giovedì, Maggio 2, 2024
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LAVORO: Diritto di precedenza, la rinuncia è legittima

Un’azienda
assume un dipendente a tempo determinato con contratto dal 3 aprile al 31
aprile 2013. Il 25 ottobre il dipendente rassegna le dimissioni, facendo
esplicita rinuncia al diritto di precedenza. Il 2 novembre l’azienda – viste le
mutate esigenze e avendo necessità di un dipendente a tempo indeterminato –
assume il dipendente dimissionario: non per riconoscimento implicito del
diritto di precedenza, ma perché funzionale alle esigenze aziendali (cioè,
avere personale già formato, fruendo dell’agevolazione ex legge 407/90).

Ora
l’Inps disconosce il diritto all’agevolazione, rifacendosi all’obbligo di
assunzione in capo al datore di lavoro, previsto dalla legge 92/2012. posto che
l’azienda non ha effettuato licenziamenti né prima, né durante, né dopo il 3
aprile 2012, la richiesta dell’Inps è da ritenersi valida, anche alla luce dei
chiarimenti del ministero del Lavoro (interpello n.7/2016) circa il diritto di
precedenza?

P. S.– BARI

R I S P O S T A

Con
la nota del 12 febbraio 2016, il ministero del Lavoro ha precisato che – in
mancanza nelle more della manifestazione esplicita di volersi avvalere del
diritto di precedenza – il datore di lavoro può “legittimamente procedere alla
assunzione di altri lavoratori o alla
trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere”.

Il
diritto di precedenza è un diritto a cui il lavoratore può rinunciare o che può
formare oggetto di transazione.

Una
volta fatta la rinuncia, il diritto è uscito dalla disponibilità del
lavoratore; pertanto, siamo del parere che la successiva assunzione non sia
avvenuta in forza di un diritto di precedenza. Certo, l’inps può sospettare che
l’intera manovra sia funzionale alla fruizione dei benefici, ,ma l’intento elusivo va espressamente dimostrato.

DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL
22 MAGGIO 2017

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