Sono
un pensionato italiano residente in Italia, che percepisce anche un reddito di
pensione dallo Stato di San Marino. Questo reddito è tassato da San Marino.
Chiedo se devo riportarlo anche in Italia nella dichiarazione dei redditi.
A. F.– RIMINI
R I S P O S T A
In
base alle regole convenzionali contro le doppie imposizioni, le pensioni di
fonte estera sono generalmente tassate in modo diverso a seconda che si tratti
di pensioni pubbliche o private. In forza della Convenzione Italia – Stato di
San Marino, le pensioni “pubbliche” corrisposte da uno Stato contraente o da
una sua suddivisione politica o amministrativa o da un ente locale sono
imponibili soltanto nell’altro Stato (nel caso specifico Italia) se la persona
fisica è un residente di quest’ultimo Stato e ne ha la nazionalità (comma 2
lettera b articolo 19); in caso contrario, la pensione è imponibile soltanto
nello Stato di provenienza della pensione.
Il
medesimo trattamento (tassazione nello Stato di residenza) è riservato alle
pensioni “private”, a meno che il beneficiario non sia esente da imposizione
relativamente a tali redditi nello Stato in cui è residente, conformemente alla
legislazione ivi vigente; in quest’ultima evenienza le pensioni sono imponibili
nello Stato di provenienza.
Infine,
le pensioni ricevute nell’ambito della legislazione di sicurezza sociale di uno
Stato contraente sono imponibili soltanto in quest’ultimo caso.
Per
quanto precede, qualora sussistano i presupposti di tassazione in Italia del
trattamento sanmarinese, lo stesso va indicato nel quadro RC del modello
Redditi persone fisiche o nel modello 730.
DAL “IL SOLE
24 ORE”
DEL 3 APRILE
2017