giovedì, Maggio 2, 2024
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STRANIERO RESIDENTE IN ITALIA: Quale legge applicare al testamento?

Straniero residente in Italia: quale legge applicare al testamento?

 

Sono cittadino australiano residente in Italia. Ho una casa in Italia e nessuna proprietà in Australia. Se alla mia morte sarò ancora residente in Italia dovrò sottoporre il mio testamento alla legge Italiana?

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Al fine di rispondere al quesito è necessario premettere che l’applicazione della legge italiana è governata da un principio fondamentale che prende il nome di principio di territorialità. In base al principio citato si prevede che le norme di uno Stato sono valide ed efficaci soltanto entro i confini dello Stato al cui ordinamento appartengono. Esse si applicano a tutti coloro che si trovano sul territorio dello Stato e, quindi, operano anche nei confronti dei cittadini stranieri che si trovano sul suolo italiano. La ragione del principio di territorialità è quella di tutelare la sovranità dello Stato italiano nel rispetto degli Stati esteri: infatti, è ovvio che se le leggi emanate da uno Stato avessero validità anche in un altro Stato la sovranità di quest’ultimo ne verrebbe lesa inevitabilmente.

Tuttavia, il legislatore ha preso atto del fatto che la realtà attuale è caratterizzata da una progressiva crescita dei rapporti tra i cittadini appartenenti a Stati diversi e, in considerazione dei continui mutamenti sociali, ha ritenuto di applicare il principio di territorialità in maniera elastica. Uno degli ambiti in cui l’elasticità del principio richiamato trova maggiore spazio è proprio la materia delle successioni.

Più in particolare, secondo il diritto successorio la successione per causa di morte è regolata dalla legge nazionale del soggetto della cui eredità si tratta salvo che il testatore non abbia sottoposto l’intera successione alla legge dello Stato in cui ha la residenza al momento della morte [1]. La scelta appena indicata deve essere espressa in modo esplicito all’interno del testamento.

Alla legge appena richiamata si aggiunge il più recente regolamento dell’Unione Europea del 2012, il quale ha piena efficacia nello Stato italiano e che disciplina in modo chiaro la materia della successione testamentaria. In primo luogo, il legislatore europeo chiarisce quale sia il criterio generale in materia di successione stabilendo che la legge applicabile all’intera successione è quella dello Stato in cui il defunto aveva la propria residenza abituale al momento della morte. A questo principio sono previste due deroghe: la prima ricorre qualora, dal complesso delle circostanze del caso concreto, risulti chiaramente che, al momento della morte, il defunto aveva collegamenti manifestamente più stretti con uno Stato diverso: in questo caso si applicherà la legge dell’altro Stato. La seconda deroga è quella che attribuisce prevalenza alla volontà del testatore stabilendo che una persona può scegliere come legge che regola la sua intera successione la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte.

Se una persona ha più di una cittadinanza può scegliere la legge di uno qualsiasi degli Stati di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte. Affinché la scelta sia valida e giuridicamente rilevante deve essere effettuata in modo espresso a mezzo di dichiarazione resa nella forma di una disposizione a causa di morte o risultare dalle clausole di tale disposizione. In quest’ultimo caso la validità sostanziale dell’atto con cui è stata fatta la scelta di legge è disciplinata dalla legge scelta, mentre per la validità formale è necessario che il testamento sia stato redatto nelle forme previste dalla legge del luogo di residenza o in quelle stabilite dalla legge del paese di cui il de cuius ha la cittadinanza.

Tanto premesso in termini di disciplina generale, ora si può rispondere al quesito.

Secondo la normativa oggi vigente, qualora alla morte del lettore, egli dovesse avere la residenza nel territorio italiano, la legge applicabile al suo testamento sarà quella italiana. Tuttavia il lettore potrà avvalersi della deroga prima citata e potrà quindi scegliere di far applicare al suo testamento la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza. A tal fine dovrà esprimere la sua volontà in modo chiaro ed inequivocabile mediante dichiarazione scritta riportata all’interno del testamento.

Articolo tratto da una consulenza dell’avv.Giovanna Pangallo

note

[1]Art. 46 l. n. 218 del 31.05.1995.

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