venerdì, Maggio 3, 2024
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VIOLENZA SESSUALE: Se un uomo mi tocca il seno posso denunciarlo?

Se un uomo mi tocca il seno posso denunciarlo?

 

Una persona, scambiando la mia amicizia e cortesia come una simpatia di tipo sessuale, ci ha provato in modo “diretto” mettendomi una mano sul seno. Posso denuncialo?

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Il reato di «violenza sessuale» si consuma nel momento in cui vi è un’intrusione nelle zone erogene di una persona, non necessariamente quelle relative all’apparato riproduttivo-sessuale, ma bastano anche le altre parti del corpo considerate comunque, in qualche modo, collegate alla sessualità come cosce, natiche o seno. È stato ritenuto colpevole anche colui che lambisce il collo di una donna con la propria lingua.

A riguardo la Cassazione ha più volte sostenuto chese un uomo tocca il seno a una donna questa può denunciarlo per il reato di «violenza sessuale». Non rileva il fatto che la vittima si sia subito scostata o che la stessa abbia inizialmente mostrato segni di simpatia, scambiato dall’uomo per un interesse di tipo sessuale. Insomma,“provarci” con una ragazzanon può mai avvenire in modo così diretto ed esplicito come nel caso di chi le tocca il seno o le mette la mano dentro la scollatura anche senza arrivare a lambire il seno vero e proprio. Tale è il pensiero più volte espresso dalla Cassazione.

In tema di violenza sessuale – ha detto la Suprema Corte [1]– il gesto punito dal codice penale, consistente nella violenza fisica in senso stretto o nella intimidazione psicologica in grado di provocare la soggezione della vittima a subire gli atti sessuali, si configura anche nel compimento di atti sessuali repentini, compiuti cioè in modo improvviso all’insaputa della persona destinataria, in modo da poterne prevenire anche la manifestazione di dissenso. Quindi chi, ad esempio, approfittando di un momento di distrazione della vittima o provenendole dalle spalle mentre questa è seduta, le accosta una mano sulle natiche o le palpeggia il seno compie reato e può essere denunciato.

Il codice penale definisce il delitto di violenza sessuale come l’azione di chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali. È quindi necessaria una sopraffazione fisica, anche nel compimento insidioso dell’azione criminosa, tale da superare la contraria volontà della vittima in ordine all’invasione della sua sfera della libertà sessuale. Perché si configuri violenza sessuale consumata, però, è necessario raggiungere una parte erogena del corpo della donna.

Non rilevano, inoltre, le intenzioni del colpevole, se volte a trovare un soddisfacimento fisico o dirette invece a una “atipica dichiarazione d’amore”. Sempre secondo il pensiero della Suprema Corte[2], per la violenza sessuale basta la generica volontà di compiere un atto invasivo e lesivo della libertà sessuale della persona offesa non consenziente (cosiddetto «dolo generico»); sicché non è necessario che detto atto sia diretto al soddisfacimento dei desideri dell’agente né rilevano possibili fini ulteriori – di concupiscenza, di gioco, di mera violenza fisica o di umiliazione morale – dal medesimo perseguiti.

Quanto infine alla prova da portare innanzi ai carabinieri, nel momento in cui si denuncia l’uomo che ha messo la mano sul seno della donna, è sufficiente la dichiarazione di quest’ultima che, secondo la legge, può essere utilizzata come unico elemento per giungere a una sentenza di condanna. Le dichiarazioni della vittima, nel processo penale, valgono quanto quelle del testimone (a differenza di quanto avviene del processo civile). Diversamente, tutti quei numerosi reati che si consumano «a tu per tu», come appunto la violenza sessuale, non potrebbero mai essere puniti.

Secondo la Cassazione [3], le dichiarazioni della vittima possono essere poste «da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto».

Più precisamente, in ambito di reati sessuali, la dichiarazione della persona offesa, seppure non equiparabile a quella del testimone estraneo, «può essere assunta anche da sola come fonte di prova della colpevolezza laddove venga sottoposta ad un’indagine positiva sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di chi l’ha resa».

note

[1]Cass. sent. n. 9135/17 del 18.01.2017.

[2]Cass. sent. n. 4913/14.

[3]Cass. sent. n. 20884/17 del 3.05.2017.

Autore immagine: Pixabay.com

 

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 22 novembre 2016 – 3 maggio 2017, n.20884
Presidente Savani – Relatore Andronio

Ritenuto in fatto

– Con sentenza dell’11 dicembre 2014, la Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 7 giugno 2012, resa all’esito di giudizio abbreviato, con la quale l’imputato era stato condannato, anche al risarcimento del danno nei confronti della parte civile, per il reato di cui agli artt. 609 bis, 61, nn. 5) e 11), per avere costretto con violenza una cliente del suo studio di avvocato a subire atti sessuali; con le aggravanti dell’approfittamento di circostanze tali da ostacolare la difesa e dell’abuso di relazioni di ufficio.
2. – Avverso la sentenza l’imputato ha proposto – tramite il difensore – ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento.
2.1. – Con un primo motivo di doglianza, si deducono vizi della motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità penale, il cui accertamento si sarebbe basato sulle sole dichiarazioni accusatorie della persona offesa costituitasi parte civile. La Corte d’appello non avrebbe, in particolare, vagliato l’ipotesi difensiva del consenso della persona offesa al rapporto sessuale, maturato in un contesto familiare e non solo professionale, perché la persona offesa era la cugina della moglie dell’imputato, la quale, a sua volta avvocato, condivideva lo studio con il marito. In tale ottica, avrebbe dovuto essere spiegato ciò che la testimone oculare M. , collaboratrice dello studio, aveva visto entrando nella stanza, ovvero che l’imputato aveva i pantaloni abbassati. Anzi, la stessa testimone aveva affermato di avere assistito ad un rapporto sessuale consenziente, tanto che la presunta vittima non aveva detto nulla e non aveva chiesto aiuto ed era sembrata, invece, imbarazzata per il fatto di essere stata sorpresa nell’atto sessuale. Vi sarebbe, inoltre, una discrepanza tra quanto riferito dalla teste M. e quanto riferito dalla persona offesa: quest’ultima aveva affermato che la teste era entrata mentre l’imputato tentava una penetrazione, mentre la teste aveva affermato di avere visto la donna seduta e vestita. E la versione fornita dai giudici di merito, secondo cui le due donne avevano avuto distinti tempi di percezione, non sarebbe convincente sul punto. Inoltre, sarebbe stata scorrettamente valorizzata, a carico dell’imputato, la circostanza che questo aveva denunciato la persona offesa per diffamazione, sostenendo che il fatto non sarebbe potuto accadere, per la presenza di soggetti terzi nello studio. Secondo la prospettazione difensiva, tale denuncia era volta a rassicurare la moglie dell’imputato sulla mancanza di un tradimento; tanto che era stata proprio la moglie dell’imputato a redigere l’atto. Sempre in riferimento all’attendibilità della persona offesa, non si sarebbe considerato che questa aveva sostenuto di avere ricevuto una telefonata con cui l’imputato chiedeva di anticipare l’appuntamento, mentre dai tabulati telefonici era emerso che era stata lei a telefonare all’imputato e che l’incontro non era comunque avvenuto all’orario da lei indicato. Inoltre, la Corte d’appello non avrebbe considerato l’inverosimiglianza della ricostruzione dei fatti. La persona offesa avrebbe avuto, comunque, un comportamento incompatibile con la pretesa violenza, perché non aveva chiesto aiuto, era rimasta con l’imputato e, anzi, era andata con lui ad un appuntamento con un altro avvocato e non aveva reagito alle ulteriori avances che l’imputato le aveva fatto mentre viaggiavano in metropolitana per recarsi all’appuntamento. Sarebbero inadeguate, sul piano logico, le considerazioni della Corte d’appello secondo cui: l’appuntamento rivestiva una particolare importanza; la donna sentiva di non correre pericoli perché viaggiava su mezzi pubblici; all’esito dell’incontro la donna si era allontanata con il suo ex datore di lavoro e non con l’imputato. Non si sarebbe considerata, inoltre, la mancanza di tracce dello stupro sulla persona offesa.
2.2. – In secondo luogo, si deducono vizi della motivazione in relazione all’elemento soggettivo del reato, sotto il profilo della rappresentazione che l’imputato avrebbe avuto del dissenso della persona offesa al rapporto sessuale. Ad avviso della difesa, la circostanza che l’imputato non abbia sostenuto la tesi del rapporto sessuale consenziente e non abbia fornito alcuna spiegazione sarebbe neutra dal punto di vista probatorio. Non sarebbe, infatti, preclusa la valutazione dei fatti da parte del giudice e, comunque, la questione del rapporto consensuale sarebbe stata oggetto dei motivi di appello, anche attraverso il richiamo agli elementi di prova a supporto. La Corte d’appello si sarebbe limitata a respingere la tesi difensiva sulla base delle sole contraddittorie dichiarazioni accusatorie della querelante.
2.3. – Con un terzo motivo di doglianza, si lamenta il mancato riconoscimento dell’ipotesi attenuata di cui al terzo comma dell’art. 609 bis cod. pen. La Corte d’appello avrebbe negato la configurabilità della minore di gravità dei fatti valorizzando, in senso contrario la premeditazione, confermata dall’anticipazione dell’appuntamento, nonché le modalità del fatto. Non si sarebbe considerato che l’anticipazione dell’appuntamento era ascrivibile alla vittima, né che la circostanza che l’imputato avesse allontanato la sua praticante appena prima dell’arrivo della vittima denotava la mancanza di preordinazione, né che egli comunque avevo lasciato aperta la porta della stanza.
2.4. – Con memoria depositata il 7 novembre 2016, la difesa ribadisce le doglianze già proposte con il ricorso e, con particolare riferimento al primo motivo di censura, produce copia degli atti a suo supporto.

Considerato in diritto

– Il ricorso è inammissibile, perché si fonda sulla mera riproposizione di doglianze di merito già esaminate e motivatamente disattese – con conforme valutazione dei giudici di primo e secondo grado.
3.1. – Il primo, articolato, motivo di doglianza ha essenzialmente per oggetto la valutazione della versione accusatoria della persona offesa.
Come più volte affermato da questa Corte (ex plurimis, Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104; Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Rv. 253214; Sez. 3, nn. 45700 e 45699 del 26/10/2011; Sez. 3, n. 28913 del 03/05/2011, Rv. 251075), le regole dettate dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. Si è inoltre precisato che nell’ambito dell’accertamento di reati sessuali, la deposizione della persona offesa, seppure non equiparabile a quella del testimone estraneo, può essere assunta anche da sola come fonte di prova della colpevolezza, ove venga sottoposta ad un’indagine positiva sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di chi l’ha resa, dato che in tale contesto processuale il più delle volte l’accertamento dei fatti dipende necessariamente dalla valutazione del contrasto delle opposte versioni di imputato e parte offesa, soli protagonisti dei fatti, in assenza, non di rado, anche di riscontri oggettivi o di altri elementi atti ad attribuire maggiore credibilità, dall’esterno, all’una o all’altra tesi (ex multis, Sez. 4, n. 44644 del 18/10/2011, Rv. 251661).
Tali principi si applicano anche nel caso di specie, in cui la doglianza del ricorrente si fonda sulla tesi difensiva secondo cui il rapporto sessuale vi sarebbe stato e sarebbe stato consensuale. Si tratta di una tesi che, non solo è radicalmente incompatibile con quanto riferito sul punto dalla persona offesa, ma che non può essere vagliata in contrapposizione alla versione accusatoria, perché non supportata da alcuna affermazione resa dall’imputato nel procedimento in tal senso. In forza di quanto sopra ricordato, perché si abbia un contrasto fra opposte versioni di imputato e parte offesa valutabile da parte del giudice al fine di verificare l’attendibilità di quest’ultima, l’imputato deve avere, in sede processuale, fornito una sua versione dei fatti, non essendo sufficiente a tal fine una mera prospettazione del difensore. Nel caso di specie, peraltro, la tesi difensiva del rapporto sessuale consensuale trova addirittura smentita nella versione dei fatti fornita dall’imputato, il quale aveva denunciato la persona offesa per diffamazione, dichiarando che il fatto non si era verificato, né avrebbe potuto verificarsi, per la presenza di terzi nello studio. Né può valere a spiegare le ragioni della negazione radicale dei fatti da parte dell’imputato l’intento – meramente asserito dalla difesa ex post – di tranquillizzare la moglie circa l’inesistenza di una sua relazione sessuale con la persona offesa. Nella linea difensiva del ricorrente si riscontra, dunque, una contraddittorietà che, per la sua macroscopicità, rende irrilevante, ai fini della valutazione della tenuta logica della sentenza impugnata, ogni considerazione difensiva circa l’inattendibilità intrinseca del narrato della persona offesa e circa pretese contraddizioni fra lo stesso e quanto riferito dalla testimone oculare M. . Quanto a entrambi tali profili, peraltro, la sentenza impugnata risulta coerentemente e logicamente motivata, laddove evidenzia che: a) il racconto della persona offesa è stato spontaneo e coerente ha trovato riscontro in quanto riferito dalla stessa persona offesa alla sorella e al cognato dopo i fatti; b) il fatto che la teste M. non abbia visto lo stupro in atto si spiega con la circostanza che la stessa era entrata dopo la conclusione degli atti sessuali; c) eventuali discrepanze, del tutto secondarie nell’economia generale della motivazione, nelle versioni dei fatti della persona offesa e della testimone su ciò che stava succedendo quanto quest’ultima entrò nella stanza sono spiegabili sulla base dei distinti tempi di percezione delle due. E del tutto irrilevanti, a fronte del solido quadro accusatorio che la stessa linea difensiva dell’imputato ha contribuito a rafforzare, risultano le circostanze relative: alle modalità degli approcci; alla dinamica dei fatti; alla mancata richiesta di aiuto della persona offesa; al fatto che questa si fosse ancora accompagnata l’imputato per recarsi all’appuntamento, per lei molto rilevante, presso uno studio legale; alla mancanza di tracce della violenza.
3.2. – In forza di quanto appena osservato, deve essere ritenuto inammissibile anche il secondo motivo di doglianza, perché con esso si deducono vizi della motivazione in relazione all’elemento soggettivo del reato, sotto il profilo della rappresentazione che l’imputato avrebbe avuto del dissenso della persona offesa al rapporto sessuale. Le censure difensive si basano, infatti, sul presupposto, erroneo in punto di diritto, che la mera prospettazione da parte della difesa dell’imputato di una circostanza mai introdotta nel processo dall’imputato personalmente e che si pone in contrasto con quanto riferito dalla persona offesa possa di per sé rilevare ai fini della verifica dell’attendibilità di quest’ultima.
3.3. – Inammissibile, perché meramente diretto a sollecitare a questa Corte una nuova valutazione di merito, è il terzo motivo di doglianza, con cui si lamenta il mancato riconoscimento dell’ipotesi attenuata di cui al terzo comma dell’art. 609 bis cod. pen.. Ed è sufficiente qui osservare, sul punto, che la Corte d’appello ha negato la configurabilità della minore gravità del fatto, correttamente valorizzando, in senso contrarlo, le insidiosissime modalità della condotta, nonché la premeditazione. Quanto a tale ultimo profilo, la Corte d’appello non ha fatto riferimento all’anticipazione dell’appuntamento, avvenuto su iniziativa della persona offesa, ma al complesso delle circostanze rappresentate: dal luogo in cui si sono svolti i fatti; dall’avere l’imputato allontanato la praticante che avrebbe potuto essere presente in studio, per trovarsi da solo con l’imputata, dall’avere egli approfittato del rapporto professionale e del legame di affinità con la persona offesa; dall’essere stato egli interrotto esclusivamente per l’accidentale anticipato rientro della praticante. Si tratta di un complesso di elementi in base ai quali i giudici di merito – con conforme valutazione – hanno correttamente ritenuto sussistente una significativa compromissione della libertà sessuale della vittima.
4. – Il ricorso deve essere, dunque, dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 2.000,00. L’imputato deve essere anche condannato al rimborso delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile L.R. , da liquidarsi in Euro 3.000,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile L.R. , che liquida in Euro 3.000,00, oltre accessori di legge.

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