lunedì, Aprile 29, 2024
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CASSAZIONE: Strusciarsi sull’autobus è violenza sessuale

Strusciarsi sull’autobus è violenza sessuale

 

Scatta il reato di violenza sessuale per chi si strofina al corpo di una donna o di una ragazza su un autobus affollato con la scusa della calca della folla.

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Distanze di sicurezza obbligatorie anche sulla metro, sui pullman e sugli autobus più affollati. Non importa che sia l’ora di punta o il momento di ritorno dal lavoro. La ressa della gente sul mezzo pubblico non giustifica chi si avvicina troppo al corpo di una donna e, con la scusa di essere spinto dalla calca, vi si strofina. Il monito viene da una sentenza della Cassazione di poche ore fa [1]che avverte:strusciarsi sull’autobus è violenza sessuale.

La vicenda decisa dai giudici nasce proprio da un uomo, accusato di essersi ripetutamente strofinato su di una ragazzina. Del fatto si era accorto il genitore, seduto lì vicino, insospettito dall’eccessiva vicinanza tra lo sconosciuto e la figlia. Inutile la difesa dell’accusato di aver bevuto un bicchiere di più, con conseguente precario equilibrio; bocciata anche la tesi dell’eccessivo affollamento del mezzo pubblico, che avrebbe reso inevitabili i contatti con la giovane. Neanche i testimoni hanno avuto dubbi a ricostruire la scena e, tra questi, anche il padre della vittima. Quest’ultima – così è stato da tutti confermato davanti al giudice – era stata oggetto di strofinamenti dei genitali sulle natiche. Il che è più che sufficiente, secondo il giudizio ormai ripetuto costantemente dalla Cassazione, per arrivare alla condanna per violenza sessuale.

A leggere bene la sentenza ci si accorge che le difese dell’imputato sono state rigettate per difetto di prova. L’asserito sovraffollamento dell’autobus non era poi così eccessivo da impedire una distanza di sicurezza dal corpo della donna. Così come non è risultato che l’uomo fosse realmente ubriaco tanto da non poter controllare le oscillazioni del proprio corpo. C’è quindi da ritenere che la decisione della Cassazione non costituisca un principio assoluto, valido per ogni caso, ma che necessiti di un’attenta valutazione delle circostanze concrete.

Innanzitutto, i magistrati sottolineano il fatto che «l’affollamento dell’autobus» è stato smentito dai «testimoni presenti», che, invece, hanno evidenziato «la pervicacia e la durata degli atti sessuali posti in essere» ai danni della ragazzina.

note

[1]Cass. sent. n. 23781/17 del 15.05.2017.

 

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 16 dicembre 2016 – 15 maggio 2017, n. 23781

Presidente Carcano – Relatore Andronio

Ritenuto in fatto

– Con sentenza del 9 dicembre 2015, la Corte d’appello di Napoli ha confermato -quanto alla responsabilità penale – la sentenza del Tribunale di Napoli del 29 giugno 2010, con la quale l’imputato era stato condannato una violenza sessuale di minore gravità (art. 609 bis, ult. comma, cod. pen.) commessa ai danni di una minore infraquattordicenne su un autobus di linea e consistente nello strofinamento dei genitali sul corpo di questa. La Corte d’appello ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena.

– Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo, con unico motivo di doglianza, vizi della motivazione in relazione al dolo della condotta, sul rilievo che non si sarebbe considerato che gli strofinamenti oggetto dell’imputazione sarebbero stati dovuti al fatto che l’autobus era particolarmente affollato e alla tortuosità del tragitto, nonché allo stato di alterazione alcolica dell’imputato, «reduce da un pranzo conviviale con alcuni amici».

Considerato in diritto

– Il ricorso è inammissibile, perché basato su una doglianza formulata in modo non specifico. La difesa si limita a generiche asserzioni, del tutto indimostrate, circa la sussistenza di circostanze tali da escludere il titolo del reato. Si tratta, peraltro, di circostanze, quali l’affollamento dell’autobus, che sono state espressamente escluse dai testimoni presenti, i quali hanno, con dichiarazioni del tutto convergenti, evidenziato la pervicacia e la durata degli atti sessuali posti in essere, che sono stati interrotti solo per l’intervento del genitore della vittima. Quanto al dedotto stato di alterazione alcolica, lo stesso non assume alcuna rilevanza, perché – come ben evidenziato dei giudici di merito -non ha influito sulla capacità di discernimento e sulla consapevolezza del comportamento del reo, certamente non riconducibile ai barcollamenti accidentali tipici degli ubriachi, in quanto insistente e volontariamente ripetuto.

– Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

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