che i criteri di diligenza e di buona
fede cui l’intermediario è tenuto a conformarsi nell’esecuzione degli incarichi
richiedono al cliente siano fornite in via preventiva precise indicazioni sul
costo complessivo della produzione documentale richiesta.

Ove
la banca non dia seguito alla richiesta, il lettore potrà rivolgersi
all’Ufficio Reclami dell’istituto bancario e successivamente all’Arbitro
Bancario Finanziario. Se poi si venisse a scoprire che il mutuo è stato
effettivamente rimborsato nella sua interezza, il lettore potrà valutare di
agire contro la banca per essere stato iscritto ingiustamente tra i “cattivi
pagatori”.

DAL “IL
SOLE 24 ORE”
DEL 3 APRILE
2017

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